Salerno: Calabrese, governo e provincia smentiti anche dal Consiglio di Stato
In materia di competenza alla rimozione dei rifiuti lungo le strade provinciali il Presidente della Provincia di Salerno e l’Assessore provinciale ai Lavori Pubblici Marcello Feola con nota del 15 luglio 2010, richiamando una non meglio specificata giurisprudenza che avrebbe definitivamente chiarito la problematica in oggetto, nel senso di attribuire in capo ai Comuni la competenza a rimuovere i rifiuti lungo le strade provinciali, diffidava tutti i 158 Sindaci della provincia di Salerno a provvedere immediatamente alla rimozione dei rifiuti rinvenuti lungo le strade provinciali ricadenti nei rispettivi territori, con l’espresso avviso che in caso di inadempienza si sarebbe proceduto alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria. In risposta a tale pretesa – con nota del 5 agosto 2010 – evidenziai che la competenza a rimuovere i rifiuti abbandonati lungo le strade pubbliche è, invece, in capo agli enti proprietari, come ribadito dalla sentenza del TAR Lazio, sez. I, n. 7027 del 16.07.2009, pronunciata sul ricorso proposto dal Comune di Salerno contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Struttura del Sottosegretario di Stato per l’emergenza dei rifiuti nella regione Campania). Il TAR Lazio ha condiviso le motivazioni del Comune di Salerno accogliendone il ricorso, partendo innanzitutto dalla considerazione che la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l’art. 14 del Codice della strada costituisce una norma speciale rispetto a quella del c.d. “Codice dell’ambiente” (D. Lgs. 152/2006). L’art. 14 del D. Lgs. n. 285 /1992 prevede che gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, devono provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi. Detto ciò e tornando all’attualità, proprio nei giorni scorsi il Consiglio di Stato (Sezione Quarta) con la sentenza n. 2677 del 4 maggio 2011, nel pronunciarsi sul ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’ANAS per la riforma della suddetta sentenza del TAR Lazio, sez. I, n. 7027 del 16.07.2009, ha respinto il ricorso e ribadito che: “E’ di tutta evidenza che l’art. 14 della Codice della Strada è norma speciale di settore, che, per sua natura, non può ritenersi incisa nella sua valenza, ovvero superata, se non per effetto di altra norma speciale che espressamente la privi in genere della sua efficacia, ovvero disponga tale privazione per ipotesi individuate. Nella specie, tale evenienza non è sussumibile né con riferimento al regime previgente in materia ambientale (d.lgs n. 22 del 1997, c.d. decreto Ronchi), né con quello attualmente vigente (D.lgs. n. 152 del 2006), non rinvenendosi nei relativi testi alcuna disposizione che possa avere valenza incidente sulla citata norma del settore specifico stradale. Consegue che erroneamente è stato invocato, in proposito, dalle appellanti il principio secondo cui “…lex posterior derogat legi priori…” .”.All’epoca in replica a quanto da me evidenziato e guardandosi bene dall’entrare nel merito, l’Assessore Feola dichiaro: “per interpretare una sentenza bisogna essere provvisti di adeguati strumenti culturali”. Mi permetto di aggiungere, ora come allora, che oltre ad avere adeguati strumenti culturali, per interpretare una sentenza bisogna prima averla!