Salerno: Tribunale ecclesiastico, delibazione sentenza, possibile anche dopo prolungata convivenza?
Avv. Rotale Carmine Cotini
Commento a sentenza della Corte d’Appello di Napoli.
Il nuovo Accordo tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica del 1984 (di revisione del Concordato Lateranense del 1929) statuisce che le sentenze pronunciate dai tribunali ecclesiastici, dichiarative della nullità di un matrimonio c.d. «concordatario» (cioè, celebrato innanzi ad un ministro del culto cattolico e trascritto ai fini civili, come di prassi avviene), possono ricevere esecutorietà nella Repubblica italiana tramite quel particolare procedimento che, in gergo processuale, è chiamato «delibazione». Ciò può avvenire – ricorrendo determinati presupposti – su domanda congiunta dei coniugi ovvero di uno solo di essi presso la Corte d’Appello competente per territorio.
Alla luce di tali rinnovate intese pattizie (trasfuse nella Legge n. 121 del 1985), la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 10 del 20 gennaio c.a. (Pres. rel. Cocchiara), ha accolto la domanda congiunta di due coniugi del casertano, entrambi assistiti dall’Avv. Carmine Cotini, già legalmente separati all’esito di un matrimonio durato 13 anni e dichiarato nullo dal Tribunale ecclesiastico.
Non è stata, pertanto, di ostacolo alla delibazione la circostanza della lunga durata della convivenza di tali coniugi, anche contrassegnata dalla nascita di due figli, nonostante il più restrittivo indirizzo giurisprudenziale delineato alcuni anni or sono dalle Sezioni Unite della Cassazione, la quale, con l’intento di accordare valore preminente al matrimonio-rapporto nell’ambito dell’ordinamento statale, con le sentenze nn. 16379 e 16380 del 17 luglio 2014 (cosiddette «gemelle», poiché identiche sia nelle motivazioni addotte che nei principi di diritto enunciati), ha osservato come la convivenza coniugale, caratterizzata da comunione di vita esteriormente riconoscibile e protrattasi per almeno un triennio, fosse ostativa alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica italiana delle sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai Tribunali ecclesiastici, dovendosi in siffatte circostanze ritenere la loro efficacia circoscritta soltanto nell’ordine giuridico-canonico.
Tuttavia, con le richiamate pronunce, la Cassazione ha precisato altresì come l’eccezione della durata ultra triennale del coniugio non possa essere sollevata né dal pubblico ministero interveniente nel giudizio di delibazione presso la Corte d’Appello, né rilevata d’ufficio dal giudice della delibazione medesima, bensì soltanto dal coniuge eventualmente dissenziente, ovviamente non presente in ipotesi di domanda congiunta, come appunto nella fattispecie portata all’attenzione della Corte territoriale napoletana.
La stessa, anche in adesione al parere affermativo del Procuratore generale della Corte, all’esito di un percorso argomentativo corredato da interessanti spunti giurisprudenziali, ha infatti così motivatamente concluso: “Né può venire in rilievo come causa ostativa alla delibazione la convivenza coniugale protrattasi per più anni e la nascita di figli, che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, non può essere eccepita dal P.G., ma solo da uno dei coniugi, che nella specie vi hanno implicitamente rinunciato avendo proposto domanda congiunta”.