Reintrodurre l’ immunità parlamentare?
Se ne era parlato nei mesi scorsi, negli ultimi giorni è tornato un tema d’attualità: nonostante la crisi, economica e di governo, nonostante la situazione critica nel Mediterraneo, pare che una delle priorità della nostra classe politica sia questa: ‘reintrodurre l’immunità parlamentare’. Da destra e da sinistra, infatti, si invoca un provvedimento che possa salvaguardare deputati e senatori da eventuali conseguenze penali delle loro azioni. ‘Reintrodurre’, dicono: ossia ripristinare quello che prevedeva l’articolo 68 della Carta costituzionale prima del 29 ottobre 1993, giorno in cui è entrata in vigore la legge costituzionale che ha modificato la disposizione. Ma è andata proprio così? A ben guardare, rileggendo il testo previgente della norma, si scopre una realtà ben diversa: l’immunità parlamentare non è mai esistita nella nostra Costituzione. Infatti, il testo originario dell’articolo 68 disponeva semplicemente che per poter sottoporre a procedimento penale un eletto del popolo ci volesse l’autorizzazione a procedere della Camera di appartenenza, così come attualmente è previsto per poter sottoporre a perquisizioni o intercettazioni gli stessi eletti dal popolo e per poterli sottoporre a provvedimenti restrittivi della libertà personale, salvo vengano colti in flagranza di reato ovvero si debba procedere ad eseguire una sentenza di condanna definitiva. L’immunità non è certo questo: immune è chi non viene realmente mai chiamato a rispondere delle proprie azioni in sede penale; lo è il Pontefice, per l’articolo 8 dei Patti Lateranensi; lo sono gli ambasciatori dei Paesi stranieri e il personale delle diplomazie. La Costituzione si limita a prevedere l’insindacabilità dei parlamentari, vale a dire la non responsabilità per le sole opinioni e i voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni; disposizione che, sfortunatamente, è stata negli anni successivi alla riforma del 1993 interpretata in maniera decisamente ‘extralarge’, tanto riguardo il concetto di ‘opinioni espresse e voti dati’, quanto ‘nell’esercizio delle loro funzioni’.