Amalfi: sentenza Tar su Fondazione Mariano Bianco
In nome del popolo italianIl Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 923 del 2011, proposto da: Fondazione Mariano Bianco Onlus, corrente in Amalfi, in persona del Presidente p. t. Mons. Orazio Soricelli, Arcivescovo di Amalfi- Cava de’ Tirreni, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Maria Di Lieto, con il quale elettivamente domicilia in Salerno, c.so Garibaldi,103 c/o Lentini; contro Comune di Amalfi, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Oreste Agosto, presso il quale elettivamente domicilia in Salerno, via Sabato Robertelli, 51; Responsabile Comando Polizia Municipale del Comune di Amalfi, Sindaco di Amalfi, quale ufficiale di Governo; Ministero dell’Interno, in persona del Ministro legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale, domiciliata per legge in Salerno, corso Vittorio Emanuele N.58; per l’annullamento della nota prot. 195/2011 del 3.3.2011 del responsabile del comando di polizia municipale del Comune di Amalfi con cui si disponeva la rimozione di materiali, attrezzature ed automezzi; dell’ordinanza n. 30 del 12.3.2011 emessa dal Sindaco di Amalfi quale Ufficiale di Governo; di ogni atto connesso. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Amalfi e di Ministero dell’Interno; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 novembre 2012 il dott. Francesco Gaudieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Con l’atto notificato il 2 maggio 2011, depositato il 30 maggio 2011, la Fondazione Mariano Bianco onlus (di seguito : Fondazione), premesso di avere la proprietà ed il possesso del plesso edilizio, già
monastero della SS Annunziata, ubicato in Amalfi, via Roberto il Guiscardo e dell’area scoperta ad esso pertinenziale affacciante su Piazza Municipio, dotata di recinzione e sorvegliata da custode; di
aver avviato sull’area in questione lavori di manutenzione straordinaria per l’eliminazione delle barriere architettoniche avvalendosi della ditta Serrapica Santolo, svolgendoli in contemporanea ai lavori comunali di realizzazione dell’ascensore di accesso al Cimitero Monumentale nonché del parcheggio in roccia “Luna Rossa”, avendo posto detta area a disposizione gratuita e temporanea dell’amministrazione comunale; impugna la nota prot. 195/2011 del 3.3.2011 del responsabile del comando di polizia municipale del Comune di Amalfi con cui si intimava alla ditta esecutrice dei lavori della Fondazione la rimozione di materiali, attrezzature ed automezzi insistenti sull’area compresa tra il cunicolo di deflusso pedonale del precitato garage ed il marciapiede antistante la c.d. “chiesa delle suore”, nonché la successiva ordinanza sindacale del 12.3.2011, emessa ex art. 54 d. lgs 267/2000, inviata anche alla ricorrente, recante intimazione di analogo tenore alla ditta appaltatrice innanzi menzionata, chiedendone l’annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere e segnatamente per difetto dei presupposti utili per l’adozione della nota e dell’ordinanza. 2.- Resiste in giudizio l’intimata amministrazione comunale chiedendo la reiezione della domanda perché inammissibile ed infondata. 3.- Non risultano provvedimenti cautelari. 4.- All’udienza del 15 novembre 2012, sulla conclusione delle parti, il Collegio si è riservata la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato alla stregua delle considerazioni che seguono. 1.- Preliminarmente va disattesa l’eccezione relativa al difetto di giurisdizione del giudice amministrativo atteso che, nella specie, la
ricorrente Fondazione non agisce per accertare la proprietà dell’area in questione, bensì per dedurre la carenza dei presupposti utili per l’utilizzazione del potere extra ordinem di cui all’art. 54 d. lgs n.
267/2000 da parte della resistente amministrazione. In siffatta prospettiva che costituisce il petitum sostanziale del ricorso in esame, sussiste pienamente la giurisdizione dell’adito giudice. Trattandosi di un riparto di giurisdizione sufficientemente esplorato dalla Suprema Corte di Cassazione risulterà sufficiente il richiamo ex multis a Cass. SS. UU 12 settembre 2008 n. 23561, che in questa sede si richiama in quanto condivisa ( vedi Cass. SS. UU. 8 marzo 2011 n. 5407). 2.- Può respingersi altresì, anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno uno dei contro interessati non ravvisandosi, nella specie, altri soggetti utilmente interessati dalla conservazione degli atti impugnati. 3.- Parimenti infondata si rivela l’eccezione relativa alla inammissibilità del ricorso fondata sul presupposto della spontanea esecuzione del provvedimento sindacale con la rimozione di quanto ordinato, atteso che, per giurisprudenza costante, l’interesse all’impugnazione non viene meno per il solo fatto che l’atto
amministrativo esaurisca i suoi effetti, persistendo sia l’interesse morale alla decisione sia l’interesse a veder definita la regola di condotta nel caso concreto (ex multis Tar Lazio Sez. II ter 6 giugno
2007 n. 5246). 4.- Nel merito il ricorso è fondato. Gioverà ricordare che l’ordinanza sindacale muove dal presupposto che risulta ineseguita la nota prot. n. 195 del 3.3.2011 redatta dal Comando di Polizia municipale intesa ad ottenere, in vista dell’apertura del garage pubblico in roccia denominato “Luna Rossa”, la rimozione di materiali, attrezzature ed automezzi insistenti sull’area compresa tra il cunicolo di deflusso pedonale del precitato garage ed il marciapiede antistante la c.d. “chiesa delle suore”. Muovendo dalla rilevata inadempienza, il sindaco giunge ad affermare che “tale circostanza ostruttiva se protratta e sussistente all’atto dell’apertura funzionale del precitato garage costituisce grave
pericolo che minaccia l’incolumità dei cittadini nonché degli utenti della medesima struttura” ed ordina, ex art. 54, secondo comma, alla ditta Serrapica Santolo la rimozione ad horas dei materiali ivi
esistenti. 4.a.- Ad avviso del Collegio l’ordinanza sindacale incorre in mala
applicazione dei poteri extra ordinem delineati dall’art. 54 d. lgs n. 267/200 e come tale va annullata. La giurisprudenza amministrativa è da tempo consolidata su posizioni che, ex multis, risultano espresse da Cons. St Sez. V 13 giugno 2012 n. 3490 che di seguito si riporta in quanto condivisa :
“ Ai sensi dell’art. 54 comma 2, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le ordinanze contingibili ed urgenti possono essere adottate dal Sindaco nella veste di ufficiale di governo solamente quando si tratti di
affrontare situazioni di carattere eccezionale e impreviste, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall’ordinamento giuridico: tali requisiti non ricorrono di conseguenza, quando le pubbliche amministrazioni possono adottare i rimedi di carattere ordinario. Infatti le ordinanze in questione presuppongono una situazione di pericolo effettivo in cui si possono configurare anche situazioni non tipizzate dalla legge e ciò giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi, la possibilità di deroga rispetto alla disciplina vigente e la necessità di motivazione congrua e peculiare, la configurazione anche residuale, quasi di chiusura, delle ordinanze contingibili ed urgenti. I rimedi di carattere ordinario, al contrario, sono i provvedimenti tipizzati atti a fronteggiare le esigenze prevedibili ed ordinarie e costituiscono l’elemento “normale” rimesso dalla legge ai poteri pubblici per gestire usualmente le materie a questi rimesse (Cons. St., sez IV, 13 luglio 2011 n. 4262; Cons. St., sez. IV, 24 marzo 2006 n. 1537). Caratteristiche preminenti di tali provvedimenti sono l’atipicità, il potere derogatorio rispetto agli strumenti “ordinari”, l’eccezionalità e la gravità del pericolo presupposto, la generalità degli interessi cui sono volti e, naturalmente, un adeguato supporto motivazionale. In quest’ottica, dunque, dinanzi ad una situazione di pericolo solo potenziale e territorialmente del tutto delimitato, l’Amministrazione, prima di adottare il provvedimento dovrebbe compiere ogni accertamento volto a fissare, a cristallizzare la “gravità” e la “contingenza” del pericolo stesso. Ciò rientra nella natura eccezionale e derogatoria degli atti in analisi, i quali si pongono nell’ordinamento giuridico come strumenti di extrema ratio, in quanto tali utilizzabili esclusivamente al verificarsi dei presupposti legislativi, e quando i mezzi ordinari si palesino come insufficienti ed inadeguati. L’Amministrazione deve accertare la sussistenza di una situazione di effettivo pericolo di danno grave ed imminente per la incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva, a seguito di approfondita istruttoria con adeguata motivazione circa il carattere indispensabile degli interventi immediati ed indilazionabili imposti a carico del privati (Cons. St., sez. V 16 febbraio 2010 n. 868): l’accertamento, cioè, deve fondarsi su prove concrete e non mere presunzioni (Cons. St., sez. V 11 dicembre 2007 n. 6366).” Nei sensi suesposti vedi anche Cons. St. Sez. V 18.10.2012 n. 5361; 19.9.2012 n. 4968. 4.b.- Nel caso in esame non risulta desumibile, né la gravità né l’attualità del pericolo e, comunque, la particolarità della situazione era rimediabile nell’immediato con gli strumenti ordinari, e in particolare con l’esecuzione in danno. In sostanza il Comune ha utilizzato lo strumento dell’art. 54, secondo comma, d. lgs n. 267/2000 in carenza dei presupposti richiesti dalla legge, ponendo in essere un atto illegittimo che, pertanto, va annullato con tutte le conseguenze di legge.. 5.- Le spese, attesa la peculiarità delle questioni di fatto, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto
annulla l’atto impugnato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità
amministrativa. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 15
novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Antonio Esposito, Presidente
Ferdinando Minichini, Consigliere Francesco Gaudieri, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE