Regione: Baldi sui poli turistici
In merito alle preoccupazioni avanzate dal consigliere comunale di Cava de’ Tirreni, prof. Luigi Gravagnuolo, sul nuovo “sistema” Turismo in Campania e sull’invito in particolare rivolto al consigliere regionale dott. Giovanni Baldi ad essere presente e vigile negli interessi del territorio, quest’ultimo ha inteso rassicurare Gravagnuolo, attraverso una articolata nota che segue, che nella nuova legge regionale sul Turismo, il cui testo è stato approvato dalla III Commissione e ha ricevuto il parere favorevole della II Commissione consiliare Bilancio per lo stanziamento dei fondi necessari, si istituiscono i Poli turistici locali e che dunque ciò va nella stessa direzione auspicata da Gravagnuolo. “Dopo aver lavorato a lungo in fase di Commissione siamo ora a un passo dal definitivo via libera- ha dichiarato Baldi- Tutto sarà rimodulato e snellito nel segno di un ammodernamento e di un potenziamento di tutto il comparto turistico. Anche il nostro territorio avrà un ruolo significativo e il suo polo turistico. Entro la fine di questo mese la legge approderà in aula consiliare per la discussione e l’approvazione. Naturalmente il nostro territorio ha delle peculiarità ma anche delle assonanze con aree limitrofe, come ci dimostrano le sinergie nel campo della Sanità e dell’azione di sostegno sociale del Piano di Zona con i centri della Costa d’Amalfi. Queste affinità, sperimentate negli anni, suggeriranno la costituzione di un Ambito turistico territoriale ottimale in tale direzione”. Queste nel dettaglio le caratteristiche salienti della nuova legge regionale sul Turismo, approvata dalla III Commissione Consiliare nella seduta del 04/12/2012. Essa prevede al capo III l’istituzione e le competenze dei Poli turistici locali. All’art. 7 prevede gli ambiti territoriali turistici omogenei, aree delimitate nelle quali, per storia turistica o per chiara potenzialità, sono organizzate ed ottimizzate le offerte dei servizi pubblici e privati per il turismo ed ove sono integrati il patrimonio umano, ambientale, produttivo e culturale del territorio. La Giuntaregionale, con deliberazione da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione consiliare, sentito il tavolo istituzionale per le politiche turistiche previsto dall’articolo 6, individua nel territorio della Regione, coerentemente con le previsioni della pianificazione territoriale regionale, gli Ambiti territoriali turistici omogenei. In ciascun ambito territoriale turistico omogeneo è prevista ed è incoraggiata dalla Regione la progettazione di un polo turistico locale. L’art. 8 prevede i Poli turistici locali., forme associative di soggetti pubblici e privati che operano per il turismo all’interno degli Ambiti turistici territoriali omogenei. Le finalità dei poli turistici locali sono: a) la redazione del programma annuale dei servizi e delle attività di promozione turistica del polo turistico locale; b) l’attuazione di interventi per il miglioramento della qualità dei servizi turistici, dell’accoglienza, dell’accesso e della ricettività, attuati o gestiti da soggetti pubblici o privati; c) il sostegno all’attuazione di interventi, anche infrastrutturali, necessari alla qualificazione ed alla diversificazione dell’offerta turistica dell’ambito territoriale di riferimento, nonché alla riqualificazione urbana e territoriale delle località appartenenti al medesimo polo turistico; d) l’inserimento di interventi di valorizzazione delle risorse locali per fini turistici, all’interno degli strumenti di pianificazione e di programmazione regionale; e) il sostegno delle attività e dei processi d’integrazione tra soggetti pubblici o privati nell’ambito del settore turistico; f) il sostegno alla crescita della cultura dell’ospitalità nelle comunità residenti e della professionalità degli operatori del comparto.
Ai poli turistici locali possono aderire gli enti locali, i soggetti pubblici, le imprese del settore turistico, le associazioni od i consorzi di soggetti privati, ovvero i consorzi di soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico e culturale, che hanno sede od esercitano le proprie attività nell’ambito territoriale interessato.