Salerno: storia.. di ordinaria amministrazione, la società (abusiva) dei parcheggi pubblici
“ L’Italia va avanti perché ci sono i fessi. I fessi lavorano, pagano, crepano. Chi fa la figura di mandare avanti l’Italia sono i furbi, che non fanno nulla, spendono e se la godono” .Osservazioni attualissime ma di lontana memoria. Ciò era quanto Giovanni Prezzolini, giornalista scrittore ed editore italiano di vecchia memoria, descriveva come ” Codice della vita italiana “. Certo sino a ieri era cosi ma oggi i furbi dovrebbero incominciare a preoccuparsi specie nella nostra città! C’è, infatti, un’oggettiva situazione di illegittimità radicata nelle nostra finanza pubblica territoriale che a descriverla farebbe venire i brividi non solo ai più avvezzi alla materia ma anche a coloro che di questi argomenti ne hanno sentito parlare nel “chiacchiericcio “ quotidiano di quartiere . Una delle società pubbliche partecipate del nostro Comune, infatti, – Salerno Mobilità – sembra rappresentare ormai uno dei “modelli” della nostra Salerno da esportare altrove. E – si badi bene- non per la sua gestione e i risultati in termini di redditività che il Comune riesce spuntare in qualità di socio unico della struttura , ma per la sua posizione “abusiva” che occuperebbe nell’alveo delle società operative su suolo italiano: perché e quali gli elementi che indurrebbero a “scaraventarla” nel pantano delle sabbie mobili dell’illegalità ? Cominciamo col dire che già nella struttura societaria si anniderebbe una serie di atti decisamente “vuoti di quella giusta rilevanza giuridica”, che- a parere degli analisti – ne comprometterebbero addirittura la rituale gestione . A partire dal suo Presidente/Amministratore: della /sempre più certa) inconferibilità del suo incarico è stato già detto e dato giusto rilievo . A ciò si aggiungerebbero altri fattori che sembrano rendere chiaro e sicuramente non “allusivo” il termine simpaticamente affibbiatogli di “amministratore abusivo dei parcheggiatori ” Infatti chi riveste attualmente la funzione di Amministratore unico è lo stessa persona che “vestiva i panni di “Presidente “ del Cda a tutto giugno 2013. Fin qui nulla quaestio, se non fosse che il medesimo soggetto ( tale avv Giordano) si troverebbe in una posizione di incompatibilità “grande quando una casa”, per effetto di un divieto sancito dal proprio codice professionale di appartenenza forense (pre e post riforma 2013) e ciò in ottemperanza con quanto deciso in Cassazione con la sentenza nr. 4773 del settembre 2011 ( dove si confermava il divieto di ricoprire carica di amministratore societario di diritto privato per gli iscritti albo avvocati) . A nulla è valso il tentativo di fare passare la modifica del Codice forense ( art. 18) quale beneplacito all’assunzione della carica ( come vorrebbero far credere i saggi dell’ordine “salernitano”) . Infatti nello stesso Codice ritoccato e riformato si confermerebbe tale assoluta incompatibilità mentre lo si consentirebbe solo e esclusivamente in società a capitale completamente pubblico . E’ opportuno soffermarsi su tale “locuzione” per mettere meglio a fuoco sia il concetto che l’interpretazione di quanto innanzi affermato. Nella piattaforma normativa delle Finanza pubblica esistono due tipologie di società cosiddette pubbliche: le prime ( ccdd società in house) non sono altro che il polmone operativo dell’Ente stesso e assolvono a una funzione meramente strumentale all’Ente socio. In breve tali società sono quelle che lo stesso Codice fallimentare includerebbe nel concetto di Ente pubblico, come tale, non “fallibile” . Altra cosa (e investite di ben altri compiti) sono quelle che gestiscono i ccdd servizi a rilevanza economica ( ex art 113 del tuel) . Questo avviene, per esempio, quando nella “filiera” Socio ( Comune ) – Società partecipata subentra anche un terzo (nel nostro esempio, l’automobilista che utilizza il servizio di parcheggio pubblico gestito dalla Società) cui paga il beneficio di utilizzo mediante la corresponsione di un corrispettivo. Ebbene , in questo caso ci troveremmo di fronte a una tipica struttura “commerciale” che fa scattare, quindi, il divieto di ricoprire la carica di Amministratore per chi eserciti anche la professione legale. A conferma di ciò arriverebbe anche la proroga della “Concessione” del servizio di parcheggio ( e si badi bene non l’appalto) del settembre scorso a favore di Salerno Mobilità, sulla base dell’art 34 comma 20 e 21 Dl. 179/2012 . E’ opportuno agganciare a tale ultima considerazione anche la disposizione “sorgente” degli Appalti pubblici, che all’art 30 stabilisce che la Concessione di un servizio (senza cioè procedere a Gara di evidenza pubblica) può essere accordata solo e se il concessionario ( nel nostro caso Salerno Mobilità) ne assuma tutti i rischi puramente commerciali. Fatta questa necessaria premessa, ne consegue intuitivamente che ci troviamo di fronte ad un’autentica struttura societaria di cui al libro V Titolo V del “sacro” Codice civile, e non di fronte alle società in house, espressa derivazione e parte integrante degli Enti pubblici di appartenenza. . C’è comunque ancora un “ma”dietro tutto questo. La Società , nel settembre scorso, era legittimata – al di là dell’incompatibilità/inconferibilità del proprio Amministratore unico- a vedersi prorogato il servizio della gestione dei parcheggi cittadini per altri 3 anni? Sicuramente no! E ciò perché la stessa Società alla data della “spuntata” proroga era in uno stato di effetto “tsunami “ pieno e devastante, per la latitanza del suo Patrimonio netto a seguito della mancata sua necessaria e improcrastinabile ricostituzione. E’ necessario a questo punto un ulteriore chiarimento. . L’art 6 comma 4 del Dl 95/2012 aveva previsto, quale ulteriore obbligo documentale, di allegare al Rendiconto 2012 la cosiddetta “ riconciliazione” dei saldi contabili esistenti al 31.12.2012 nelle rispettive contabilità – quella del Comune e quella della Società- e, laddove non coincidenti, di provvedere al suo riconoscimento entro fine 2013 (con la procedura del Debito fuori bilancio, nda ). Si precisa a tale riguardo che la differenza rilevata tra la Contabilità dell’Ente e quella della Società è stata di appena 580 mila euro (a favore di Salerno Mobilità) e che – more solito – il previsto “matrimonio” tra i due saldi non vi è stato . Con quali conseguenze? Nessuna se non quella -pedissequamente stabilita dal Codice – di astenersi da qualsiasi atto di gestione straordinaria ( qual è quello della rinnovata Concessione) e di occuparsi solo della gestione ordinaria, invitando il Socio (cioè il Comune) a “intervenire senza indugio” per la ristabilire il Patrimonio della Società nella sua precedente e storica esposizione. Ma ciò non solo non è stato fatto ( mancherebbe infatti la Delibera del Consiglio comunale di fine anno relativa al riconoscimento fuori bilancio di cui all’art 194 del Tuel), ma in tutto questo tempo (ormai già 4 mesi) si sono fatte “spallucce” attendendo e approfittando delle distrazioni degli “addetti ai lavori” e rinviando – sine titulo – “l’unione tra i saldi ” a tempi a venire. Per riepilogare, siamo di fronte a una struttura guidata da un Amministratore prima incompatibile poi “inconferibile” con gestione societaria irrituale e “sine titolo”. Eppure i legali dovrebbero aver ben presenti le norme che compongono il panorama legislativo esistente , se non altro perché “indossando la virtuale toga del diritto ” sono essi stessi consulenti e applicatori delle diverse legislazioni presenti nella nostra “culla” del diritto. E tutto questo mentre il “volgo” guarda e osserva attonito e incredulo siffatta manifesta illegalità. Forse solo con l’”esportazione” di una delle colonne del Modello-Salerno molti estimatori e ammiratori nazionali riusciranno a farsi un’idea della città e della sua amministrazione più prossima alla realtà. E chissà che al suo indirizzo non saranno lanciate tonnellate di “cuppetielli”. Un lavoro in più per i selezionatori della “graduata” Raccolta differenziata cittadina.
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