Cave canem! Emanate norme per l’incolumità civica
In questi giorni, a seguito degli eventi che hanno visto protagonisti purtroppo i cani randagi nonchè quelli considerati di razze pericolose è intervenuto il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali nella figura del Sottosegretario di Stato Francesca Martini con un’ordinanza definita “ contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dell’aggressione dei cani”. In tale Ordinanza, è chiarito che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente sia penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall’animale stesso. Inoltre, chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure: a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a metri 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico; b) affidare il cane a persone che siano in grado di gestirlo correttamente. In particolare all’articolo 2 dell’ordinanza vieta: a) l’addestramento di cani che ne esalti l’aggressività¸b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l’aggressività; c) la sottoposizione di cani a doping; d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a: recisione delle corde vocali; taglio delle orecchio e taglio della coda. Nel caso che il taglio della coda sia consentito, esso deve essere eseguito e certificato da un veterinario, entro la prima settimana di vita dell’animale. In ogni caso, gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e taglio della coda sono consenti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l’animale e deve essere presentato ogni qualvolta richiesto dalle autorità competenti. In ogni caso, gli interventi chirurgici effettuati in violazione all’ordinanza, sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell’articolo 544 ter del codice penale. Per concludere, l’ordinanza ha affermato l’obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse nonché, per particolari razze di cani l’obbligo di stipulare una polizza d’assicurazione di responsabilità civile per i danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico. Per ultimo, vorrei aggiungere che nei confronti dei trasgressori a tale ordinanza emanata dal Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali le sanzioni sono state incrementate oltre che per alcuni aspetti sono considerati reati penali. Un’ultimissima considerazione di carattere prettamente personale, invito i possessori di cani ad una particolare attenzione quando, si affidano i cani in custodia ai bambini proprio per la loro incolumità.