Il pirata…non solo di mare
Il Fondo per le vittime della strada già previsto ed istituito dalla Legge 990/69 è oggi regolamentato dal titolo XVII° – capi I°-II° della d.lgs. 209/05 (modificato dal d.lgs. 198/07). La dotazione economica di tale organo viene alimentata con il contributo delle imprese assicuratrici, tale contributo viene determinato applicando un’aliquota percentuale sui premi assicurativi incassati per ciascun contratto stipulato, tale aliquota non può superare in 4% e viene determinata dal Ministro delle attività produttive e riportata nel regolamento del F.G.V.S. Il Fondo di garanzia deve considerarsi come un istituto atipico collegato all’imponente fenomeno della circolazione dei veicoli e dei natanti, nonché dalla necessità sociale di non lasciare le vittime dei sinistri del tutto prive di ristoro nelle determinate ipotesi previste dalla legge, comunque, a mio dire, ha un effetto precursore in previsione della piena attuazione costituzionale del principio del sistema di sicurezza sociale. La funzione del Fondo è atipica, perché da un lato gli Istituti assicurativi privati non vogliono vedersi sottratto il mercato assicurativo gravitante intorno alla circolazione dei veicoli e dei natanti e, pertanto, se ne accollano la gestione, seppur infine accollando il costo all’utenza, dall’altro lato lo Stato non riesce o non vuol riuscire ad accollarsi il suindicato settore, che richiederebbe l’introduzione di una tassa, un’organizzazione ad hoc non semplice. Si spera in futuro, anche con l’aiuto dei sistemi informatici di poter far confluire nel sistema Stato la tutela della circolazione dei veicoli e dei natanti, in attuazione del principio della sicurezza sociale, la quale ritengo carente, al caso un esempio: il Codice della Strada contempla nella circolazione stradale anche il pedone, i veicoli a trazione animale (non obbligati ad essere assicurati) i quali possono causare un sinistro di natura stradale, e ne risponderanno in proprio senza nessuna garanzia, oltreché di fatto negarla alla vittima nel caso in cui il responsabile non sia in condizione di poter risarcire i danni causati. Ipotesi di intervento art. 283: lett. a) in caso di sinistro causato da veicolo o natante non identificato, il Fondo è obbligato a risarcire soltanto i danni alle persone. In caso di gravi danni alla persona, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all’importo di Euro 500,00, per la parte eccedente tale ammontare; lett. b) Secondo tale norma (conforme alla disciplina precedente, sinistro causato da veicolo non identificato) sono risarcibili sia i danni alla persona che i danni alle cose. Quindi con l’intervento del già citato d.lgs 198/07 è stato ampliato l’ammontare del risarcimento per quanto concerne i danni alle cose, infatti detto risarcimento è dovuto per intero, così abrogando la preesistente franchigia di Euro 500,00; lett. c) la norma in esame prevede l’intervento del Fondo nel caso di sinistro causato da veicolo o natante assicurato presso impresa che si trovi in stato di liquidazione coatta al momento del sinistro, oppure vi venga posta successivamente; lett. d) l’ipotesi prevede che il Fondo deve risarcire anche i danni causati da veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario; lett. d) bis prevede l’intervento del Fondo di garanzia nel caso in cui un veicolo, che sia stato spedito nel nostro territorio da uno Stato membro UE e nel periodo: 1) dell’accettazione della consegna da parte dell’acquirente, 2) di 30 (trenta) giorni se il veicolo non è stato immatricolato n Italia, risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione; lett) ter prevede l’intervento del Fondo di garanzia nel caso in cui un veicolo estero, con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo, cagioni un sinistro. Il Codice delle Assicurazioni Private, che riprende e rielabora la Legge n° 157 dell’11 febbraio 1992 – Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio – ed istitutiva del Fondo di Garanzia per le Vittime della Caccia. I casi previsti per l’intervento del Fondo di garanzia per la Caccia, sono similari a quelli previsti nel Fondo di garanzia per la R.C. dei veicoli e dei natanti, sono riportati nell’art. 302 alle lett. a), b), c), del Codice delle Assicurazioni Private e riguardano: la lett a) riguarda il caso in cui resti non identificato colui che ha causato il danno durante l’esercizio dell’attività venatoria; la lett. b) tratta la fattispecie in cui non sia assicurato colui che causa il danno durante l’esercizio dell’attività venatoria, in ultimo la lett. c), riferisce all’ipotesi in cui il danneggiante responsabile dell’evento durante l’esercizio dell’attività venatoria sia assicurato, ma l’impresa assicurativa, al momento del sinistro, si trovi in stato di liquidazione coatta o vi sia posta successivamente. Da rimarcare che la legge 157/92 non prevedeva (all’art. 25 co. 1°) l’ipotesi di cui alla lett. c), che è stata introdotta con sentenza della Corte Costituzionale n° 470/2000. Il d.lsg 209/05 (cd. Codice delle assicurazioni private) nel riordinare, armonizzare, integrare, la materia ha aggiunto l’ipotesi di cui alla lett. c), riconducendo in norma il dettato della Corte Costituzionale.