Fauna selvatica e danneggiato
Resta difficile credere che nel caso si resti vittime di danni procurati da un animale selvatico si possa ottenere un risarcimento. Infatti non è riconducibile sulla fauna selvatica una responsabilità, proprio perché lo stato di completa libertà è in netta antitesi con l’essere gli anzidetti sotto il governo, disponibilità, responsabilità di qualcuno e, quindi poter ricondurre la cd. responsabilità oggettiva su qualcuno. Viene, nel caso di specie, in aiuto dell’infortunato la Corte Costituzionale, la quale con sentenza del 4/01/2004 n° 4 ha ritenuto sancire che i danni procurati dalla “fauna selvatica” costituiscono un evento puramente naturale di cui tutta la comunità, in attuazione del precetto costituzionale della “sicurezza sociale”, deve farsi carico tenendo come parametro di imputazione l’art. 2043 cod. civile. Qualche problema interpretativo sorge su quale soggetto far ricadere la legittimazione passiva, la giurisprudenza con le Sent. di Cassazione: Sez. III n° 13907/02, n° 24895/05 e 7080/06, ha in buona sostanza individuato nelle Regioni l’Ente legittimato passivo, verso cui rivolgere le richieste di risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica, infatti, motivando che, seppur la fauna selvatica rientra nel “patrimonio indisponibile” dello Stato, sono le Regioni che, in virtù della Legge n° 157/1992, emanano le norme relative alla gestione e tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1 co. 3°). A quest’ultime è anche data la qualifica di ente programmatore nei rapporti con le Provincie ed i Comuni. Altro ente locale può considerarsi soggetto passivo in sostituzione delle Regione solo quando quest’ultima abbia con legge regionale delegato l’altro ente. Comunque il danneggiato deve dar prova che la Regione abbia violato le misure di sicurezza idonee a garantire la tranquilla fruibilità dei luoghi. Naturalmente in caso di incidente se dovesse soccombere la selvaggina non potete tenerla come trofeo… altrimenti da danneggiati diverrete bracconieri.