Diritto di sciopero degli avvocati
Il Consiglio Nazionale Forense, anche con un Appello al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Giustizia, afferma che ha disatteso le assicurazioni del coinvolgimento nei progetti di riforma proposti dell’Avvocatura e conseguentemente ha proclamato, dopo un incontro con l’Organismo Unitario dell’Avvocatura, con i Presidenti distrettuali e del Presidente della Cassa Forense lo sciopero dal lunedì 8 luglio al 16 luglio.
Per il CNF, non sono state accolte le proposte di riforma dei decreti legge, soprattutto del c.d. decreto legge del fare sullo smaltimento dell’arretrato in ogni grado di giurisdizione, sulla risoluzione delle controversie, sulle camere arbitrali e di conciliazione e relativi costi, sul riordino della geografia giudiziaria e su un’attenzione urgente alla giustizia penale.
Gli Avvocati di Salerno, di Nocera Inferiore , di Sala Consilina e di Vallo della Lucania, in teoria hanno condiviso tale Appello.
Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Salerno avv. Amerigo Montera, il Consigliere nazionale dell’OUA avv. Michele Sarno ed il Presidente dell’Ordine forense di Nocera Inferiore avv. Aniello Cosimato con interviste a Tele Diocesi TDS(canale73-www.telediocesi.it) hanno sottolineato i peculiari problemi relativi soprattutto all’organizzazione degli uffici giudiziari territoriali e la carenza di magistrati e del personale amministrativo.
Seguiranno le interviste del Presidente di Vallo della Lucania avv. Francesco Bellucci e di Sala Consilina avv. Michele Marconi.
Il Presidente onorario della Sezione di Salerno del Centro Nazionale studi Diritto del Lavoro intervistato -(lunedì 8 luglio-) dalla giornalista Rosaria Coppola di Telediocesi sui profili costituzionali del diritto di sciopero, secondo l’art. 40 della Costituzione che detta:”l diritto di sciopero si esercita nell’ambito della leggi che lo regolano”, ha con una supersintesi proposto riflessioni operative.
Fra l’altro ha affermato di condividere le PROPOSTE DEL CNF, ma non le MODALITA’ ORGANIZZATIVE essendo il diritto di sciopero un DIRITTO DI LIBERTÀ e peculiarmente un diritto individuale e negoziale ritenendo che doveva essere deliberato dall’assemblea degli Ordini.
Sui limiti del diritto di sciopero pagine illuminanti sono scritte nel Capitolo 6 – Sciopero! Fra teorie deduttive e legge sui servizi essenziali da Michele MISCIONE, avvocato e docente universitario di Diritto del lavoro dell’Università degli studi di Trieste, del suo manuale Dialoghi di DIRITTO DEL LAVORO ( Milano, Kluwer Ipsoa).
Infatti i paragrafi sono dedicati all’evoluzione dello sciopero, all’estensione a professionisti e imprenditori, con limiti interni ed esterni, con l’orientamento sull’art. 2 bis della legge n.146 del 1990 sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e della legge n.83 del 2000, seguendo l’orientamento della sentenza della Corte Costituzionale del 1996 n.171, della Corte di Cassazione, sui problemi della natura privatistica e sulle clausole di tregua previste da accordi e/o contratti collettivi di diverso livello.
*Docente universitario di Diritto del Lavoro f.r.