L’Ente sbaglia, chi paga è il cittadino
La nostra attenzione, oggi è rivolta al comunicato del 15 gennaio ultimo scorso, con il quale il Comando della Polizia Municipale di Salerno ha fatto una precisazioni in merito alle cartelle esattoriali che sono pervenute a molti salernitani. La nota, recita testualmente: riguardo ad un articolo di stampa apparso sul quotidiano “Corriere del Mezzogiorno” in data 14 gennaio si precisa quanto segue. “Il Comando di Polizia Municipale di Salerno, a seguito di segnalazioni documentate da parte di cittadini interessati, ha avuto modo di riscontrare in questi giorni alcune anomalie nell’emissione di qualche cartella esattoriale riferita all’ultimo trimestre del 2005. Si tratta pertanto di un problema limitato a casi del tutto eccezionali nei quali è stata – erroneamente – spedita una cartella esattoriale a cittadini che avevano già provveduto al pagamento della relativa sanzione. Il Comando di Polizia Municipale – scusandosi per il disagio involontariamente causato – ha già provveduto all’immediato annullamento della cartella esattoriale errata per i cittadini che ne hanno fatto documentata richiesta nei giorni scorsi. Se altri cittadini ricevessero simili cartelle errate (relative a multe già pagate), possono ottenerne l’immediato annullamento seduta stante recandosi presso il Comando di Polizia Municipale in via dei Carrari alla Zona Industriale di Salerno e mostrando la documentazione dell’avvenuto pagamento”. Preso atto dell’errore commesso e della nota del Comando Polizia Municipale, ritengo opportuno parlare dei termini di conservazione dei documenti. Esistono obblighi di legge che prevedono termini di conservazione di attestazioni di pagamento per chi esercita un’attività di impresa,una professione ma soprattutto chi gestisce una famiglia. Tuttavia è opportuno custodire alcune tipologie di documenti al fine di provare l’avvenuto pagamento di un determinato onere ed evitare, quindi, di doverlo corrispondere di nuovo. A tal fine è da ricordare che i termini temporali dei documenti sono vari.: Un anno Ricevute di iscrizioni a rette scolastiche e palestre; tre anni Bollo auto (La conservazione ha temine al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello ove avvenuto il versamento) Cambiali,Parcelle professionali,Compensi artigiani; Cinque anni Ricevute dei pagamenti delle tasse (La conservazione ha temine al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello ove avvenuto il versamento ) Pagamenti rateali e mutui (La conservazione ha temine al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel corso del quale sono stati detratti gli interessi passivi pagati ) Ricevute di canone di locazione Assicurazioni (Qualora il contratto non preveda alcun termine, la quietanza deve essere conservata per un anno; le polizze a vita, utilizzate anche ai fini fiscali, si devono conservare in ogni caso per cinque anni ) Spese mediche Bollettini ICI (La conservazione decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale è avvenuto il pagamento ) Contravvenzioni al codice della strada, Bollette per utenze domestiche; dieci anni Ricevute per spese di ristrutturazione della casa (La conservazione ha temine al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello ove è avvenuta la detrazione dell’ultima quota dello sconto IRPEF del 36% o 41% (nel caso in cui il contribuente abbia opzionato per la detrazione quinquennale la conservazione ha termine al 31 dicembre del quinto anno successivo) Tassa nettezza urbana (La conservazione ha temine al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello ove avvenuto il versamento ) Canone TV Estratti conti bancari (La conservazione ha il fine di impugnare l’estratto conto in caso di errori ed omissioni ). In conclusione, consiglio conservare per un ulteriore anno i documenti descritti senza tralasciare gli scontrini fiscali i quali valgono spesso anche come garanzia e devono, pertanto, essere conservati per la sua durata e considerato che gli stessi spesso sono rilasciati su carta termica è opportuno fotocopiali.