Gli avvisi bonari a prova d’impugnabilità
Il fisco deve assicurare sempre l’esercizio del potere di autotutela nei termini per consentire al contribuente di versare quanto dovuto usufruendo delle sanzioni previste per la definizione agevolata e, comunque in ogni caso gli uffici finanziari procederanno alla correzione della comunicazione, qualora il contribuente dimostri l’illegittimità o l’infondatezza della pretesa tributaria,anche dopo la scadenza dei termini previsti. Le liti fiscali hanno sempre un costo,anche per chi le vince. A differenza delle comunicazioni,gli avvisi bonari non provengono dall’Amministrazione Finanziaria,ma sono emessi dai concessionari per la riscossione in base ad importi iscritti a ruolo e resi esecutivi dagli Uffici finanziari,per cui,in caso di mancato pagamento nel termine previsto,per tali somme sarà intrapreso il procedimento ordinario di riscossione. Gli avvisi bonari e le comunicazioni non sono dei veri e propri atti impositivi, tant’è vero che non sono neppure impugnabili davanti alle Commissioni Tributarie,hanno solo lo scopo di portare a conoscenza del contribuente le risultanze della fase di controllo delle dichiarazioni,offrendogli la possibilità di pagare una sanzione ridotta,anticipando e prevenendo l’eventuale successiva fase della riscossione,nella quale,ove non si sia verificata la regolarizzazione,saranno applicate le sanzioni nell’intera misura prevista.L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.110/E del 22 ottobre 2010 chiarisce , attraverso le pronunce della Suprema Corte di Cassazione, che è inammissibile il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale contro inviti bonari in quanto si tratta di comunicazioni che si sostanziano in un mero invito al contribuente a fornire, in via preventiva ,elementi chiarificatori delle anomalie riscontrate in sede di liquidazione automatizzata della dichiarazione ai sensi degli artt. 36-bis, comma 3 , del DPR n.600 del 1973 e 54 bis , comma3, del DPR n.633 del 1972 e,come tali, non producono effetti negativi immediati per il destinatario. Non trova spazio nel quadro della giurisdizione tributaria vigente,il ricorso contro una pretesa impositiva di fatto ancora ‘’ in bozza’’,come nel caso delle comunicazioni indirizzate al contribuente e ai sostituti d’imposta,cosiddetti ‘’avvisi bonari’’,il cui unico fine consiste nell’evitare reiterazione di errori e,al contempo,nel consentire al contribuente di evidenziare dati e notizie non considerati dall’Amministrazione Finanziaria.L’avviso bonario non contiene in sé alcuna pretesa tributaria e,di conseguenza,non è un atto impugnabile. Infatti l’elenco degli atti impugnabili di cui all’art.19 del dlgs 546/ 1992 è tassativo. In pratica ,ai fini dell’impugnabilità, un atto tributario emanato dall’Amministrazione Finanziaria deve qualificarsi come avviso di accertamento o di liquidazione . Il diritto tributario è caratterizzato , tra l’altro, dalla tipicità degli atti che un Ente impositore può porre in essere. Ogni atto è espressione dell’esercizio di un potere assegnato da una norma,che ne individua presupposti ed effetti. A differenza dell’avviso bonario ,invece, nella cartella di pagamento si trova la descrizione di quanto si deve pagare ,la tipologia del tributo , chi è l’ente creditore,dove ,come ed entro quale scadenza effettuare il versamento , i soggetti a cui rivolgersi per presentare un eventuale ricorso, come e chi chiedere la rateazione delle cartelle. Inoltre, dalla data di notifica, il contribuente ha 60 giorni di tempo per pagare .Infatti,decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella senza che il contribuente abbia provveduto al pagamento,l’Agente della Riscossione potrà attivare tutte le procedure esecutive – cautelari previste dalla legge ,finalizzate al recupero delle somme .