Ausiliari del traffico: troppe multe!
La Corte di Cassazione Seconda Sezione Civile, con sentenza nr.551 in data 13 gennaio 2009 ha dato ragione ad un cittadino nei confronti dell’operato degli ausiliari al Traffico. Nello specifico, un cittadino impugnava per Cassazione la sentenza 3 novembre 2005, nr. 5899 con la quale il giudice di pace di Bologna ne ha rigettato l’opposizione proposta avverso un verbale redatto nei suoi confronti il 6 aprile 2005 dalla polizia municipale della città per avere parcheggiato un ciclomotore sul marciapiede. La legge 15 maggio 1997 n.127 art.17 comma 132 stabilisce che ” i Comuni possono, con provvedimento del Sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto della concessione”. La legge 23 dicembre 1999 n.488, ha successivamente chiarito che” la legge 127/1997, si interpreta che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni comprende, i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l’efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile. La norma ha, inoltre, stabilito che queste funzioni sono svolte solo da personale designato dal Sindaco, disponendo, altresì, che a detto personale “può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dal decreto lgs.30 aprile 1992 n.285. Il legislatore, in presenza ed in funzione di particolari esigenze del traffico cittadino, quali sono la gestione delle aree da riservare a parcheggio e l’esercizio del trasporto pubblico di persone, ha stabilito che determinate funzioni, obiettivamente pubbliche, possono essere eccezionalmente svolte anche da soggetti privati i quali abbiano una particolare investitura da parte della pubblica amministrazione, in relazione al servizio svolto, in considerazione “della progressiva rilevanza dei problemi delle soste e parcheggi” (Corte Cost. Ord. n.157/2001). Inoltre,con la norma interpretativa art.68 legge 488/1999, ha impresso ai verbali redatti dal succitato personale l’efficacia probatoria di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile. Il legislatore, ha puntualizzato che le funzioni, per i dipendenti delle imprese gestrici di pubblici posteggi, riguardano soltanto le “violazioni in materia di sosta” e “limitatamente alle aree oggetto di concessione”. di garantire la funzionalità dei posteggi, che concorre a ridurre, se non ad evitare, il grave problema del congestionamento della circolazione nei centri abitati. In tal senso, è significativo che al personale in esame “può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli”, ovvero “dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento dei veicoli in sosta”, “in seconda fila”, “negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata” dei veicoli puntualmente indicati. Ne consegue che gli ausiliari del traffico, qualora, come nel caso in specie, invece, le violazioni consistono in condotte diverse – quale, nella specie, il posteggio su di un marciapiede non funzionale al posteggio od alla manovra in un’area in concessione e neppure alla circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici – l’accertamento può essere compiuto esclusivamente dagli agenti di cui all’art. 12 Codice della Strada ( Polizia Stradale, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale e Polizia Municipale entrambe nell’ambito della propria competenza territoriale ed altro personale ) ma non gli ausiliari al traffico. Per concludere, il ricorso è stato accolto ed il Comune di Bologna condannato al pagamento delle spese del giudizio di merito e di quello di legittimità. Pertanto, tenuto conto di tale importante sentenza, qualora un automobilista si ritenga leso da un provvedimento illegittimo, può proporre ricorso nei modi e tempi previsti dalle norme vigenti.