Salerno: Porta d’artista…caro Miccio dura lex, sed lex, anche per re Sole
“Nessuno ha mai autorizzato il Comune a bucare la porta San Matteo per utilizzarla quale supporto per le installazioni di “Luci d’artista. L’amministrazione comunale non ha richiesto l’autorizzazione preventiva prevista dalla legge. De Chirico ha subito disposto la sospensione lavori. Il sindaco ci ha poi invitato ad un incontro, ma in effetti era un guaio già fatto. La legge non prevede nient’altro, in caso di danneggiamento, se non una sanzione pecuniaria o il ripristino”! Miccio dixit!! Non ce ne voglia l’ingegner Miccio, non ce ne voglia davvero, ma dopo la Crescente epopea Zampino, ci aspettavamo uno scatto di reni dalla nuova guida della Sovrintendenza di Salerno. Liquidare le “trapanate d’artista” ad un errore altrui a cui poi si porrà rimedio, quando le luci saranno spente, non è certo uno scatto di reni, bensì ci sembra più vicino ad un piegamento verso il Re Sole. Se un comune cittadino qualsiasi fosse stato sorpreso a trapanare la storica settecentesca Porta Nova, con tanto di statua del Santo Patrono alla sua sommità, quanto meno si sarebbe beccato una bella denuncia penale.
Non lo diciamo noi, lo dice una legge dello stato! Ovvero il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137): legge che Lei, stando alle sue dichiarazioni a mezzo stampa, non conosce del tutto, visto che sembra ignorare, nella parte IV, Titolo II, relativa alle sanzioni penali, ciò che dice l’articolo 169: “E’ punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da euro 775 a euro 38.734, chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell’articolo 10”.
Ingegner Miccio, altrettanto chiaro è il Codice Penale all’articolo 733 (Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale) che recita così: “Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un’altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, è punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico, o artistico nazionale (1), con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda non inferiore a duemilasessantacinque euro (2).
A dare maggiore forza alla legge è intervenuta anche una sentenza della Cassazione. (Sez. III n. 42893 del 18 novembre 2008) proprio rispetto alla responsabilità dei sindaci: “Con riferimento alla fattispecie di cui all\’art. 733 c.p. la sua configurabilità non si palesa incompatibile con la qualità di sindaco dell\’imputato in relazione all\’oggetto della condotta posta in essere poiché detta fattispecie non ha natura di reato proprio, come emerge dalla individuazione del soggetto attivo con il termine “chiunque”, sicché non vi è ragione per escludere dai possibili autori della violazione chi riveste una carica pubblica, allorché si tratti un monumento”
Tradotto in parole povere, la legge è uguale per tutti, per un volgare trapanatore qualsiasi come per un sindaco illuminato!
PS: Articolo 160, titolo I, sanzioni amministrative: 1. Se per effetto della violazione degli obblighi di protezione e conservazione stabiliti dalle disposizioni del Capo III del Titolo I della Parte seconda il bene culturale subisce un danno, il Ministero ordina al responsabile l’esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione. In caso di inottemperanza all’ordine impartito ai sensi del comma 1, il Ministero provvede all’esecuzione d’ufficio a spese dell’obbligato.”
Traduzione: Sovrintendente Miccio, non chiediamo l’eclissi, ma quantomeno ordini al Re di spostare il Sole da lì, e subito!