La Regione Campania ha tassato la disabilità, la vecchiaia e la demenza
È stato pubblicato sul Bollettino Regionale n. 48 del 3 agosto 2009 il Regolamento “Compartecipazione al costo delle prestazioni erogate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitarie delle persone con handicap permanente grave e dei soggetti ultrasessantacinquenni e cittadini affetti da demenze”, approvato dalla giunta regionale il 16 luglio 2009. Il Regolamento è parte di una serie di provvedimenti presi dalla Giunta regionale campana nel vano tentativo di scongiurare il Commissariamento dell’Assessorato alla Sanità e prevede che le “persone con handicap permanente grave, i soggetti ultrasessantacinquenni e i cittadini affetti da demenze” con un reddito superiore a 4.999 euro annui (385 euro mensili) debbano pagare le prestazioni socio – sanitarie; deve essere lasciata a disposizione del beneficiario per le proprie esigenze e spese personali una quota pari al 20% del reddito (!!!!); contribuiscono al reddito anche l’indennità di accompagnamento, l’indennità di frequenza, l’assegno di assistenza e la pensione d’inabilità;sono obbligati a partecipare al costo delle prestazioni anche i parenti che appartengono ad un altro nucleo familiare. Ciò che lascia esterrefatti è il ragionamento che sottende tali decisioni. Nella delibera si legge: “Ai sensi dell’articolo 34 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 “i sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale” sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche. Pertanto le indennità concesse a titolo di minorazione, poiché per natura e per le finalità assistenziali che perseguono sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, non vanno calcolate ai fini della valutazione del reddito. Tuttavia tali indennità sono erogate a favore di soggetti non autosufficienti, al fine di consentire il soddisfacimento delle loro esigenze di accompagnamento e di assistenza.E’ assolutamente giustificato utilizzare, in occasione di interventi socio-assistenziali finalizzati esclusivamente all’assistenza dei soggetti stessi attraverso il ricovero in struttura, le indennità di cui sopra quale contributo alle spese derivanti dall’erogazione di tale prestazione. L’assistito contribuisce quindi alla copertura della retta residenziale e/o semiresidenziale con l’ammontare delle indennità concesse a titolo di minorazione (indennità di accompagnamento per invalidità civile e cecità assoluta, indennità speciali per ciechi, di comunicazione per sordomuti) e con altri redditi non fiscalmente rilevanti ove consentito dalla normativa specifica.E’ comunque prevista una quota di disponibilità da sottrarre al reddito che deve essere lasciata a disposizione del beneficiario per le proprie esigenze e spese personali. Tale franchigia deve essere pari al 20% del reddito così come calcolato dal Comune o Ambito Territoriale ai fini della compartecipazione.”“Bisogna chiedersi – ha sottolineato il Coordinatore regionale dell’Anffas-Onlus, Salvatore Parisi – se il Regolamento deliberato dalla Regione Campania non violi palesemente la Legge 1 marzo 2006, n. 67 – Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni. Vorrei ricordare che la compartecipazione alla spesa non deve trasformarsi in una tassa sulla disabilità. Le persone con disabilità vogliono pagare ma vogliono pagare il giusto. L’Anffas aveva denunciato la pericolosa deriva sociale della Regione Campania. L’approvazione del nuovo regolamento sulla compartecipazione è la riprova che non ci eravamo sbagliati ”. Il Regolamento approvato è sconcertante considerato che i pronunciamenti della Magistratura sono talmente numerosi e chiari – a partire dalla sentenza n. 42/2007 del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di Catania a cui sono seguiti i pronunciamenti del TAR delle Marche, della Toscana, della Lombardia (sentenze n. 291/08, 303/08, 350/08, 602/08, 4033/08) e del Consiglio di Stato (ordinanza 2594/08) – e si possono riassumere in cinque punti: spetta al Servizio Sanitario Nazionale e all’assistenza sociale, la presa in carico delle persone con bisogni complessi e non ai parenti; l’Ente Locale deve adottare per la compartecipazione i criteri indicati dal D. L. 109/98 e successive modifiche che prevedono, tra gli altri, che bisogna riferirsi alla situazione economica del singolo utente laddove sia in situazione di gravità; gli Enti gestori e quelli Locali debbono accettare che non vi è alcun fondamento giuridico che consente di chiedere contributi a “soggetti civilmente obbligati”; l’Ente Locale, nel valutare la situazione economica dell’utente, non può e non deve prendere in considerazione le provvidenze economiche assistenziali (indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, assegno di assistenza, pensione d’inabilità); la pubblica amministrazione deve coinvolgere le Associazioni delle persone con disabilità prima di assumere le decisioni che li riguardano. I Comuni campani qualora dovessero adottare il Regolamento per Compartecipazione al costo delle prestazioni così come definito dalla Giunta Regionale si troveranno ad affrontare una marea di ricorsi dagli esiti scontati.