Consulenti finanziari, nuove norme
Sergio Barletta
Dal 14 gennaio 2009, entra il vigore il Decreto del 24 dicembre 2008 nr.206 pubblicato nella G.U. n. del 30 dicembre 2008 con cui il ministero dell’Economia e delle Finanze stabilisce i requisiti patrimoniali, di professionalità, onorabilità e indipendenza necessari per l’iscrizione all’albo dei consulenti finanziari. La professione dei consulenti finanziari è disciplinata dal Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58, modificato dal Decreto n. 164/07. Alla tenuta dell’albo delle persone fisiche consulenti finanziari, in base al Testo Unico, provvede un organismo i cui rappresentanti sono nominati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la Consob. I principali criteri previsti dal Regolamento riguardano:Requisiti di professionalità Per l’iscrizione all’Albo e’ necessario il diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale, o quadriennale se integrato dal corso annuale previsto dalla legge (o un titolo di studio estero equipollente, sulla base di una valutazione di equivalenza a cura dell’Organismo che provvede alla tenuta dell’Albo). Inoltre, occorre possedere un’adeguata conoscenza in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche, accertata tramite una prova valutativa indetta dallo stesso Organismo. Gli agenti di cambio, i promotori finanziari ed i quadri direttivi dei soggetti abilitati indicati dalla legge 58/98, che abbiano esercitato negli anni precedenti la loro attività secondo quanto previsto dal regolamento, sono esonerati dalla prova valutativa. Per quanto attiene ai Requisiti patrimoniali: L’iscrizione all’Albo e’ consentita previa sottoscrizione di un’assicurazione a copertura della responsabilità’ civile per i danni derivanti da negligenza professionale, che operi per tutto il periodo dell’iscrizione e che assicuri una copertura di almeno 1.000.000 di euro per ciascuna richiesta di indennizzo e di 1.500.000 di euro all’anno per l’importo totale delle richieste di indennizzo. Requisiti di onorabilità e indipendenza. Il regolamento individua varie situazioni che, incidendo sull’onorabilità ed indipendenza dei soggetti, impediscono l’iscrizione all’Albo: trovarsi nella condizione di ineleggibilità’ o decadenza previste dall’articolo 2382 del codice civile; essere stati condannati con sentenza irrevocabile per alcuni reati; intrattenere, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, rapporti di natura patrimoniale, professionale o familiare che possano condizionare l’indipendenza di giudizio nella prestazione della consulenza in materia di investimenti. In conclusione, spero che le nuove regole e requisiti per svolgere la professione di consulente finanziario, siano tali da creare veri professionisti del risparmio e non personaggi che come nel passato hanno, con i loro suggerimenti distrutto la serenità dei piccoli risparmiatori con operazioni poco trasparenti.