Regione: Referendum consultivi, motivi mancato abbinamento referendum nazionali

In riferimento al mancato abbinamento dei referendum consultivi svoltisi ieri e oggi in Campania con quelli in programma il 12 e 13 giugno e con le recenti consultazioni amministrative, si precisa che non è stato tecnicamente possibile accorparli. Ciò in quanto in materia di consultazione referendaria locale non esiste una disciplina omogenea alla legislazione statale referendaria e/o amministrativa. Si sottolinea in proposito che la legge statale prevede una composizione dei seggi diversa per ogni consultazione. La normativa nazionale, infatti, indica che il seggio per le amministrative è composto dal presidente, dal segretario e da 4 scrutatori; per i referendum nazionali dal presidente, dal segretario e da 3 scrutatori. Per i referendum consultivi regionali, come quelli tenuti ieri ed oggi, l’art. 27 della legge regionale della Campania n. 25 del 1975 indica che la composizione dell’Ufficio di sezione è fatta dal presidente, dal segretario e da 2 scrutatori. Non a caso, nel 2009 fu approvata una legge dello Stato, la numero 40, che consentì lo svolgimento dei referendum ex art. 75 della Costituzione in concomitanza con il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative attraverso una apposita disciplina transitoria per regolamentare tutti gli adempimenti comuni ad entrambe le votazioni. Si segnala infine che prima di fissare la data dei referendum consultivi, la Regione Campania ha avuto appositi incontri con il Ministero degli Interni, dai quali è scaturita l’improponibilità dell’abbinamento dei referendum locali con le tornate amministrative e i referendum nazionali.