Salerno: la…bufala della Centrale del Latte, livelli occupazionali salvaguardati
Dopo il fallimento dell’asta andata a vuoto per mancanza di interessati/ acquirenti e risalente appena allo scorso anno, il Comune di Salerno mette in “campo” una nuova ipotesi di alienazione delle quote della Centrale del latte e lo fà assumendo e calando toni decisamente spropositati e ..meno caritatevoli rispetto alla prima “tornata” , specie sulle eliminazioni di barriere di tutela per gli attuali livelli occupazionali . Già questa prima “longa manu” dell’autorevole socio la dice lunga sulle proprie serie intenzioni di voler dismettere a tutti ed ad ogni costo una delle sue preziose e venali “creature“. Probabilmente nella frettolosa seduta di giunta della scorsa settimana che ha deliberato l’ulteriore volontà di dismissione dell’intero pacchetto azionario ci si è dimenticati che i tempi e con esso le modalità di alienazione di tali quote hanno subito -negli ultimi giorni -una “virata” normativa a 360 gradi “. Infatti il recente programma straordinario di razionalizzazione delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali varate con il novello art 23 del dl 66/2014 (conosciuto ormai come decreto Renzi degli 80 euro del 18 aprile scorso) non è altro che un “download modifcato ” della legge di stabilità del dicembre scorso aventi quale comun denominatore quello di accelerare la “semplificazione e/o sburocratizzazione della PA per il conseguimento di significativi risparmi di spesa con le cessioni di partecipazioni in prima linea . La “patata bollente” è stata data, nelle more, al commissario Cottarelli con il , precipuo, compito di mettere mano alla jungla delle municipalizzate. Appena indossato il “grembiule del chirurgo”, Cottarelli ha già azionato il suo “bisturi” con evidente e chiara intenzione di intervenire senza indugio per asportare dal tessuto economico territoriale un considerevole numero di società ccdd “pubbliche”. Va comunque segnalato che non è la prima volta che si prova di intervenire in questa direzione: dopo, infatti, il fallimento degli obblighi di dismissione previsti negli anni passati (su tutte la legge 247/2007) si è proceduto a dare un preciso “dicktat” nell’ultima legge di stabilità sia dal punto di vista delle regole per il mantenimento di talune partecipazioni (superando il previgente obbligo di dismissione introdotto dalla L.122/2010 per gli enti di minore dimensione) che per ciò che attiene ai vincoli puramente gestionali. La Legge 147/2013 ( di Stabilità 2014 ) offre alle amministrazioni pubbliche una transitoria e straordinaria opportunità per “uscire” dalle società non strettamente necessarie per il conseguimento delle finalità istituzionali: il comma 569 dell’art. 1 prevede che il termine di trentasei mesi originariamente previsto per al dismissione delle partecipate (in scadenza, come detto, al 31.12.2010) è prorogato di 4 mesi dalla data di entrata in vigore della L. 147/2013 ( dicembre 2013) , decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto. Ci sono, tanto per restare nel tema, nell’affaire Centrale del Latte , tanti punti oscuri e soprattutto confusi generati – more solito- dal suo Unico socio ovverossia Comune di Salerno. Andiamo subito a chiarire i termini della questione. Il comma 569 della legge di stabilità sopra esposto, parlerebbe di “obbligo” di dimissione di talune partecipazioni e non della loro generalità. Quali? Quelle contemplate e previste nell’art 3 comma 28 della legge 244/2007 nella sua originaria formulazione, vale a dire quelle partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni o servizi non necessari alle finalità pubbliche. Come fare a definire quali partecipazioni rientrano in tale ambito? Il riferimento è semplice e preciso: i consigli comunali, infatti, sono stati chiamati – dalla stessa norma – a esprimersi con precise deliberazioni a dichiarare quali fossero le partecipazioni non rientranti nelle tipiche finalità istituzionali e la nostra assise lo ha fatto con deliberazione di consiglio del 27 marzio 2009. Al nr sei , infatti, delle società elencate nella delibera spicca la denominazione della Centrale del latte. Pertanto per la medesima, unitamente ad altre 14 strutture societarie, il Comune di salerno ha deliberato il mantenimento della partecipazione ritenendola allineata ai principi istituzionali dell’ente. Quali fossero, in verità, non è dato saperlo. Ad ogni buon conto il formale “dietro front” comunale a tale stato di assoluta necessità di detenere nel portafogli azionario dell’ente anche quelle della Centrale del latte non vi è stato: a nulla varrebbero i tentativi di far passare il mero indirizzo deliberato dal Comune lo scorso anno in occasione della vendita di buona parte delle società partecipate quale formale atto di far rientrare il possesso totalitario della Centrale quale “sussidiario e non più strumetale”. Stante ciò mancherebbero quindi i presupposti di aggancio al comma 569 della legge di stabilità con l’attuale operazione di vendita posta in essere dal Comune di Salerno. Con quali effetti, ci si chiede? Sicuramente quelli di far ricadere la probabile dismissione nel novello art 2 bis del dl 16 Salva Roma, ancora fresco di conversione (che ha aggiunto il comma 568 bis alla legge 147/2013 ) prevedendo l’ampliamento delle dimissioni alla generalità delle partecipazioni senza nessun vincolo e/o limitazioni a quelle strettamente legate ai fini istituzionali dell’ente di appartenenza e quindi anche – tornando al nostro caso- quelle della Centrale del latte . In tale ambito è stato inoltre aggiunto a esclusiva tutela dei lavoratori coinvolti che se a seguito – questa la sintesi- di tali dismissioni dovessero emergere esuberi di personale il medesimo dovrò essere necessariamente assorbito dalle stesse pubbliche amministrazioni”. Stante la situazione appena descritta c’è da giurarci che chi interessato all’eventuale compravendita della Centrale spalancherà occhi e spremerà meningi per le consequenziali valutazioni. Sarebbe, comunque, auspicabile che la eventuale “cordata” interessata alla scalata nella proprietà del “gioiello comunale ” facesse già conoscere all’interlocutore socio le reali intenzioni sul futuro assetto occupazionale aziendale in modo da accelerare il trasferimento degli eventuali esuberi all’interno dell’organigramma comunale già in corso d’anno. Si assisterebbe, in tal guisa, ad un serio imbarazzo da parte dello stesso socio chi ne osteggia oggi la salvaguardia costretto – come si può ben comprendere- a procedere all’ eventuale iscrizione dei nominativi di tali lavoratori sul libro matricola dell’ente comunale .
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