Salerno: AIC su Legge Reg. n.16/2014 art. 1 comma 100 lett. e all’art. 46

La legge dispone che sui terreni pascolivi, si può effettuare il pascolo nei modi seguenti: a) “Il pascolo tra i 400 e gli 800 metri può esercitarsi dal 1° ottobre al 15 maggio; al di sopra degli 800 metri fino ad un massimo di sei mesi all’anno nel periodo definito dal regolamento adottato dagli enti proprietari per la disciplina del pascolo nei boschi e dei pascoli di proprietà comunale; b) il pascolo vagante o brado, cioè senza idoneo custode, può esercitarsi solo nei terreni appartenenti al proprietario degli animali pascolanti, purché opportunamente recintati a mezzo di chiudende; c) è vietato asportare dai pascoli le deiezioni degli animali; d) il proprietario che intenda procedere alla esecuzione di lavori di miglioramento dei pascoli, consistenti in rinettamento, spietramento e successivo interramento, drenaggio, strigliatura, erpicatura, concimazione, eliminazione dei cespugli e degli arbusti, suddivisione dei comparti, ecc., deve farne dichiarazione all’Ente delegato almeno 60 giorni prima, indicando la data di inizio dei lavori, in conformità all’art. 24 della presente legge; e) i pascoli montani appartenenti ai Comuni o agli Enti devono essere utilizzati in conformità del regolamento d’uso”. In merito “Scaglione Donato” Presidente Provinciale dell’Associazione Italiana Coltivatori, oltre che Vice Presidente Nazionale, rifacendosi ad un accurato studio fatto dal Vice Presidente Perito Agrario Giuseppe Freda, evidenzia:

A)   È praticamente impossibile limitare il periodo di pascolo per le aziende i cui fondi ricadono tra i 400 e gli 800 metri slm alla data del 15 maggio; in molti casi è proprio nel periodo estivo che il pascolo è effettivamente praticabile.

B)   Il periodo di pascolo per i fondi superiori agli 800 metri slm limitato a sei mesi annui è arbitrario e limitante l’effettiva fruizione e godimento dei pascoli anche ai fini del corretto inserimento di tali appezzamenti nelle domande di premio comunitarie (devono essere comunque ricomprese le date del 15 maggio e dell’11 novembre).

C)   In caso di inerzia dei Comuni o in mancanza di pascoli di uso civico verrebbe ad essere impedito il pascolo su terreni privati per assenza di idonea regolamentazione.

D)   I lavori di miglioramento di cui alla lettera d), sono, in massima parte, da considerare nelle normali e (obbligatorie) operazioni colturali necessarie per una corretta conduzione del pascolo.

L’A.I.C. “Associazione Italiana Coltivatori” di Salerno, Rappresentata da Scaglione, propone alla Regione Campania un incontro, dove si potrebbero valutare eventuali soluzioni individuate dal Perito Agrario Freda, componente del settore tecnico della stessa A.I.C. di Salerno, quali:

1)    Liberalizzare il pascolo fino ai 1000 metri slm senza alcuna limitazione temporale;

2)    Oltre i 1000 metri di altezza slm permettere il pascolo nel periodo compreso tra il 1 aprile ed il 30 novembre salvo limitazioni temporanee per eccezionali condizioni climatiche da comunicarsi volta per volta a cura dei Comuni;

3)    Eliminare la lett d) ovvero provvedere ad un elenco di lavori effettivamente classificabili quali opere di miglioramento (esecuzione di drenaggi, piccole briglie, terrazzamenti e ciglionamenti, impianti di prati pascoli oligofiti, asportazione di essenze arboree ecc. ecc.).