Osservatorio Salute Medicine non convenzionali
Premesso che l’Italia non ha ottemperato alla Risoluzione del Parlamento Europeo (1997) e alla Risoluzione dal Consiglio d’Europa (1999) nelle quali veniva chiesto alle Nazioni dell’Unione Europea di normare le Medicine Non Convenzionali, non è più rinviabile l’emanazione di una legge quadro nazionale di regolamentazione della formazione professionale e della attività professionale di Medicine Tradizionali, Medicine Non Convenzionali e Discipline a cui si rivolgono 11 milioni di cittadini italiani. Riguardo all’area medica, esaminando i 4 disegni di legge, possiamo osservare che 2 di questi, quelli a firma Cursi e Massidda, sono ripresentati dalla XV Legislatura e risentono inevitabilmente di carenze sia dal punto di vista della conoscenza delle discipline che da ogni riferimento con la realtà dell’Unione Europea. In particolare i ddl Cursi e Massidda non hanno una visione di insieme di tutte le medicine non convenzionali, sono carenti sugli standards formativi, hanno una articolazione superficiale. Il disegno di legge del Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna che la Regione, ai sensi dell’art. 121 della Costituzione ha inviato alle Camere, è il risultato della fruttuosa collaborazione tra il consigliere regionale Gianluca Borghi che ne fu il relatore, il Comitato Permanente di Consenso e Coordinamento per le Medicine Non Convenzionali in Italia e l’Ordine Provinciale dei Medici- Chirurghi e degli Odontoiatri di Bologna. Esso amplia, con respiro europeo, l’elenco delle Medicine che sono da ”regolamentare” – il termine “riconoscere” avrebbe una valenza troppo legata al concetto di validazione ed è incongruo non essendo il Parlamento un organismo scientifico -,aggiungendo, all’elenco scaturito dalle Linee Guida sulle Medicine Non Convenzionali emanato nel 2002 dalla FNOMCeO, la Medicina Tibetana, Esso si presenta qualificante sul piano formativo e agile nella formulazione delle commissioni, con attenzione alle diverse caratteristiche delle differenti discipline che vengono normate. Il disegno di legge Bosone, che trae spunto dal disegno di legge inviato alle camere dalla Regione Emilia-Romagna, è il testo la cui architettura espositiva e normativa è il più aggiornato e articolato dei quattro. Si rileva peraltro la carenza, nel testo di questa e della precedente proposta di legge, delle definizioni delle discipline. “Medicine Non Convenzionali – scrive Guido Giarelli in “Le Medicine Non Convenzionali in Italia. Storia, problemi e prospettive di integrazione” a cura di Guido Giarelli, Paolo Roberti di Sarsina, Bruno Silvestrini. Editore Franco Angeli, Milano, 2007 – è la definizione che preferiamo e che abbiamo scelto di adottare per almeno tre ragioni: è quella che appare meno carica di valenza ideologiche sia positive che negative e, quindi, più scientificamente neutrale; ha il pregio di ricordare, per converso, il carattere convenzionale della ortodossia medica ufficiale e del suo processo storico di legittimazione; definisce in modo dinamico e relativo una serie di medicine la cui identità non può che essere indicata in maniera negativa rispetto alla medicina convenzionale. Si tratta infatti di medicine al momento escluse dall’organizzazione formale dei servizi sanitari e dall’insegnamento delle facoltà di Medicina: e, in questo senso, il “non convenzionale” è sinonimo di “non ortodosso” e di “altre” rispetto all’identità della biomedicina.”
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