Cava de’Tirreni: Napoli, smentita Corriere del Mezzogiorno

Cava de’Tirreni: Napoli, smentita Corriere del Mezzogiorno, inserto de “Il Corriere della Sera de 5.11.2013”-  articolo alla pag. 9; di spalla – Edizione di Salerno

<<Il sottoscritto contesta, confutandolo nei toni e nel contenuto, il testo ed il contenuto dell’articolo, di spalla alla pagina 9. In particolare è confutato il titolo.  Ciò che qui si discute è la distorta informazione che è stata data ai lettori ed il danno che si è prodotto all’immagine del sottoscritto che è stato definito soggetto “indagato” nell’ambito della inchiesta sul Tesseramento falso del PDL. L’affermazione riportata é destituita di fondamento. Assume toni denigratori ed i contenuti del falso.  Ed infatti, giova rammentare, soprattutto a chi legge, che  nel vigente ordinamento giuridico una persona acquista la qualità di indagato nel momento stesso in cui il suo nominativo viene iscritto nell’apposito registro disciplinato dall’art. 335 c.p.p.  In altre parole, quando il Pubblico Ministero indaga su una persona lo deve iscrivere nel “Registro delle notizie di reato”; da quel momento quella persona è formalmente indagata. Certificazione ad hoc, resa dalle Procure territorialmente competenti, esclude che, nei miei riguardi, sia stata compiuta siffatta attività. Secondo l’Art. 60 c.p.p., invece, una persona indagata o meno, acquista la qualità di imputato quando viene fatta nei suoi confronti la richiesta di rinvio a giudizio (Art. 416 c.p.p.), di giudizio immediato (Art. 453 c.p.p.), di decreto penale di condanna (Art. 459 c.p.p.), di applicazione della pena ex Art. 447 comma 1, ovvero il decreto di citazione diretta a giudizio (Art. 550 c.p.p.) o di giudizio direttissimo (Art. 449 c.p.p.). In altre parole una persona assume la qualità di imputato quando il P.M. esercita l’azione penale nei suoi confronti. Diametralmente opposta, ad entrambe le figure, è quella di persona informata dei fatti, che è il soggetto ascoltato, nella fase delle indagini preliminari, sia dal Sostituto, sia/o dalla Polizia giudiziaria delegataria, e che ha l’obbligo di rendere le informazioni, connesse o funzionali all’attività investigativa, delle quali risulti in possesso.  E’ evidente, dal tenore dell’articolo, che sfugge alla redattrice il senso sotteso alla definizione utilizzata. Ebbene, se proprio volesse discutersi del sottoscritto, assumendosi la responsabilità da parte della Redattrice di aver dato notizia di una attività compiuta da soggetto Istituzionale (PM oppure Polizia Giudiziaria) nella fase delle indagini preliminari – e dunque coperta da segreto istruttorio – questo sarebbe il caso. Rispetto a tanta leggerezza riservo di esercitare ogni azione intesa alla tutela del mio buon nome ed immagine pubblica verso chiunque, a vario titolo, abbia concorso nella costruzione e nella diffusione di una erronea rappresentazione di fatti inesistenti dando conto del coinvolgimento in una indagine rispetto alla quale si è del tutto estranei. Ancora una volta: l’indagine della Autorità giudiziaria, della quale avete dato notizia, non interessa né il Sottoscritto né la Sua gestione aziendale, la cui condotta politica si è distinta per fatti che concretano una azione cristallina. Di tanto, della verità dei fatti, vogliate dare evidenza, con un articolo che abbia pari evidenza rispetto all’informazione data con l’articolo pubblicato in data 9.11.2013>>.Il presente atto ha valore di costituzione in mora e di invito e diffida ad adempiere. Resto in attesa di una immediata smentita e di Vs. celere riscontro.  Distinti saluti

Dott. Luigi Napoli