Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico
Pietro Cusati
La legge 24 dicembre 2007 ,n. 244 , la finanziaria per il 2008, ha prorogato fino al 31 dicembre 2010 il termine per fruire della detrazione del 36 per cento delle spese per le ristrutturazioni edilizie e le agevolazioni fiscali del 55 per cento per le spese che i contribuenti sostengono per il risparmio energetico,con importi massimi variabili a seconda della tipologia di intervento previsto. Occorre rilevare che la normativa fiscale in materia di riqualificazione energetica,nel quadro delle più generali misure di politica energetico-ambientale, è finalizzata a promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti, attraverso l’attribuzione di un beneficio che è riferibile agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi. L’agevolazione non è limitata alle sole persone fisiche ma può essere usufruita da una serie molto ampia di soggetti,anche nell’ambito di attività di impresa. Si tratta di riduzioni dall’IRPEF ,imposta sul reddito delle persone fisiche, e dall’IRES,imposta sul reddito delle società,concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano,in particolare, le spese sostenute per la riduzione del fabbisogno energetico,per il riscaldamento,il raffreddamento,la ventilazione, l’illuminazione,il miglioramento termico dell’edificio,finestre comprensive di infissi, coibentazioni ,pavimenti,l’istallazione di pannelli solari,la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Le spese per le quali è possibile fruire della detrazione comprendono sia i costi per i lavori edili connessi con l’intervento di risparmio energetico,che quelli per le prestazioni professionali,necessarie sia per la realizzazione degli interventi agevolati che per acquisire la certificazione energetica richiesta per fruire del beneficio. L’esclusione degli edifici di nuova costruzione risulta coerente con la normativa di settore adottata a livello comunitario in base alla quale tutti i nuovi edifici sono assoggettati a prescrizioni minime della prestazione energetica in funzione delle locali condizioni climatiche e della tipologia. Per fruire dell’agevolazione fiscale sulle spese energetiche,a pena di decadenza dal beneficio,è necessario acquisire: l’asseverazione che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti, l’attestato di qualificazione energetica che comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.L’asseverazione,l’attestato di qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente,iscritti ai rispettivi albi e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e i periti agrari.La detrazione d’imposta del 36 per cento per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con le agevolazioni previste per i medesimi interventi dalle disposizioni finalizzate al risparmio energetico. Pertanto, nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico che in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà fruire per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna di esse.