Fattura e scontrino fiscale per tutelare gli acquisti

Sergio Barletta

Nei giorni scorsi, sul nostro quotidiano “DentroSalerno” abbiamo parlato dell’importanza della conservazione dello scontrino fiscale, oggi integriamo l’argomento parlando del difetto di conformità. Sono trascorsi oltre sei anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo n.24  del 2 febbraio  2002 che, disciplina alcuni aspetti inerenti la vendita e garanzia dei prodotti al consumo ed ancora stenta ad affermarsi.    Il legislatore, con l’emanazione di tale importante atto si è prefisso un duplice obiettivo, primo favorire la ripresa dei consumi secondo infondere nel consumatore maggiore fiducia. Una indagine conoscitiva, per verificare l’efficacia del provvedimento non è stata del tutto entusiasmante in quanto alcuni venditori, disattendono le norme in materia di garanzia, non solo rifiutando di prestare l’assistenza richiesta quando serve, ma anche di fornire informazioni. Il decreto legislativo 24 del 2002 afferma in modo inequivocabile art.1519 sexis che, il venditore finale è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene quindi,  in caso di difetto  il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto. Il medesimo articolo di legge precisa che, il venditore è responsabile quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.   Assume, pertanto,  particolare importanza al fine di  esercitare il diritto di garanzia la conservazione dello scontrino fiscale o ricevuta dalla quale si evince la data di acquisto. Quando si richiede la fattura, purtroppo si corre il rischio di vedersi dimezzata la garanzia, in quanto per la legge la garanzia di conformità può essere fatta valere solo dal consumatore, cioè da un privato che acquista da un venditore di professione un bene di consumo. Se il consumatore ha un’attività professionale o imprenditoriale in proprio e per questo chiede al momento di pagare la fattura, tale atto diventa una transazione fra professionisti e quindi la garanzia si riduce ad un anno.  Qualora trattasi di un lavoro artigianale è consigliabile che nella  la ricevuta fiscale o fattura rilasciata i lavori effettuati siano descritti analiticamente e possibilmente con il relativo costo e non lavoro a corpo. In conclusione, il consumatore deve conservare sempre lo scontrino fiscale o la ricevuta al fine di far valere un proprio diritto qualora il prodotto acquistato risulti difettoso.