Cava de' Tirreni: ordinanza contro schiamazzi pubblici
Il Sindaco di Cava de’Tirreni Luigi Gravagnuolo ha predisposto l’Ordinanza Sindacale n. 267 del 28/07/09, per la prevenzione e repressione dei rumori ordinanza molesti e inutili nonché gli schiamazzi e i comportamenti in pubblico lesivi della sicurezza urbana.Premesso che l’inquinamento acustico viene percepito come una delle maggiori cause di disturbo della vita dei cittadini i quali richiedono interventi tesi alla limitazione degli effetti derivanti da sorgenti sonore potenzialmente inquinanti; Preso atto delle numerose lamentele pervenute dalla cittadinanza, rese sia in forma orale che sotto forma di esposti e/o petizioni, inerenti la problematica degli schiamazzi, rumori molesti anche derivanti da un utilizzo emulativo dei veicoli, occupazione di sede stradale e di spazi pubblici che spesso si verificano in luoghi di ritrovo di giovani quali piazze, giardini pubblici, bar eccetera; Il Sindaco ha inteso salvaguardare la quiete pubblica attraverso la repressione di rumori molesti e la limitazione di quelli necessari, ossia di regolamentare le attività rumorose assicurando fasce orarie di rispetto o di inibizione, tali da contemperare le esigenze abitative e di soggiorno con quelle relative alla libera attività economica e lavorativa, anche in considerazione dell’adozione del nuovo piano di zonizzazione acustica, nell’ambito degli elaborati costituenti il redigendo P.U.C., e del relativo regolamento acustico ambientale; ordinanza sindacale N.267 DEL 28/07/2009 per le finalità di prevenzione della incolumità pubblica e della sicurezza urbana: 1)sono vietati in tutto il territorio comunale i comportamenti, anche di esercizio lecito di attività ludiche, economico-sociale, compresi laboratori artigianali, circoli privati ed attività assimilabili, che sono fonti e causa diretta, ovvero mediata, di fatti e situazioni quali: schiamazzi, assembramenti chiassosi, rumori molesti anche derivanti da un utilizzo emulativo dei veicoli, occupazioni improprie della sede stradale e degli spazi con limitazioni od intralci alla libera circolazione mediante il consumo sul posto di alimenti e bevande al di fuori di apposite aree attrezzate; 2) ai titolari delle attività di cui al punto 1 e’ fatto obbligo di vigilare affinché, all’esterno dei locali e in particolare all’uscita dagli stessi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all’igiene pubblica. I gestori sono tenuti, nell’adiacenza dei suddetti esercizi e relativi spazi pertinenziali, a collocare appositi contenitori di rifiuti; 3) I gestori degli esercizi sopra citati sono tenuti, entro un’ora dalla chiusura dei medesimi, ad asportare i residui di consumazioni dal suolo pubblico nel raggio di venti metri dalla soglia o dal perimetro delle pertinenze, nonché a ricoverare i contenitori per la raccolta all’interno dell’esercizio; 4) Il Comune può ordinare gli opportuni provvedimenti (sia gestionali che edilizi) volti a limitare le emissioni moleste, quali ad esempio il divieto delle attività rumorose, la creazione di un servizio di sorveglianza interno e esterno, o in caso di inadempimento, imporre orari di chiusura anticipata e/o apertura posticipata dell’esercizio pubblico; 5) Ferme restando le eventuali conseguenze di tali condotte se rilevanti sul profilo penale od amministrativo, le violazioni alla presente ordinanza comportano nei confronti dei soggetti responsabili: a. applicazione di una sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, con facoltà per i responsabili delle attività fonti e causa dei fatti degenerativi sopraindicati di estinguere l’illecito con il pagamento della sanzione in misura ridotta di Euro 50,00 nel caso della I violazione, 150,00€ nel caso della II violazione, € 300,00 dalla III violazione; b. l’applicazione della sanzione accessoria, laddove si possano verificare particolari fenomeni di degrado e disturbo per la quiete pubblica e non vengano rispettati gli orari e le indicazioni operative decise dall’Amministrazione per la tutela dei cittadini contermini, della cessazione dell’attività fonte diretta dei fatti degenerativi in argomento o della sospensione dell’attività fonte e causa mediata dei medesimi fatti (attività ludiche, commerciali, economiche ed artigianali, circoli privati ed attività assimilabili), in relazione alla gravità della lesione del bene protetto.