Salerno: condono comunale 2012… non condonabile!
La definizione agevolata dei tributi locali in contenzioso e/o iscritti a ruolo riaperta dal Comune di Salerno sul finire dell’anno 2012 (ai sensi dell’art 13 della legge 289/2002), rischia inesorabilmente non solo di naufragare ma addirittura di “fallire” nel suo originario ( e frettoloso) intento, quello cioè di vararlo e applicarlo a tutti i costi per “insaccottare” migliaia di euro, facendo la felicità del triste, assolato e vuoto “forziere comunale” . In agguato c’è, infatti, addirittura, il rischio di restituire ai giudiziosi e timorosi contribuenti salernitani quanto richiesto e versato nel 2012 per chiudere e archiviare la partita legata ai tributi Tarsu, Ici, Pubblicità, Tosap e Iciap originariamente omessi o versati in misura insufficiente. Procediamo con ordine. Nei giorni scorsi è intervenuta una decisione del Tar Sicilia ( sentenza nr 1765 dell’8 luglio 2014) dichiarando l’ illegittimità per “ eccesso di potere “ di alcuni Comuni che hanno fatto ricorso a tali “condoni”. Sentenza, questa del tribunale amministrativo siciliano che conferma nei contenuti quanto già deciso nel “parallelo rito civile “, vale a dire la Cassazione nr 12679 del 20 luglio 2012 (e concomitante proprio con il varo del regolamento del Comune di Salerno): in definitiva sono stati ribaditi e sottolineati – in entrambi i riti – i confini di applicazione e le limitazioni dell’art 13 della legge 289/2002 stabilendo e fissando il limite temporale del 31 dicembre 2002 quale ultimo periodo dei tributi comunali “sottoponibili” a definizioni agevolate da parte degli enti impositori ( i comuni per l’appunto). Il Consiglio Comunale di Salerno – come sopra chiarito- infatti – nonostante e infischiandosene della novellata sentenza del 20 luglio 2012 – varò i relativi regolamenti con la delibera n. 26 dopo appena cinque giorni dalla sentenza di Cassazione (25 luglio 2012) definendo tempi e modalità di accesso all’agevolazione (tributi iscritti a ruolo e/o pendenti in contenzioso) riferiti ad annualità a tutto l’anno 2006 (oltre, quindi, i paletti fissati da Tar Sicilia e Cassazione che ne stabilivano la limitazione – come sopra specificato- fino a tutto il 31.12.2002). Per essere ancora più chiari e concisi le sentenze (sia amministrativa che civile) ha riconosciuto il “sacro” principio dei Comuni di deliberare sui condoni riferiti ai tributi propri con evidenti e precise limitazioni: quelle cioè di non esercitarli sine die ma nei limiti temporali imposti dalla norma primaria , vale a dire fino alla data del 31 dicembre 2002 e non oltre. Cosa potrebbe determinarsi nel futuro a breve non tanto per il Comune di Salerno soggetto attivo e motore della definizione agevolata attivata attraverso la delibera propinata da un distratto assessore (e approvata da un Consiglio Comunale in aria di “vacanza”) ma per un contribuente salernitano che ha dapprima accettato i termini della definizione “in buona fede” e ora si rivela “pentito” a seguito delle intervenute sentenze? Si aprirebbero scenari nuovi e naturalmente tutti a loro favore: infatti ai sensi e per effetto sia del regolamento generale delle entrate del comune di Salerno che quelli specifici dei tributi (Tarsu e, Ici ecc) l’attento e “pentito” contribuente potrebbe chiedere con raccomandata la restituzione di quanto versato per il condono per i soli tributi che hanno riguardato annualità post 2002. E’ necessario – per detto contribuente – “condire” la richiesta con gli opportuni e necessari riferimenti delle sentenze e attendere le “reazioni”. Quasi certamente tali repliche latiteranno , e allora? Lasciato decorrere un termine di 90 giorni da “tale silenzio” si può intentare e avviare giudizio ( tributario ), aggiungendo – quale ciliegina e a margine dei medesimi – anche i relativi costi che da esso discenderebbero e che – giocoforza- occorrerà farsene carico. A conclusione della nostra analisi è necessario aggiungere- tranquillizzando chi ci farà un pensierino – che per il Comune sarebbero precluse tutte le vie di “vendetta” perché per esso (Comune) sarebbero banditi tutti gli eventuali nuovi “accertamenti e/o iscrizioni a ruolo” perché riferiti a tributi con annualità abbondantemente prescritte. La clausola “ solve et ripete varrebbe – almeno per questa volta – solo per l’arguto, astuto e vendicativo contribuente salernitano.