Giustizia per un consumatore: risarcimento per 5000€ per mancata cancellazione ipoteca

Sergio Barletta

Frequentemente, si verifica che consumatori sono considerati “cattivi pagatori” senza averne colpa.  Tale atto determina nella persona una situazione  inevitabilmente di estremo disaggio perché spesso si verifica quando si sta compiendo una delicata operazione che potrebbe essere la richiesta di un mutuo, di un prestito o l’acquisto di un bene.  Un consumatore ha richiesta alla  Banca un prestito che , la stessa gli rifiuta. La banca motiva il suo diniego in quanto il richiedente risulta essere soggetto insolvente. Il consumatore,  scopre di avere ancora un’ipoteca sulla casa che doveva essere estinta da tempo. Con una recente ed importantissima sentenza il Tribunale di Brindisi ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno ad un contribuente il quale, nonostante avesse integralmente e puntualmente corrisposto alla allora Sesit Puglia s.p.a. tutte le somme dalla stessa pretese, aveva scoperto, a distanza di più di un anno dall’estinzione della propria obbligazione, che sul proprio immobile gravava ancora l’ipoteca iscritta dall’Agente di riscossione. La scoperta di tale situazione era avvenuta in modo del tutto casuale: l’utente, infatti, si era visto rifiutare un prestito da un Istituto di credito avendo una iscrizione pregiudizievole, a causa dell’ipoteca iscritta a suo carico, presso Centrali Rischi Private. Pur avendo ottenuto, a seguito della denunzia di quanto accaduto, la cancellazione immediata dell’ipoteca, l’utente ha deciso di non fermarsi, risultati vani i tentativi di ricevere in via bonaria il risarcimento del danno patito, si è visto costretto ad agire giudizialmente per il riconoscimento dei propri diritti. E così, al termine del giudizio, la Sesit Puglia s.p.a. è stata condannata ad un risarcimento del danno pari ad 5.000 €. Più in particolare, è stato riconosciuto al contribuente  sia il danno patrimoniale sia il danno alla reputazione ed all’onore. Nel testo della sentenza si legge, infatti, che “la mancata cancellazione dell’ipoteca ha comportato il permanere di un’illegittima segnalazione presso la CRIF, determinando così, indubitabilmente, danni all’immagine ed alla reputazione economica del soggetto danneggiato, che si vede ingiustamente indicato come insolvente, trattandosi della lesione di un valore inerente alla persona costituzionalmente garantito ex art. 2 Cost., senza la necessità  che tale lesione configuri un reato”. La sentenza del emessa dal Tribunale di Brindisi costituisce un precedente importante per tutti coloro che si trovano, loro malgrado, in tale situazione, altamente lesiva dei propri diritti, la quale, oltre a provocare un notevole danno all’immagine, impedisce ogni forma di accesso al credito. La sentenza, inoltre, si segnala all’attenzione in quanto sanziona, con un cospicuo risarcimento, un comportamento illegittimo perpetuato dall’agente di riscossione ai danni di un consumatore ha  affermatol’avv. Emilio Graziuso, componente del Consiglio Direttivo Nazionale della Confconsumatoridichiarato l’avvocato”.