Caso Salernitana-Nocerina: atti alla Procura Federale
Il Giudice Sportivo si espresso ieri sul delicato caso di Salernitana – Nocerina, rimettendo gli atti alla Procura Federale, per permettere a quest’ultima di effettuare ulteriori indagini e procedere ai probabili deferimenti che inizieranno a fioccare dopo le indagini del caso. Non si è trattato però di una “non-pronuncia” a tutti gli effetti, perchè il Giudice Sportivo ha chiaramente indicato di aver ravvisato un quadro probatorio sufficiente ad ipotizzare in maniera univoca una “responsabilità diretta” del club e dei propri tesserati nel compimento di atti finalizzati ad alterare il regolare svolgimento della gara. E’ proprio quella responsabilità “diretta” (non oggettiva nè presunta) a rappresentare il massimo livello di gravità, che potrebbe portare a conseguenze gravissime per la società. L’ipotesi dell’illecito sportivo, richiamato nel dispositivo e regolato dall’articolo 7 del Codice di Giustizia Sportiva (la cui valutazione non rientra nella competenza del Giudice Sportivo ma del Procuratore) si colora infatti di diversi contenuti in base appunto al tipo di responsabilità. Vediamo questo articolo 7 che al comma 3 parla di quella diretta con “una maggiore sanzione in caso di insufficiente afflittività”:
1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo.
2. Le società e i soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5, che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1 ne sono responsabili.
3. Se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell’art. 4, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere h), i), l) dell’art. 18, comma 1, salva l’applicazione di una maggiore sanzione in caso di insufficiente afflittività.
(omissis)
5. I soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5, riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sono puniti con una sanzione non inferiore all’inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di tre anni e con l’ammenda non inferiore ad euro 50.000,00.
(omissis)
Per le sanzioni alle società con responsabilità diretta si deve far riferimento all’articolo 18 comma 1. lettere h) i) ed l). Da una lettura del Codice ai punti suddetti si scopre che la pena prevista va dalla “retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria che comporta sempre il passaggio alla categoria inferiore per il principio dell’afflittività (lettera h) all’esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore (lettera i)”:
art. 18 comma 1 punti h) e I):
h) retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; in base al principio della afflittività della sanzione, la retrocessione all’ultimo posto comporta sempre il passaggio alla categoria inferiore;
i) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore.
(omissis)
Nonostante il blocco delle retrocessioni, quindi, la Nocerina nella migliore delle ipotesi potrebbe essere relegata all’ultimo posto in classifica e ritrovarsi (per via della Riforma) in Serie D. Nella peggiore delle ipotesi si avrebbe un’esclusione dai campionati di questa stagione, con assegnazione del Consiglio Federale ad un torneo dilettantistico da cui ripartire nella prossima.
Per i soggetti responsabili di illecito sportivo sono puniti con una sanzione non inferiore all’inibizione (dirigenti) o squalifica (tesserati) di 3 anni con ammende minime di 50 mila euro (art. 7 comma 5)
Il precedente di Potenza-Salernitana
Un caso simile potrebbe essere quello riguardante il Potenza nella stagione 2009/10, quando tornò a galla l’illecito della gara che vide sempre avversaria la Salernitana, relativa alla stagione 2007/08. La Corte di Giustizia Federale della FIGC, il 19 marzo del 2010, accolse il risorso per ricusazione della Procura Federale, stabilendo l’esclusione immediata del Potenza dal campionato di Prima Divisione.
Solo successivamente (il 1º aprile 2010) il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo sport del CONI modificò in parte la decisione della Corte Federale, permettendo alla squadra lucana di giocare ugualmente le rimanenti partite di campionato (per non falsare il torneo) pur essendo certa di chiudere all’ultimo posto.