Salerno: Cuozzo scrive alle Autorità per riscontro nota mancata presentazione bilancio 2015 Provincia
Nel riscontrare la nota Sua in oggetto, si osserva come la legge 7 aprile 2014, n. 56 (cfr. art. 1) “detta disposizioni in materia di citta’ metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarieta’, differenziazione e adeguatezza”, ma giammai abroga a tal fine ogni norma che disciplina il normale funzionamento di tali enti ed anzi, espressamente richiama a tratti proprio il TUEL 267, nonché i principi contabili generali. Giusto per amor di precisione, la medesima legge n. 56 (cfr. art. 5) detta disciplina “In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione” … per “le citta’ metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria …disciplinate dalla presente legge, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e ferma restando la competenza regionale ai sensi del predetto articolo 117”, ma giammai appare esprimere tale disciplina “d’attesa” anche per le Provincie come quella di Salerno. Appare alquanto singolare attestare “lacune normative” a fronte di un comportamento perlomeno imbarazzante dell’amministrazione provinciale di Salerno che non solo non ha approvato nei termini il bilancio quanto, cosa ancor più grave, non ha nemmeno predisposto e presentato per l’approvazione il doveroso documento contabile. Principi anche costituzionali di contabilità pubblica sovvengono, eventualmente, in proposito, a maggior ragione se si considera che, nel caso denunciato, l’assenza di un bilancio regolarmente approvato per l’Ente pubblico in parola è determinato dalla dolosa e cosciente volontà degli amministratori deputati che in tal senso concretizzano illegittima omissione. L’assenza di un bilancio regolarmente approvato può avere varie conseguenze che vanno dalle responsabilità in capo agli amministratori e all’organo di controllo, alla impossibilità di operare concretamente con conseguente danno per la collettività rappresentata per la qual cosa, sarebbe opportuno conoscere anche il pensiero della Corte dei Conti che all’uopo, con la presente si ritiene giusto compulsare. In ogni caso, si risollecita quantomeno l’apertura di un procedimento sollecitatorio che, quant’anche non possa condurre all’adozione della grave misura dello scioglimento dell’organo, attesti non solo la inosservanza del termine di legge quanto la ancor più grave constatata inadempienza dell’organo competente, che evidenzi l’impossibilità, o la volontà dell’Amministrazione Provinciale di Salerno di non approvare il bilancio.
Avv. Michele Cuozzo