Pagani: Gambino, delibera Corte dei Conti n. 208/2015, deduzioni e riscontri

Si premette che in data 23 Settembre 2015 la Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per la Campania ha adottato, in camera di consiglio, la Delibera n. 208/2015 con la quale – valutando e verificando il Piano di Riequilibrio Finanziario adottato dalla Commissione Straordinaria con delibera consiliare n. 13 del 17.02.2014 – ha ritenuto “ di assumere maggiore contezza di alcuni elementi di fatto, non adeguatamente desumibili dagli elementi allo stato disponibili alla Sezione”. Allo scopo, dopo aver dettagliatamente illustrato le incongruenze tra dati contabili rilevati, ha chiesto al Comune di Pagani “ di depositare in Segreteria, atti, documenti e memorie utili ad assumere le prefate informazioni entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza” acquisita al protocollo dell’Ente in data 24.09.2015 n. 38381. Con la presente relazione il sottoscritto, nella qualità di Sindaco nel periodo 25.05.2002 – 17.07.2009 e dal 26.02.2011 al 16.06.2011 e anche di Presidente del Gruppo Regionale FDI continuamente e pervicacemente oggetto di falsità e bugie in ordine alla situazione contabile lasciata in eredità alle amministrazioni poi succedutesi, ritiene doveroso fornire elementi, dati e chiarimenti – desunti e verificabili per tabulas – al fine di sviluppare “ una compiuta ed esaustiva chiarezza sulla situazione contabile dell’ente passata e presente” e di contribuire ad evidenziare e sottolineare, da un lato, le erronee affermazioni propalate nel corso degli anni circa “ la sussistenza di una forte situazione debitoria dell’Ente non ricondotta nell’alveo del bilancio” e, dall’altro lato, gli errori giuscontabili e le scelte “inopportune ed irresponsabili” effettuate sia per la stessa adozione del Piano di Riequilibrio ( le cui tabelle dimostrative peraltro sono infarcite di errori e di anomala trasposizione dei dati contabili effettivi come anche rilevato dalla Corte dei Conti) sia, una volta adottato il PRFP, per il “ mancato ricorso al Fondo di rotazione” di cui all’art. 243-ter D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. Tanto precisato, in ordine alle ragioni che hanno indotto l’estensione e la formalizzazione della presente relazione, appare non superfluo – né di poco conto in termini di evidenziazione di un eventuale reato anche penalmente rilevante il cui approfondimento è di competenza del Sindaco e del Segretario Generale dell’Ente – sottolineare che il sottoscritto ha potuto prendere visione della delibera della Corte dei Conti n. 208/2015 non perché trasmessa dall’Ente, o perché comunque acquisita per il tramite del gruppo consiiare FDI e/o di singoli consiglieri comunali, ma solo perché integralmente pubblicata, in data 03 Ottobre 2015, sulla BLOG del signor Alfonso Giorgio di Pagani il quale, senza se e senza ma, né è venuto in possesso nella sua forma integrale ivi compreso il foglio di trasmissione della stessa regolarmente munito del protocollo dell’Ente. Appare evidente, e non contestabile, che l’avvenuta pubblicazione di tale atto integrale sta a significare o che il signor Giorgio Alfonso ha “ impropriamente trafugato dagli atti dell’Ente il documento di cui trattasi” oppure che detto documento “è stato consegnato allo stesso da soggetti che ne avevano il possesso e la detenzione e che, inevitabilmente, sono ed operano all’interno dell’Ente”. La circostanza di cui trattasi è sottolineata, oltre che per chiarire come il sottoscritto è venuto a conoscenza del documento di cui trattasi, anche e soprattutto perché il Sindaco e il Segretario Generale procedano “ ad ogni opportuno approfondimento conoscitivo e all’adozione degli atti e dei comportamenti consequenziali laddove dovessero rilevare ipotesi di reato anche penalmente rilevante”. Ovviamente delle decisioni assunte, su tale circostanza denunciata, al Sindaco ed al Segretario Generale si chiede espressamente di comunicarne i risultati al sottoscritto.  Chiariti tali preliminari aspetti, si passa di seguito ad affrontare i contenuti della delibera Corte dei Conti n. 208/2015 formalizzando mie deduzioni e considerazioni giuscontabili – documentate per tabulas – al fine di fornire un contributo conoscitivo ulteriore per le successive valutazioni dell’organo di controllo. Prima di esplicitare, però, le considerazioni in ordine ai “ chiarimenti chiesti dalla Corte dei Conti con l’indicata Delibera 208/2015” appare non superfluo evidenziare tre aspetti, non espressamente analizzati dall’organo di controllo, che – a parere dello scrivente – incidono sulle stesse ragioni , e conseguenze, che hanno indotto la scelta, costruita e forzata, di ricorrere alle procedure di cui all’art. 243 bis D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

 

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PREMESSA.

La Delibera della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Campania n. 208/2015 deriva dall’attività di verifica ed approfondimento del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale (PRFP), adottato dal Comune di Pagani con Delibera della Commissione Straordinaria n. 13 del 17.02.2014 munita di regolare parere favorevole dell’Organo di revisione dell’Ente nonché di una “compiuta istruttoria” finalizzata ad “escludere con certezza la necessità di ricorrere al Fondo di Rotazione ex art. 243 ter D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.”. La decisione di ricorrere al PRFP è stata formalizzata attraverso vari passaggi deliberativi iniziati con la Delibera di Commissione Straordinaria n. 39 del 28.11.2013, poi proseguita con il parere del Collegio dei Revisori dei Conti prot. 39983 del 19.12.2013 e poi con la delibera di Commissione Straordinaria n. 40 del 19.12.2013 avente ad oggetto: “ Ricorso alla procedura di Riequilibrio Finanziario pluriennale prevista e disciplinata dall’art. 243 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 come introdotto dal D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito con modificazioni nella Legge 07.12.2012 n. 213”. Tutto l’iter procedurale, costruito e formalizzato come prima descritto, si è fondato – sempre e comunque – sul Disavanzo di amministrazione risultato al 31.12.2012 (poi aggiornato con le risultanze del preconsuntivo 2013 conseguite con le stesse modalità errate applicate al Conto 2012) per come forzatamente determinato con l’atto consiliare n. 40/2013 che ha,peraltro e per come si dimostrerà nel prosieguo della presente relazione, capovolto e completamente trasformato i dati ed i risultati determinati con Delibera di Commissione Straordinaria n. 61 del 30.04.2013 avente ad oggetto: “ Art. 151, comma 6, art. 231 D. Lgs. 267/2000 – Approvazione relazione illustrativa rendiconto 2012 e allegati”. Ad ogni modo il PRFP è stato adottato definitivamente, giusto quanto dichiarato dall’Organo di Revisione con proprio Verbale n. 47 del 11.02.2014 (prot. 4655), “ perché l’Ente ha fatto ricorso in modo pressoché costante all’anticipazione di tesoreria – utilizzata nell’intero corso dell’esercizio 2011 e perdurante nell’esercizio 2012 – e vista l’esistenza di un ammontare di Residui Attivi Titoli I° e III° di ammontare più che rilevante accumulatosi in esercizi remoti la cui riscossione appariva oltremodo problematica … ed ancora che… la ricognizione puntuale eseguita sulle entrate a destinazione vincolata e a specifica destinazione evidenziava l’utilizzo in termini di cassa di fondi vincolati per € 2.145.689,75 – nel caso di specie ci si riferisce a somme versate da cittadini per la prenotazione di loculi cimiteriali a costruirsi per i quali i lavori non risultano iniziati – che l’Ente non riesce a ripristinare…”.

Inoltre il Collegio dei Revisori ha giustificato l’adozione del PRFP stante “ la scarsa capacità di riscossione dell’Ente per il triennio 2011 – 2013 con particolare riferimento alla TARSU evidenziandone una capacità di riscossione attestatasi tra il 30 ed il 40%…(…)… ed un elevato quantum di residui passivi per € 21.567.679,20 da sommarsi a quelli fuori bilancio”.

Nella forma e nella sostanza la Commissione Straordinaria, il Collegio dei Revisori e gli Uffici competenti hanno deciso di ricorrere al Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale per ragioni “solo ed esclusivamente legate alla deficitarietà di cassa” e sulla scorta dei dati risultanti dal Conto Consuntivo 2012 poi aggiornato, per così dire, con i dati risultanti dal preconsuntivo 2013, tutti sottoposti ad attività “forzata ed inopportuna” in termini di stralcio dei residui attivi di “ dubbia esigibilità”.

Non può revocarsi in dubbio, infatti, che le ragioni addotte dal Collegio dei revisori e  dagli uffici, e fatte proprie dalla Commissione Straordinaria, (i.e. eccessivo ricorso ad anticipazioni di tesoreria, riscossione problematica dei residui attivi, non ripristino dei fondi di cassa vincolati, scarsa capacità di riscossione TARSU per gli anni 2012 e 2013, quantum elevato di residui passivi da pagare) sono tutte fondate su fattispecie di CASSA (incontestabilmente deficitaria) e che nulla hanno a che vedere,però ed invece, con la Competenza ovvero con quegli squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, che giustificano il ricorso al PRFP di cui all’art. 242 bis D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.”.

E che tanto sia vero lo dimostra, peraltro, la consistenza tipologica della massa passiva finale oggetto del ripiano con il PRFP che è pari ad € 7.169.187,03 e che è così composta:

a) Disavanzo Amministrazione 2012 pari a € 4.454.023,73 (la cui genesi è inopportuna e forzata come si dimostrerà di seguito)

b) Disavanzo Amministrazione pre consuntivo 2013 pari ad € 620.699,86 (la cui genesi è identica a quella del 2012)

c) Debiti fuori bilancio per € 2.094.463,44.

Nella sostanza,infatti, il 70,78% della massa passiva oggetto di ripiano deriva da DISAVANZI di amministrazione determinati dal FORZATO riaccertamento di RESIDUI ATTIVI che ha comportato un “ frettoloso e non documentato stralcio analitico dal Conto del Bilancio di residui attivi definiti di dubbia esigibilità” sia per il 2012 che per il 2013, mentre solo il  29,22% della massa passiva totale è determinata da debiti fuori bilancio (€ 2.094.463,44) che erano oggettivamente ripianabili con le procedure ordinarie di cui agli articoli 193 e 194 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i (cd. debiti fuori bilancio).

Ma vi è di più, in quanto pur volendo considerare “ realistico e oggettivo il ricorso al PRFP”, al di là cioè delle forzature effettuate al fine di determinare un disavanzo eccessivo, non può non essere rilevato che il bilancio 2013 approvato dimostra, incontrovertibilmente, che la COMPETENZA FINANZIARIA di esso poteva oggettivamente far fronte ad un terzo del disavanzo totale (art. 193 D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.) se è vero, come lo è, che in esso sono stati stanziati fondi “ cd. straordinari” per € 728.966,81, in conto Fondo svalutazione crediti, in eccesso rispetto al quantum obbligatorio pari ad € 342.057,19, e somme per € 1.653.093,19 destinati al “riconoscimento dei debiti fuori bilancio” stanziati all’intervento 8 del bilancio 2013 come affermato ed attestato dal Collegio dei Revisori a pag. 1 ultimo cpv. parere di cui al Verbale n. 42 del 18.12.2013.

Cioè, ed in altre parole, l’Ente – e per esso i competenti uffici ed il Collegio dei Revisori – pur avendo affermato, al fine di ricorrere al PRFP, la “ non capacità dell’Ente di far fronte al ripiano del disavanzo complessivo secondo le modalità stabilite dagli artt. 193 e 194 D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. (i.e. con il bilancio 2013 ed i due successivi)” ha stanziato poi, nei fatti e nel bilancio 2013 per le fattispecie straordinarie riferite al Disavanzo, l’importo di € 2.382.059,40 che è pari ad un terzo del Disavanzo complessivo determinato cui si è posto riparo con il PRFP.

Tanto si sottolinea e si evidenzia al solo scopo di dimostrare “ le enormi ed evidente contraddizioni ed incongruenze che hanno condotto al forzato ricorso al PRFP” seguite, poi, dall’ulteriore contraddizione relativa al “ mancato ricorso al Fondo di Rotazione” che avrebbe, pur nelle forzature effettuate, almeno potuto giustificare il tutto, considerato che l’accesso al Fondo era consentito solo in presenza di PRFP.

           

A.        MANCATO ACCESSO FONDO DI ROTAZIONE.

La Delibera 208/2015 in argomento specifica, nella parte finale della premessa introduttiva, che l’Ente ha rinunciato all’accesso al Fondo di Rotazione di cui all’art. 243 ter D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Già di per sé ed in linea generale e di principio, stante le ragioni addotte per il ricorso al PRFP (i.e. deficitarietà di cassa), il mancato ricorso/accesso al fondo di rotazione costituisce una grave anomalia considerato che – laddove richiesto – avrebbe consentito di poter disporre di somme immediate capaci di “ garantire la stabilità finanziaria dell’Ente”.

Non va sottaciuto, infatti, che la combinazione delle disposizioni normative recate dall’art. 243 bis comma 9 e art. 243 ter comma 3 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e di quelle procedurali stabilite dal Decreto Ministro dell’Interno 11 Gennaio 2013 (pubblicato in G.U. 33 del 08 Febbraio 2013) consentivano, al Comune di Pagani, di poter ottenere una somma complessiva prossima ai 10 mln di euro da restituire in dieci anni ad un tasso di interesse di gran lunga inferiore a quello riferito alle ordinarie anticipazioni di Tesoreria cui l’Ente ha , poi ed invece, fatto ricorso e che per il solo biennio 2012/2013 (i.e. Gestione Commissione straordinaria) assommano  – per come complessivamente concesse ai sensi art. 222 TUEL – a circa 5,8 mln di euro con un esborso per interessi passivi pari ad € 423.700,00 (pag. 6 Delibera 208/2015).

Non aver fatto ricorso al Fondo di Rotazione è stato, quindi, un grave danno per la stabilità finanziaria dell’Ente che non è frutto di errore inconsapevole ma è il risultato di una convinta quanto azzardata azione amministrativa e contabile, come si rileva dagli atti allegati alla delibera n. 13 del 17.02.2014 che ha approvato il PRFP.

In tal senso si evidenzia, infatti, che il Collegio dei Revisori dell’Ente sottolineava espressamente – con il verbale n. 47 del 10.02.2014 prot. 4655 del 11.02.2014 – la raccomandazione “ di integrare il PRFP con la richiesta di accesso al Fondo di Rotazione ex art. 243 ter D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. che si ritiene assai utile per fronteggiare adeguatamente le esigenze di cassa dell’Ente”.

Tale richiesta veniva riscontrata dal Servizio Finanziario dell’Ente, con propria nota prot. 5091 del 13.02.2014, statuendo che “ da quanto analiticamente enunciato si evince in maniera incontrovertibile ed inconfutabile che non sussiste la necessità di pervenire al risanamento finanziario in termini di cassa della situazione dell’Ente, anche tralasciando che tale situazione subirò un notevole miglioramento nel corso degli anni a venire proprio in forza del Piano che si è proposto che, ovviamente, comporterà maggiori entrate rispetto alle spese”.

Nella sostanza, quindi, il Servizio Finanziario attestava “ la non necessità di accesso al Fondo di rotazione “ in quanto era “incontrovertibile ed inconfutabile” che l’Ente avrebbe raggiunto la stabilità finanziaria, anche provvedendo al pagamento dei residui passivi conservati, sulla scorta di due principali aspetti (pag. 2 cpv. 4 e 5 relazione):

a) le misure adottate per il recupero dei crediti e dei trasferimenti da altri Enti danno segnali positivi che possono consentire il ripristino anche dei fondi vincolati;

b) i residui attivi presenti nel bilancio 2013 manifestano un’alta esigibilità.

Il Collegio dei Revisori, con proprio parere n. 48 del 14.02.2014 prot. 5204 del 17.02.2014 prendeva atto di tali chiarimenti forniti dal Servizio Finanziario ed esprimeva il “ definitivo parere favorevole incondizionato”.

Non pare revocabile in dubbio, anche alla luce delle ragioni che avevano indotto alla formalizzazione del PRFP, che il “ non ricorso al Fondo di rotazione” è un oggettivo e grave errore, strategico e di prospettiva, tanto più incomprensibile se solo si pensa che – alla data della relazione del Servizio Finanziario (13.02.2014) – il Comune di Pagani aveva già fatto ricorso, per euro 2.884.120,84, alle procedure di anticipazioni di cassa di cui al D.L. 35/2013 e solo grazie a questa anticipazione (finalizzata esclusivamente al pagamento dei debiti a tutto il 31.12.2012) aveva potuto consolidare un fondo di cassa – al 31.12.2013 – pari ad euro 279.256,80.

Tanto tralasciando che, come dimostrano i dati di riferimento relativi all’esercizio 2014 che saranno illustrati nel prosieguo della presente relazione, le attività di riscossione dei crediti – non solo di quelli tributari ed extratributari – sono miseramente fallite né sembrano offrire prospettive di ripresa per il 2015 e gli anni a venire.

 

B.         GENESI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CONSIDERATO AI FINI PRFP.

Il disavanzo di amministrazione considerato ai fini del PRFP è pari a € 5.074.723,59 di cui € 4.454.023,73 risultante in sede di Conto Consuntivo 2012 ed € 620.699,86 risultante dal preconsuntivo 2013.

Orbene appare evidente che il primo disavanzo, cioè quello risultante dal Conto Consuntivo 2013, è derivato da rilevante attività di “ stralcio residui attivi di dubbia esigibilità” effettuata non per singolo residuo attivo (i.e. singola partita del ruolo) né con motivazioni illustrative oggettive, ma lo è stato per TOTALE SOMMA e SENZA MOTIVAZIONE alcuna se non quella generica definita “ dubbia esigibilità”.

Non pare revocabile in dubbio, né ora né allora, che a termini dei principi contabili in vigore, un credito (residuo attivo) è di “ dubbia esigibilità” quando viene meno una delle ragioni che, ai sensi dell’art. 179 TUEL, ne hanno determinato l’accertamento, ragioni che senza ombra di dubbio alcuno non risiedono nei residui attivi stralciati nella fattispecie, se è vero come lo è, che la quasi totalità di essi derivavano – e derivano – da ruoli TARSU ed altre entrate regolarmente detenuti – sin dal 2007 – dal concessionario della Riscossione EQUITALIA SUD SPA cui, nel 2012, si è aggiunto l’altro concessionario della Riscossione AREA RISCOSSIONI SPA cui è stato  “affidata in concessione l’attività di accertamento Ici e Tia con relativa riscossione delle violazioni per gli anni d’imposta dal 2006 al 2011 e per il servizio di riscossione coattiva, a mezzo dell’ingiunzione Fiscale, di tutte le entrate comunali accertabili e non prescritte fino al 2012”, giusta delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 03 del 03.07.2012 e successivo atto convenzionale.

D’altra parte non è contestabile che “lo stralcio di essi dal Conto del Bilancio è avvenuto per totalità di somme senza dettaglio analitico della motivazione per ogni singolo quantum che tale totale contribuiva a formare“, il chè si è posto in violazione del principio contabile 3, n. 50 secondo il quale “ l’ente cancella un accertamento solo quando perde il controllo dei diritti contrattuali costitutivi del credito e/o la sua titolarità. L’ente perde il controllo allorché cede a terzi i diritti alle prestazioni contrattuali, oppure allorché si estinguono i diritti o la titolarità” e nel seguente punto n. 51 laddove si prevede l’obbligatorietà della verifica “ per ciascun singolo accertamento della gestione di competenza e per ciascun residuo attivo proveniente dagli anni precedenti” ed ancora in violazione del punto n. 55 del principio 3 che soffermandosi sul concetto di esigibilità del credito precisa che “ la verifica di esigibilità del credito riguarda le condizioni di insolvibilità del debitore che devono essere illustrate e motivate nella relazione del rendiconto, fermo restando che la rilevazione dell’accertamento segue l’aspetto giuridico dell’entrata ossia il momento in cui sorge in capo all’ente locale il diritto a percepire somme di denaro”.

Tali precisi ed incontroveribili requisiti non solo non erano noti al Comune procedente allo stralcio, ma non erano nemmeno sussistenti considerato che – alla data di formazione del Conto Consuntivo 2012 e Preconsuntivo 2013 – i residui attivi stralciati erano detenuti, per le attività di riscossione, dal concessionario della Riscossione EQUITALIA SUD SPA e, poi dal 2012, anche da AREA RISCOSSIONI SPA che non ha sostituito EQUITALIA SUD SPA ma si è aggiunta ad essa.

Conseguenza di tanto è che detti RESIDUI ATTIVI non dovevano essere stralciati dal Conto del Bilancio ma in esso conservati con “vincolo di pari importo sulla quota di avanzo di amministrazione risultante” e contestuale iscrizione nel successivo bilancio di previsione (2013 per il 2012 e 2014 per il 2013) del Fondo di Svalutazione Crediti (FSC) pari al 30% di detti Residui ATTIVI.

Né sovviene, a giustifica delle forzature effettuate, il principio normativo secondo il quale “ vanno stralciati dal conto del bilancio i residui attivi antecedenti al quinquennio precedente all’anno in cui si riferisce il bilancio di previsione”.

Tale principio normativo, infatti e come è ben noto agli uffici dell’Ente ed al Collegio dei Revisori, è comunque riferito ai residui inesigibili e insussistenti – che vanno sempre e comunque motivati nelle loro ragioni di insussistenza e di inesigibilità –  nonché “ai residui che si ritengono, a seguito di analisi dettagliata e motivata, di dubbia esigibilità”.

E tale principio cd. prudenziale e di serietà contabile,peraltro, è bilanciato dall’obbligo di inscrizione – nel bilancio di previsione – di un FONDO SVALUTAZIONE CREDITI pari al 30% del totale dei Residui Attivi conservati.

L’attività indiscriminata e non dettagliata,come è avvenuto, comportante “ lo stralcio dal Conto del Bilancio di Residui Attivi di dubbia esigibilità” produce, invece e di converso, una logica e pericolosa azione “ di sottrazione di somme da riscuotere “ dal bilancio e dalla contabilità – e quindi dal controllo ordinario e meticoloso – considerato che la conservazione di essi nel Conto del Patrimonio riduce, stante il sistema contabile in vigore ancora essenzialmente ed integralmente fondato sulla cd. competenza finanziaria, le attività di riscossione e, soprattutto, quelle di controllo su di esse con la conseguenza, ipotizzabile, che crediti certi, liquidi ed esigibili siano – con il passar del tempo – sottratti volutamente alla riscossione.

E tale pericolosa azione ipotizzabile è sicuramente tanto più accentuata nel Comune di Pagani stante il fatto che detti residui “ di dubbia esigibilità” sono stati stralciati – e contestualmente riportati nel Conto del Patrimonio – senza un propedeutico elenco di dettagli analitico, il chè impedisce – ad oggi – anche l’azione di controllo costituzionalmente garantita ai consiglieri comunali eletti ed a chiunque ne abbia la possibilità ope legis.

In altre parole, ad oggi è ancora impedito ai consiglieri comunali di conoscere nel dettaglio il singolo credito definito di dubbia esigibilità, ovvero: debitori nominativamente individuati, anno e ragione del debito, importo del debito, motivazione della dubbia esigibilità codificata.

Va da sé, quindi, che l’attività espletata – dagli uffici competenti, dal Collegio dei Revisori dei Conti e dagli organi elettivi e/o straordinari che detti stralci hanno approvato – nella forma e nella sostanza è stata assolutamente ed incontrovertibilmente forzata nella sua genesi e nel suo sviluppo al solo fine di determinare, con il Conto Consuntivo 2012, un “ eccessivo disavanzo di amministrazione (€ 4.454.023,73) che sommato al risibile quantum di debiti fuori bilancio (€ 2.094.464,44) avrebbe comportato un DISAVANZO complessivo tale da impedire, in linea di principio, il normale ripiano di esso con gli ordinari mezzi previsti dagli artt. 193 e 194 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed il ricorso al PRFP altrimenti non accessibile”.

            Peraltro tale attività “ forzata” è proseguita con il Preconsuntivo 2013 considerato che con tale atto “provvisorio” il disavanzo “per stralcio” è stato defintivamente determinato in € 5.074.723,59 rimanendo inalterato, invece, il quantum di debiti fuori bilancio (€ 2.094.464,44).

Consegue da tanto che il ricorso al PRFP è stato fondato su presupposti forzati determinati dall’aver fatto risultare un disavanzo eccessivo fondato per la maggior parte su “ stralcio di residui attivi di dubbia esigibilità” non motivati né dettagliati analiticamente, il tutto al solo fine – probabilmente – di diluire in dieci anni un ripiano di disavanzo che, se correttamente e legittimamente determinato, sarebbe stato affrontabile con gli ordinari rimedi previsti dagli artt. 193 e 194 D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Al solo fine di evidenziare, con dati contabili inconfutabili e rilevati per tabulas, l’esatta e dettagliata composizione del disavanzo di cui trattasi si riporta il prospetto di riferimento.

 

COMPOSIZIONE DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA CONTO 2012

 

TIPOLOGIA

IMPORTO

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2012

468975,41

Residui Attivi al 31 Dicembre 2012

29.920.530,65

Residui Passivi al 31 Dicembre 2013

34.843.529,79

 

 

Risultato di Amministrazione al 31 Dicembre 2012

–           4.454.023,73

 

I dati descritti sono quelli definitivamente approvati con la Delibera di Commissione Straordinaria n. 10 del 06.06.2013 e differiscono notevolmente da quelli invece approvati con Delibera di Commissione Straordinaria n. 61 del 30.04.2013 che erano i seguenti:

 

COMPOSIZIONE DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA CONTO 2012

 

TIPOLOGIA

IMPORTO

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2012

468975,41

Residui Attivi al 31 Dicembre 2012

35.648.851,20

Residui Passivi al 31 Dicembre 2013

34.843.529,79

Risultato di Amministrazione al 31 Dicembre 2012

1.274.296,82

La notevole differenza è rappresentata dal fatto che l’Ente, dopo aver approvato lo schema di Conto Consuntivo 2012 e quindi dopo aver già proceduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 228 comma 3 del D.lgs 267/2000 con determinazioni dei Responsabili dei Servizi e riepilogati dal Responsabile del Servizio Finanziario con determinazione n. 348 del 17/04/2013, ha proceduto anormalmente – senza giustificazione alcuna – ad uno “ stralcio dal Conto del Bilancio di Residui attivi definiti di dubbia esigibilità” per complessivi € 6.552.352,66 di cui € 3.208.211,85 relativi alle entrate proprie dell’Ente (titolo I° e Titolo III°), € 110.500,00 per contributi e trasferimenti (Titolo II°), € 52.301,24 (Titolo IV°) ed € 3.181.339,57 da Servizi per conto terzi.

In tal modo operando ha sostanzialmente, ed in maniera molto anomala anche in termini procedurali stante la già avvenuta approvazione dello schema di Conto Consuntivo 2012 e il già effettuato riaccertamento dei residui, modificato il risultato finale di amministrazione trasformandolo da un + 1.274.296,82 in un meno 4.454.023,73.

Tanto è avvenuto, peraltro, senza considerare che la somma di € 3.208.211,85 non poteva essere considerata di “ dubbia esigibilità” essendo essa composta da partite tributarie detenute dal Concessionario della Riscossione EQUITALIA SUD SPA e per le quali nessuna motivazione di insussistenza, inesigibilità o quant’altro era pervenuta o era stata formalizzata dal detto concessionario.

Invero l’anomala procedura effettuata è stata motivata dal solo scopo, da un lato, di sottrarre un quantum rilevante per la determinazione nel bilancio 2013 del reale fondo svalutazione crediti, dall’altro lato, per determinare un “ forzato disavanzo” che giustificasse il ricorso al PRFP.

Ma vi è di più, in quanto l’anomala attività già effettuata per il Conto 2012 è poi proseguita per il conto 2013 dove si è proceduto, per le stesse ragioni già evidenziate, ad un ulteriore stralcio di residui attivi di natura tributaria (Titolo I° e Titolo III°) pari ad € 2.078.242,40 (sempre detenuti dal Concessionario della Riscossione) e sempre per dubbia esigibilità, quantum che unito all’ulteriore eliminazione di residui attivi in conto capitale per € 669.966,43 e in conto servizi da terzi per € 440.729,36, ha determinato uno stralcio di residui attivi per complessivi € 3.188.938,19.

La somma di queste operazioni di stralcio ( detratti i residui passivi eliminati per € 1.035.373,39) ha determinato, in definitiva ed al 31.12.2013, un disavanzo di amministrazione pari ad € 5.074.723,59 che è stato poi considerato oggetto di ripiano del PRFP oltre i debiti fuori bilancio per € 2.094.463,44.

Il quadro prospettico definitivo del Disavanzo al 31 Dicembre 2013 è il seguente:

 

COMPOSIZIONE DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA CONTO 2013

 

TIPOLOGIA

IMPORTO

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2013

279.256,80

Residui Attivi al 31 Dicembre 2012

28.788.647,81

Residui Passivi al 31 Dicembre 2013

31.258.458,12

Risultato di Amministrazione al 31 Dicembre 2012

2.190.553,51

Residuo passivo anticipazione ex D.L. 35/2013

2.884.170,08

TOTALE DISAVANZO al 31 Dicembre 2013

5.074.723,59

 

In definitiva si sottolinea che nel biennio 2012/2013 si è proceduto, al fine di determinare il disavanzo, all’eliminazione di Residui Attivi complessivi per € 9.741.290,85 di cui € 5.286.454,25 riferiti a entrate proprie dell’Ente (Titolo I° e Titolo III°) regolarmente detenuti, per la riscossione, dal concessionario EQUITALIA SUD SPA cui si è aggiunto, dal Dicembre 2012 anche l’altro concessionario AREA RISCOSSIONI SPA.

Il tutto, ovviamente, non solo senza giustificazione alcuna ma anche, e soprattutto, senza un’analisi di dettaglio di ogni singola partita che tale quantum stralciato componeva.

Ad oggi non è dato conoscere l’elenco analitico di tali residui attivi stralciati per dubbia esigibilità.

 

C.         Fondo anticipazione di cassa D.L. 35/2013.

Al fine di far fronte al pagamento dei debiti da funzionamento al 31.12.2012 e poi al 21.12.2013, l’Ente ha fatto ricorso al fondo anticipazione di cassa di cui al D.L. 35/2013 restituibile in trenta annualità.

In tal senso l’Ente ha chiesto, ed ottenuto, le seguenti somme:

a) Anno 2012                                                             €          2.884.120,48

b) Anno 2013                                                             €          3.500.000,00

per complessivi €  6.384.120,48.

Tali somme, esclusivamente utilizzabili al solo fine di pagare i debiti da funzionamento prima indicati, sembrano essere stati utilizzati – invece – anche per le ordinarie spese dell’Ente (2013) nonché non integralmente spesi (2014).

Analizzando, infatti, le riscossioni ed i pagamenti riferiti alle entrate ed alla spesa corrente, sia in conto competenza che in conto residui, si ha un quadro prospettico di riferimento, distinto per esercizio finanziario, che è di seguito riportato:

 

 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

 

RISCOSSIONI CORRENTI ESERCIZIO FINANZIARO 2013

 
TIPOLOGIA

DA COMP

DA RESIDUI

TOTALE

Titolo I°

14.616.984,84

4.185.365,06

18.802.349,90

Titolo II°

1.561.687,00

341.015,78

1.902.702,78

Titolo III°

589.307,24

1.357.447,49

1.946.754,73

Anticipazione cassa D.L. 35/2013

 

2.884.120,48

 

 

 

2.884.120,48

Fondo cassa 1° Gennaio

 

468.975,41

 

 

468.975,41

 

TOTALE

 

 

 

26.004.903,30

 

PAGAMENTI CORRENTI ESERCIZIO FINANZIARO 2013

 
TIPOLOGIA

DA COMP

DA RESIDUI

TOTALE

Titolo I°

14.757.338,10

7.585.754,63

22.343.092,73

Titolo III°

1.391.972,61

0.00

1.391.972,61

 

TOTALE

 

16.149.310,71

 

7.585.754,63

 

23.735.065,34

 

DIFFERENZIALE TRA RISCOSSIONI E PAGAMENTI CORRENTI ESERCIZIO FINANZIARO 2013

 
TIPOLOGIA

DA COMP

DA RESIDUI

TOTALE

Riscossioni

20.121.074,97

5.883.828,33

26.004.903,30

Pagamenti

16.149.310,71

7.585.754,63

23.735.065,34

 

TOTALE

 

3.971.764,26

 

–          1.701.926,30

 

2.269.837,96

 

Il rilevato ed oggettivo differenziale (€ 2.269.837,96) è stato utilizzato, unitamente alle riscossioni provenienti dai TITOLO II° e IV° (Conto capitale e Servizi conto terzi) per procedere a pagamenti riferiti ai Titoli II° e IV° della spesa come da quadro prospettico seguente:

 

RISCOSSIONI E PAGAMENTI ULTERIORI ESERCIZIO FINANZIARO 2013

 
TIPOLOGIA

DA COMP

DA RESIDUI

TOTALE

Differenziale corrente

 

 

 

 

 

2.269.837,96

Riscossioni Titolo IV°

 

374.161,43

 

56.823,16

 

431.004,49

Riscossioni Titolo VI°

 

1.880.042,26

 

112.093,83

 

1.992.136,09

TOTALE RISCOSSIONI

 

2.254.223,69

 

168.916,99

 

4.692.978,64

 

 

 

 

Pagamenti Titolo II°

 

169.397,48

 

2.231.553,72

 

2.400.951,20

Pagamenti Titolo IV°

 

1.693.069,36

 

319.681,28

 

2.012.750,64

TOTALE PAGAMENTI

 

1.862.466,84

 

2.551.235,00

 

4.413.701,84

 

DIFFERENZIALE ULTERIORE TRA RISCOSSIONI E PAGAMENTI CORRENTI ESERCIZIO FINANZIARO 2013

 
TIPOLOGIA

DA COMP

DA RESIDUI

TOTALE

Differenziale corrente

 

 

 

 

 

2.269.837,96

Riscossioni

2.254.223,69

168.916,99

2.423.140,68

Pagamenti

1.862.466,84

2.551.235,00

4.413.701,84

Fondo cassa al 31 Dicembre 2013

 

391.756,85

 

–          2.382.318,01

 

279.276,80

 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014.

 

RISCOSSIONI CORRENTI ESERCIZIO FINANZIARO 2014

 
TIPOLOGIA

DA COMP

DA RESIDUI

TOTALE

Titolo I°

14.630.561,54

3.283.227,48

17.913.789,02

Titolo II°

1.278.109,74

385.065,75

1.663.175,49

Titolo III°

789.172,64

531.600,32

1.320.772,96

Anticipazione cassa D.L. 35/2013

 

3.500.000,00

 

 

 

3.500.000,00

Fondo cassa 1° Gennaio

 

468.975,41

 

 

279.276,80

 

TOTALE

 

20.477.120,72

 

4.199.893,55

 

24.677.014,27

 

PAGAMENTI CORRENTI ESERCIZIO FINANZIARO 2014

TIPOLOGIA

DA COMP

DA RESIDUI

TOTALE

Titolo I°

15.242.046,27

5.238.122,38

20.480.168,65

Titolo III°

1.488.770,09

0.00

1.488.770,09

 

TOTALE

 

16.730.816,36

 

5.238.122,38

 

21.968.938,74

 

DIFFERENZIALE TRA RISCOSSIONI E PAGAMENTI CORRENTI ESERCIZIO FINANZIARO 2014

 
TIPOLOGIA

DA COMP

DA RESIDUI

TOTALE

Riscossioni

20.477.120,72

4.199.893,55

24.677.014,27

Pagamenti

16.730.816,36

5.238.122,38

21.968.938,74

 

TOTALE

 

3.746.304,36

 

–          1.038.228,83

 

2.708.075,53

 

Il rilevato ed oggettivo differenziale (€ 2.708.075,53) è stato utilizzato, unitamente alle riscossioni provenienti dai TITOLO II° e IV° (Conto capitale e Servizi conto terzi) per procedere a pagamenti riferiti ai Titoli II° e IV° della spesa come da quadro prospettico seguente:

 

RISCOSSIONI E PAGAMENTI ULTERIORI ESERCIZIO FINANZIARO 2014

 
TIPOLOGIA

DA COMP

DA RESIDUI

TOTALE

Differenziale corrente

 

 

 

 

 

2.708.075,53

Riscossioni Titolo IV°

 

350.139,81

 

33.883,09

 

384.022,90

Riscossioni Titolo VI°

 

1.657.716,09

 

133.855,80

 

1.791.571,89

TOTALE RISCOSSIONI

 

2.007.855,90

 

167.738,89

 

4.883.670,32

 

 

 

 

Pagamenti Titolo II°

 

73.598,91

 

420.848,69

 

494.447,60

Pagamenti Titolo IV°

 

1.479.607,08

 

306.875,45

 

1.786.482,53

TOTALE PAGAMENTI

 

1.553.205,99

 

727.724,14

 

2.280.930,13

 

DIFFERENZIALE ULTERIORE TRA RISCOSSIONI E PAGAMENTI CORRENTI ESERCIZIO FINANZIARO 2014

 
TIPOLOGIA

DA COMP

DA RESIDUI

TOTALE

Differenziale corrente

 

2.708.075,52

 

 

 

2.708.075,53

Riscossioni

2.007.855,90

167.738,89

2.175.594,79

Pagamenti

1.553.205,99

727.724,14

2.280.930,13

Fondo cassa al 31 Dicembre 2014

 

3.162.725,44

 

–          559.985,25

 

2.637.028,03

 

Determinati tali dati, e quindi la connessione contabile tra utilizzo fondo anticipazione di cassa ex D.L. 35/2013 e pagamenti effettuati, appare prima facie un utilizzo distorto e/o mancato utilizzo dei fondi di cui trattasi per le uniche e specifiche finalità permesse.

Ovviamente un quadro preciso lo si può avere solo comparando il quantum complessivo ottenuto con il quadro analitico dei pagamenti di riferimento effettuati, quadro analitico che allo stato non è noto anche perché manca la sua pubblicazione analitica sul sito dell’Ente.

*************

            Precisati e chiariti tali aspetti di carattere generale si affrontano, di seguito, i contenuti della Delibera Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Campania n. 208/2015 fornendo, per ognuno di essi, relative deduzioni ed informazioni per come pedissequamente rilevate e rilevabili dagli atti adottati dal Comune di Pagani ante e post Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale.

 

1.         CASSA (pag. 5 – 6 – 7 Delibera 208/2015)

            Il primo punto affrontato dalla Delibera n. 208/2015 (pag. 5 – 6 e 7) riguarda anomalie ed errori giuscontabili, anche pacchiani ad onor del vero, relativi alla situazione di cassa dell’Ente ed alla situazione dei Residui attivi e passivi in conto capitale.

La lettera a) (pag. 5) evidenzia la sussistenza, relativamente all’anno 2013, di fondi di cassa conservati sui cc postali dell’Ente e non fatti confluire nella situazione di cassa in essere presso il Tesoriere comunale e, quindi, non confluiti nel Conto Consuntivo 2013.

Infatti il documento contabile, ed il derivato certificato al Conto, indica al 31.12.2013 un fondo di cassa pari ad € 279.256,80 mentre nella sostanza è pari ad € 476.947,28 stante la sussistenza di € 197.690,48 sui cc postali non confluita nel Conto del Bilancio e nella contabilità dell’Ente.

Pare non revocabile in dubbio, infatti, che il “mancato riverbero nel Conto del Bilancio della somma depositata sui cc postali” ha, oggettivamente, comportato non solo un’indicazione di fondo di cassa diverso da quello reale, ma anche “un mancato incasso – nell’anno in cui è avvenuto – di somme che, stante la finalità maggioritaria dei ccp  postali di cui trattasi, sono riferite ad entrate tributarie dell’Ente con conseguente alterazione della gestione dei residui attivi e delle entrate di competenza e, quindi, sui totali riportati all’anno successivo”.

La lettera b) (pag. 6) si riferisce alle discordanze sussistenti, oggettivamente incomprensibili ma addebitabili a mere incapacità di ordine tecnico che non intaccano la sostanza della situazione di cassa dell’Ente, tra dati comunicati al SIOPE (sistema integrato della Banca d’Italia a cui il tesoriere trasmette i dati di cassa) e a mezzo del SIQUEL ( sistema utilizzato dal Collegio dei Revisori) con quelli riportati nei Certificati al Conto Consuntivo (redatto dal Servizio Finanziario).

Sussistono, infatti, discordanze incomprensibili riferite agli anni 2012 – 2013 e 2014 che vanno chiarite e specificate ma che comunque non incidono sulla sostanza né del PRFP, né della reale situazione di cassa.

Diverso ragionamento riguarda il rilievo in ordine “ allo sbilancio tra fonti di finanziamento (per cassa e competenza) e residui passivi di parte capitale” (punto c pag. 7 delibera 208/2015), sbilancio dovuto – per quanto è dato comprendere dai dati dei certificati ai Conti Consuntivi – alla trasposizione dei dati relativi ai Residui attivi e passivi tra il 31.12.2009 ed il 01.01.2010.

Infatti, al 31.12.2009 i Residui attivi da riportare al bilancio 2010 ammontavano ad euro 10.507.230,00 ed i residui passivi ad € 9.883.222,00.

Invece, come consistenza iniziale dei residui attivi 2010 viene riportata la somma pari ad € 7.934.393,00 e come consistenza iniziale dei residui passivi quella pari ad € 13.570.363,00, con un gap negativo (Residui passivi meno residui attivi) pari ad € 5.635.970,00 che è poi il gap negativo che sostanzialmente quasi immutato si porta avanti fino al 31.12.2012 per poi ridursi ad € 4.062.121,53 al 31.12.2013 ed € 3.892.203,97 al 31.12.2014 esclusivamente per effetto dei pagamenti, in conto residui passivi, effettuati in misura maggiore rispetto alle riscossioni in conto residui attivi.

In tal senso si sottolinea, infatti, che nel 2013 a fronte di riscossioni in conto capitale per € 56.823,16 sono stati pagati residui passivi capitali pari ad € 2.231.553,72, mentre nel 2014 a fronte di riscossioni pari ad € 68.190,93 sono stati pagati € 420.848,69.

Di seguito si riporta il quadro prospettico analitico dei residui attivi e passivi per anno a partire dal 2009.

ANNO 2009

         C    Consistenza iniziale

                Residui attivi eliminati

Resid          Riporto dai residui

Riporto dalla competenza

TOTALET    Totale

10.799.332,00

329.579,00

6.334.343,00

4.172.887,00

10.507.230,00

         C    Consistenza iniziale

               Residui passivi eliminati

Resid          Riporto dai residui

Riporto dalla competenza

TOTALET    Totale

14.914.493,00

329.750,00

9.893.222,00

0,00

9.893.222,00

         

ANNO 2010

         C    Consistenza iniziale

                Residui attivi eliminati

Resid          Riporto dai residui

Riporto dalla competenza

TOTALET    Totale

7.934.393,00

0,00

4.679.311,00

29.084,00

4.708.395,00

         C    Consistenza iniziale

               Residui passivi eliminati

Resid          Riporto dai residui

Riporto dalla competenza

TOTALET    Totale

13.570.563,00

0,00

10.108.264,00

480.369,00

10.588.634,00

ANNO 2011

         C    Consistenza iniziale

                Residui attivi eliminati

Resid          Riporto dai residui

Riporto dalla competenza

TOTALET    Totale

4.708.395,00

241.630,00

3.686.708,00

448.258,00

4.134.966,00

         C    Consistenza iniziale

               Residui passivi eliminati

Resid          Riporto dai residui

Riporto dalla competenza

TOTALET    Totale

10.588.634,00

262.438,00

8.979.536,00

1.161.535,00

10.141.071,00

ANNO 2012

         C    Consistenza iniziale

                Residui attivi eliminati

Resid          Riporto dai residui

Riporto dalla competenza

TOTALET    Totale

4.134.966,00

52.301,24

3.492.882,46

157.161,18

3.650.040,64

         C    Consistenza iniziale

               Residui passivi eliminati

Resid          Riporto dai residui

Riporto dalla competenza

TOTALET    Totale

10.141.071,00

18.706,21

8.970.753,96

477.584,98

9.448.338,94

ANNO 2013

         C    Consistenza iniziale

                Residui attivi eliminati

Resid          Riporto dai residui

Riporto dalla competenza

TOTALET    Totale

3.650.040,64

669.966,43

2.923.254,05

11.021,43

2.934.275,48

         C    Consistenza iniziale

               Residui passivi eliminati

Resid          Riporto dai residui

Riporto dalla competenza

TOTALET    Totale

9.448.338,94

411.602,46

6.805.182,76

191.214,25

6.996.397,01

ANNO 2014

         C    Consistenza iniziale

                Residui attivi eliminati

Resid          Riporto dai residui

Riporto dalla competenza

TOTALET    Totale

2.934.275,48

26.781,05

2.839.303,50

0,00

2.839.303,50

         C    Consistenza iniziale

               Residui passivi eliminati

Resid          Riporto dai residui

Riporto dalla competenza

TOTALET    Totale

6.996.379,01

66.415,22

6.509.133,10

222.374,37

6.731.507,47

Che cosa sia avvenuto, nel passaggio dal Conto Consuntivo 2009 a quello 2010 è un mistero non comprensibile considerato che il quadro comparativo degli incassi e dei pagamenti rilevato dai Certificati al Conto del Bilancio, in conto residui, descrive sin dal 1998 una situazione effettiva di pagamenti superiori agli incassi, giustificata dal compiuto e corretto pagamento degli interventi finanziati con avanzi di amministrazione  determinati nel tempo, come si dimostra di seguito.

 

ANNO

INCASSI C/RESIDUI

PAGAMENTI C/RESIDUI

SURPLUS PAGAMENTI SU INCASSI

FONDO CASSA A FINE ESERCIZIO

1998

2.131.234,80

3.078.396,61

947.161,81

2.285.948,97

1999

634.199,78

1.874.579,47

1.240.379,69

305.467,21

2000

769.362,74

2.096.323,86

1.326.961,12

2.177.687,00

2001

1.735.782,71

2.889.397,66

1.153.613,95

9.916.821,00

2002

2.596.237,00

4.994.921,00

2.398.684,00

10.716.751,00

2003

2.356.091,00

5.038.648,00

2.682.557,00

8.206.242,00

2004

3.103.538,00

7.255.531,00

4.151.993,00

3.892.955,00

2005

3.162.783,00

4.778.859,00

1.616.976,00

1.610.881,00

2006

3.211.262,00

4.050.813,00

839.551,00

657.635,00

2007

5.515.508,00

5.238.662,00

– 278.646,00

1.087.889,00

2008

2.772.420,00

4.913.310,00

2.140.890,00

ZERO

2009

4.135.410,00

4.691.521,00

556.111,00

522.153,00

2010

3.255.082,00

3.462.099,00

387.017,00

ZERO

2011

780.057,00

1.346.660,00

566.603,00

ZERO

2012

589.781,27

1.151.611,29

516.830,29

468.975,41

2013

56.823,16

2.231.553,72

2.174.730,56

279.256,80

Il fondo di cassa 2013 è influenzato da anticipazione di cassa per € 2.884.120,48 regolarmente riscossa

2014

68.199,93

420.848,69

352.648,76

2.637.028,03

Il fondo cassa 2014 è influenzato da anticipazione di cassa ex D.L. 35/2013 per € 3.500.000,00  regolarmente riscossa

TOTALE

36.873.773,12

59.693.735,30

22.819.962,18

Non è revocabile in dubbio, analizzando in dettaglio i dati certificati prima indicati, che le Amministrazioni comunali succedutesi nel tempo (Donato dal 1998 al 30.06.2002; Gambino dal 01.07.2002 al 17.07.2009; Bottone dal 18.07.2009 al 20.02.2011; Gestione Commissariale fino al 15.06.2014 e poi ancora Bottone dal 15.06.2014 ad oggi) hanno sostenuto pagamenti in conto residui superiori alle riscossioni in conto capitale, il tutto effettuato per una ragione oggettiva e legittima rappresentata dal fatto che, nel corso degli anni, numerosi interventi in opere pubbliche sono stati finanziati con gli Avanzi di Amministrazione determinati in sede di Conto del Bilancio per come codificati “ a destinazione libera”.

Ancora si rileva, in maniera inequivocabile ed incontrovertibile, che tali pagamenti in surplus effettuati (da tutte le amministrazioni succedutesi nel tempo) hanno ovviamente inciso, e non poteva essere diversamente, sulla consistenza del Fondo di CASSA di ogni fine esercizio in misura notevolmente rilevante, il chè dimostra per tabulas – smentendo in tal senso le tante affermazioni false e distorte propalate in questi anni – che la deficitarietà di cassa, peraltro comune a tutti gli Enti Locali, è derivata, oltre che dalle congenite difficoltà di riscossione delle entrate proprie particolarmente accentuata nel quinquennio 2010/2015 come si dimostrerà nel prosieguo della presente relazione, anche e per buona parte dall’aver ottemperato alla realizzazione di opere pubbliche ed al loro pagamento e non certamente a sprechi o altro come interessatamente propalato in questi anni.

In tal senso, e solo per mera questione di ulteriore chiarezza, si evidenzia – per come rilevabile per tabulas e dai dati riportati nel quadro prospettico prima illustrato – che nel periodo dell’Amministrazione Donato (1998 – 30 Giugno 2002) i pagamenti in conto capitale gestione residui, in surplus rispetto alle riscossioni, sono stati pari ad € 4.668.116,57, mentre durante l’Amministrazione Gambino (dal 01.07.2002 al 17.07.2009) sono stati pari ad € 13.552.905,00, durante la prima Amministrazione Bottone (dal 18.07.2009 al 20.02.2011) sono stati pari ad € 943.128,00, durante la Gestione Commissariale (dal Settembre 2011 al 15.06.2014) sono stati pari ad € 3.303.163,85 ed, infine, durante la seconda Amministrazione Bottone (dal 21.06.2014 al ancora in corso) sono stati pari ad € 352.648,76.

E’ del tutto evidente, ovviamente per tabulas, che per ragioni di continuità amministrativa l’Amministrazione Gambino ha provveduto a pagare anche opere dell’Amministrazione Donato (finanziate con avanzo di Amministrazione) e così le altre amministrazioni rispetto a quella Gambino.

Chiarito tale aspetto, appare non superfluo sottolineare “ le falsità propalate in questi anni “, particolarmente dall’ex Sindaco Donato, in ordine ad “ ad uno spreco che sarebbe stato effettuato del fondo cassa sussistente al momento del passaggio dall’Amministrazione Donato all’Amministrazione Gambino, ovvero al 30 Giugno 2002 e che ammontava ad euro 8.140.000,00”.

Ebbene, i dati codificati relativi al FONDO DI CASSA di ogni esercizio dimostrano, incontrovertibilmente ed inequivocabilmente, che il Fondo di cassa al 30.06.2002 (€ 8.140.000,00) è poi diventato al 31.12.2002 pari ad € 10.716.751,00 nonostante siano stati pagati residui passivi in conto capitale (quindi gestione 2001 e precedenti) superiori alle riscossioni per € 2.398.684,00 e al 31.12.2013 è diventato pari ad € 8.206.242,00 nonostante il pagamento residui passivi in conto capitale (quindi gestione 2001 e precedenti) superiori alle riscossioni per € 2.682.557,00.

            Appare non revocabile in dubbio, quindi, che dopo un anno e mezzo di Amministrazione Gambino, cioè al 31.12.2003 e nonostante il pagamento di somme in conto capitale derivanti dalla Gestione dell’ex Sindaco DONATO per circa 4 MLN di euro, il fondo cassa dell’ente era ancora pari ad € 8.206.242,00, cioè superiore per € 66.242,00 a quello ereditato al 30.06.2002.

Detto fondo cassa al 31.12.2003 è poi progressivamente diminuito, ovviamente, perché nel corso degli anni si è provveduto a finanziare con avanzo di Amministrazione e a pagare opere ed interventi strutturali per un importo pari ad € 8.471.664,00 (anni 2004 – 2005 – 2006 -2007 e 2008).

Non appare superfluo ricordare, in ordine a tale rilevante aspetto, che l’Avanzo di Amministrazione poi utilizzato dal 2002 al 2008 è quello determinato dall’ex Sindaco Donato e rimodulato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 08 Luglio 2002 e con delibera di C.C. n. 57 del 30.09.2002.

Chiarito anche tale ulteriore aspetto appare non superfluo affermare che più serio, in quanto incidente sulla sostanza reale della situazione di cassa presente e futura, appare essere il chiarimento richiesto ( lettera b punto IV delibera 208/2015) in ordine all’esatto importo “ dei fondi a destinazione vincolata utilizzati in termini di cassa”.

In tal senso risulta essere corretto, per quanto è dato rilevare dai certificati ai Conti Consuntivi 2014 e precedenti, determinare tale fondo complessivo in € 3.753.465,03 di cui € 730.621,03 ex Legge 219/81 ed € 2.293.223,00 derivanti dai proventi per acquisizione, da parte dei cittadini, dei loculi cimiteriali.

            Tale rilevante importo è stato utilizzato, legittimamente ma senza essere ancora oggi ricostituito, in termini di cassa esclusivamente dall’Amministrazione Bottone (prima e seconda) e dalla Gestione della Commissione Straordinaria.

Infatti non è revocabile in dubbio, per come si dimostrerà di seguito che la gestione di cassa “ derivante dai proventi dei loculi cimiteriali” si riferisce al periodo temporale 2009/2014 e prosegue ancora oggi.

Il quadro prospettico di tali PROVENTI DEI LOCULI è il seguente:

 

PROVENTI LOCULI

 

ANNO

IMPORTO INCASSATO

PROGRESSIVO TOTALE INCASSI ANO 2009 + ANNI SUCCESSIVI

FONDO CASSA

2009

1.907.653,00

1.907.653,00

522.153,67

2010

197.457,00

2.105.110,00

ZERO

2011

147.003,00

2.252.113,00

ZERO

2012

30.010,00

2.282.123,00

468.975,41

2013

11.100,00

2.293.223,00

279.256,80

Risulta chiaro ed evidente, per come rilevato e riportato per tabulas, che l’attività di riscossione dei proventi da loculi ha consentito di incassare – nel periodo 2009 /2013 – l’importo di € 2.293.223,00 con un maggior picco nell’anno 2009.

Tali entrate incassate, aventi destinazione vincolata, sono state legittimamente utilizzate in termini di cassa negli esercizi finanziari di riferimento (come dimostra il quantum del fondo cassa a fine esercizio) ma non sono stati mai ricostituiti e tuttora non sono ricostituiti.

L’opera non è stata ancora avviata.

 

2.         RESIDUI ATTIVI E PASSIVI (pag. 8 – 9 – 10 Delibera 208/2015).

Lettera a).      Residui attivi di dubbia esigibilità non stralciati.

            Nella sostanza la Corte dei Conti evidenzia che l’Ente ha conservato, nel Conto del Bilancio 2013, residui attivi propri (titolo I° e titolo III°) anteriori al 2009 per un importo pari ad € 1.140.190,62 stanziando, però, come FSC (Fondo Svalutazione Crediti) l’importo pari ad € 1.071.024,00 anziché quello, come dovuto ope legis, pari ad € 342.057,19 (30% dell’importo dei residui attivi ante 2009 dei titoli I° e III° ancora sussistenti).

In tal modo operando, ovviamente, l’Ente ha dimostrato di ritenere “ di dubbia esigibilità” anche tale importo (essendo il FSC sostanzialmente identico per importo al quantum complessivo dei residui attivi cui si riferisce) il chè, se fondato, avrebbe dovuto comportare lo stralcio di essi con la conseguenza di determinare “ un ripiano oggetto del PRFP” superiore, a quello effettivamente ripianato, per € 1.140.190,62.

Oggettivamente appare non revocabile in dubbio che si tratta di una “anomalia considerativa e tecnica” che ha dello sbalorditivo e che ha comportato, però, un danno per l’Ente avendolo privato di risorse – nel corso del 2013 – destinabili ad interventi e servizi a favore della comunità amministrata.

Infatti, anche a voler concedere che l’intero importo di € 1.140.190,62 fosse dovuto ad “ residui attivi di dubbia esigibilità” essi se fossero stati stralciati sarebbero poi stati ripianati in dieci annualità (i.e. durata del piano) con la conseguenza che – nel 2013 – l’Ente avrebbe potuto disporre di oltre un milione di euro – in termini di competenza – destinabili ad altre fattispecie correnti.

La verità, però, è che l’intera gestione contabile 2012/2013 è stata caratterizzata da “ anomalie e errori tecnici” non casuali ma scientificamente determinati, oltre che da una sostanziale approssimazione giuscontabile, anche dalla pervicace volontà di determinare una situazione finanziaria dell’Ente molto più grave di quella che in effetti era.

Ad ogni modo, e salvo gli approfondimenti che la Corte dei Conti dovrebbe effettuare sulla gestione contabile 2012 e 2013 al fine di comprendere le circostanze relative allo stralcio dei residui attivi di dubbia esigibilità ed alla conseguente forzata determinazione di un eccessivo disavanzo di amministrazione essenzialmente dovuto a frettoloso, generico e non motivato stralcio dei residui attivi, la circostanza evidenziata dall’Organo di controllo non denota un errore peggiorativo della situazione finanziaria dell’Ente, ma – paradossalmente – dimostra una migliore situazione reale rispetto a quella descritta dal PSRP in termini di competenza.

D’altra parte si ribadisce che i Residui attivi conservati (per € 1.140.190,62) cui si riferisce il rilievo dell’Organo di Controllo non erano da stralciare, così come gran parte di quelli stralciati, in quanto riferiti a crediti la cui riscossione era detenuta, all’atto dello stralcio, dal concessionario della Riscossione EQUITALIA SUD SPA.

 

Lettera b).      Capacità di riscossione.

            L’Organo di controllo evidenzia una “ bassa capacità di riscossione” in conto residui relativamente al periodo 2010/2012 che, oggettivamente, risulta essere veritiera e che si protrae anche per gli esercizi successivi (2013 e 2014) denotando un “rallentamento” delle attività rispetto agli esercizi precedenti (2002/2008) che pure avevano migliorato detta capacità rispetto al periodo temporale 1998/2001 in cui l’Ente era governato dal Sindaco Donato.

In termini di capacità di riscossione, delle entrate proprie (Titolo I° e Titolo III°), va ricordato – infatti – che l’esatto risultato è dato dall’insieme delle riscossioni in termini di competenza e in termini di residui riscossi nell’anno successivo (es. competenza 1998 + residui 1999 , e così via), essendo incontrovertibile che maggiore è la capacità di riscossione in competenza minore (e più difficile) è la capacità di riscossione in conto residui che si verifica l’anno successivo.

Consegue da tanto, quindi, che una compiuta e corretta verifica della capacità di riscossione complessiva del’Ente va effettuata sommando la percentuale di riscossione in conto competenza anno X e la percentuale di riscossione in conto residui anno successivo Y e, poi, comparando tra loro il prodotto della sommatoria effettuata, cioè ad esempio:

% riscossione competenza Anno 1998 + % riscossione in conto residui anno 1999

% riscossione competenza Anno 1999 + % riscossione in conto residui anno 2000

Il quadro prospettico di seguito riportato si riferisce alle percentuali di riscossione, in competenza ed in conto residui, riferite al periodo 1998 – 2014 al fine di meglio evidenziare l’esatta gestione effettuata nel corso degli anni e, anche, al fine di smentire – anche per tale aspetto – le “false informazioni interessate” propalate nel corso degli anni in particolare dall’ex Sindaco Donato e dall’attuale Sindaco Bottone.

I dati riportati nel quadro prospettico sono stati pedissequamente rilevati dai certificati ai Conti Consuntivi trasmessi al Ministero dell’Interno Finanza Locale.

 

 

ANNO

% RISCOSSIONE IN COMPETENZA

% RISCOSSIONE IN CONTO RESIDUI ANNO SUCCESSIVO

TOTALE % RISCOSSIONE

 

1998

50,70

37,84

88,54

1999

39,12

46,88

86,00

2000

50,19

40,31

90,50

2001

45,65

41,97

87,62

2002

62,68

30,31

93,99

2003

75,55

22,28

97,83

2004

71,23

28,82

100,05

2005

60,11

29,96

90,07

2006

62,31

28,01

90,32

2007

66,36

20,57

86,93

2008

64,38

25,16

89,54

2009

61,62

8,76

70,38

2010

56,83

7,43

64,26

2011

58,20

8,03

66,23

2012

56,46

22,65

79,11

2013

55,85

15,68

71,53

2014

62,61

 

 

 

Dai dati indicati, per come pedissequamente rilevati dai certificati ai Conti Consuntivi, risulta evidente ed inconfutabile che l’attività di riscossione è passata dalla percentuale media del 88,16% durante la gestione Donato (1998/30 Giugno 2002) a quella pari al 92,67% durante la gestione Gambino (1/07/2002 – 17/7/2009) per poi precipitare al 67,32% durante la prima gestione Bottone (18.07.2009/16.02.2011) ed infine al 72,29% durante la gestione commissariale, il chè dà luogo al seguente quadro comparativo:

 

QUADRO COMPARATIVO PERCENTUALI DI RISCOSSIONE

 
Amministrazione Gambino

92,67 %

Amministrazione Donato

88,16 %

Commissione Straordinaria

72,29 %

Prima Amministrazione Bottone

67,32 %

 

Non è possibile, allo stato, definire la percentuale di riscossione durante la seconda amministrazione Bottone in quanto mancano i dati delle riscossioni in conto residui effettuati nell’esercizio finanziario 2015.

Lettera c).      Residui passivi (pag. 10 – 11 Delibera 208/2015).

Punto I°.         Anticipazione di cassa per pagamento debiti di funzionamento.

Per tale aspetto, l’Organo di Controllo chiede di sapere “ le modalità con le quali sono state contabilizzate le somme percepite ai sensi del D.L. 35/2013, in particolare se è stato iscritto, nel consuntivo 2013, un residuo passivo al Titolo III° di pari ammontare alle somme ricevute”.

Preliminarmente va ricordato che le somme di cui trattasi sono quelle riferite alle anticipazioni di cassa che l’Ente poteva chiedere, come ha fatto a partire dall’esercizio finanziario 2013, per far fronte esclusivamente al pagamento “ dei debiti (residui passivi)” sussistenti alla data del 31 Dicembre dell’anno precedente a quello in cui le anticipazioni sono state richieste.

Le anticipazioni sono concesse dalla Cassa DD.PP. ed il ripiano di esse avviene in trenta annualità con interessi ridotti.

In termini di appostazioni contabili, le ottenute anticipazioni vengono inscritte al Titolo V° dell’Entrata con un corrispondente stanziamento, di pari importo, nel Titolo III° della spesa.

A fine esercizio lo stanziamento corrispondente, inscritto nel Titolo III° della spesa, diventa Residuo passivo e in conto di esso si effettuano, annualmente ed in trentesimi, i pagamenti relativi alla restituzione delle somme, mentre gli interessi passivi corrispondenti sono annualmente considerati nella parte corrente del bilancio.

Questo è il procedimento giuscontabile previsto e logico.

Il Comune di Pagani, invece, ha stanziato – nel bilancio di previsione – al Titolo V° entrata ed al titolo III° spesa le relative somme, ma a chiusura di esercizio ha portato “ in diminuzione le somme nella parte spesa” determinando un avanzo di amministrazione VINCOLATO che ha poi iscritto nel bilancio dell’esercizio successivo solo nella parte spesa finanziandolo con la quota dell’Avanzo vincolato con il consuntivo dell’anno precedente.

Una procedura “ letteralmente inventata solo per il Comune di Pagani” che, ad ogni modo, non ha inciso sulla sostanza della gestione contabile.

 

Punto II°.        Debiti di funzionamento e Canone smaltimento rifiuti.

L’organo di controllo ha sottolineato che “ tra i debiti da funzionamento più rilevanti si segnalano quelli derivanti dal canone smaltimento rifiuti destando particolare allarme il decreto ingiuntivo n. 191/2011 R.G. 982/11 cron. 4126/11 emesso il 02.11.2011 per un importo pari ad € 15.523.439,00….(…)…”, per cui chiede come si intende far fronte ad esso.

Preliminarmente va chiarito che per “ debiti di funzionamento” si intendono “le spese correnti sostenute per il funzionamento dell’Ente” ed essi possono essere costituiti da “ somme impegnate e conservate nei residui passivi in attesa del pagamento” e/o da “ debiti fuori bilancio che vanno ricondotti nell’alveo della contabilità attraverso le procedure previste dall’art. 194 D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.”.

Nel caso di specie (i.e. Decreto Ingiuntivo del Consorzio di Bacino SA1) è “ un debito di funzionamento regolarmente conservato nei residui passivi del bilancio” ancorchè non interamente dovuto come si dimostrerà nel prosieguo del presente paragrafo.

Anzitutto appare necessario, sempre al fine di mera chiarezza della reale situazione contabile e finanziaria dell’Ente sviluppatasi nel corso degli anni, riportare di seguito la genesi e la consistenza dei “ debiti di funzionamento risultanti alla fine di ogni esercizio finanziario” in modo da dimostrare l’evolversi e l’accumulo di essi e quindi evidenziare, anno per anno, come si arriva al totale di essi al 31.12.2014 pari ad € 30.534.399,08 nonostante l’Ente abbia potuto disporre, negli esercizi 2013 e 2014, di un importo di cassa straordinario (anticipazione di liquidità ex D.L. 35/2013) pari ad € 6.384.120,48 destinato e vincolato esclusivamente al pagamento di detti debiti.

 

ANNO

IMPORTO FINE ESERCIZIO

1998

18.551.343,56

1999

22.445.374,47

2000

29.217.552,82

2001

33.171.986,34

2002

33.126.129,00

2003

36.292.312,00

2004

35.747.283,00

2005

33.517.617,00

2006

33.805.783,00

2007

27.456.626,00

2008

24.964.296,00

2009

25.066.686,00

2010

25.907.074,00

2011

30.341.157,00

2012

34.843.529,79

2013

31.258.458,12

2014

30.534.399,08

Il quadro prospettico riportato, per come pedissequamente rilevato dai certificati Conti Consuntivi, dimostra inequivocabilmente che a fine dei vari mandati amministrativi la situazione dei “ debiti di funzionamento trasferita alle amministrazioni successive “ era così codificata:

 

SINDACO

RESIDUI PASSIVI EREDITATI

RESIDUI PASSIVI TRASFERITI AD AMMINISTRAZIONE SUCCESSIVA

DONATO ANTONIO

18.551.343,56

33.171.986,34

GAMBINO ALBERICO

33.171.986,34

25.066.686,00

BOTTONE SALVATORE

25.066.686,00

25.907.074,00

COMMISSIONE STRAORD.

25.907.074,00

30.534.399,08

 

Non è revocabile in dubbio, per come dimostrato per tabulas, che il “ debito da funzionamento” lasciato in eredità dall’ex Sindaco Antonio Donato, alla subentrante Amministrazione dell’ex Sindaco Alberico Gambino, era pari ad € 33.171.986,34 che durante la gestione Gambino (2002/2009) è diminuito fino ad essere determinato in € 25.066.686,00 per poi crescere leggermente ( + € 841.000,00) con la prima amministrazione Bottone e , poi, notevolmente accresciuto con la gestione commissariale           (+ 4.500.000,00 circa) nonostante tale ultima gestione abbia potuto disporre di anticipazioni di cassa straordinarie per pagamento debiti P.A. pari ad € 6.384.120,48.

Appare evidente, quindi, che l’unica amministrazione che ha prodotto sforzi notevoli per ridurre il “ debito di funzionamento” è quella del Sindaco Gambino che in sette anni – e senza ricorrere ad anticipazioni di tesoreria e senza poter contare su risorse di cassa straordinarie – ha ridotto il debito ereditato per un importo pari ad €  8.109.300,34.

Con la gestione Commissariale il “ debito da funzionamento” ha avuto un’accelerazione incredibile considerato che è aumentato in soli 3 anni per un importo pari ad € 4.500.000,00 circa oltre all’ammortamento in trenta anni della somma di € 6.384.120,48 acquisita per anticipo liquidità ex D.L. 35/2013.

Chiarito tale aspetto appare non superfluo ricostruire, per tabulas, la genesi del debito “ di funzionamento” nei confronti del Consorzio di Bacino SA1 e le “ correlate omissioni di attività addebitabili in capo alla prima Amministrazione Bottone, alla Gestione Commissariale ed alla seconda Amministrazione Bottone”.

 

Ciclo Gestione dei rifiuti e Consorzio di Bacino SA1.

            L’esecuzione delle attività riferite al Ciclo di gestione dei rifiuti sono state affidate, al Consorzio di Bacino Sa1, con contratto di repertorio n. 1671 del 02.07.2009 il cui art. 7 stabilisce la durata di esso in anni UNO e sottopone una pur “possibile proroga per un massimo di altri due anni” ad una precisa condizione e cioè: “Le parti convengono di rivedersi, entro il trenta novembre 2009, per valutare le modalità della sopra indicata proroga e, se la normativa vigente lo consentirà e previo comunque accordo tra le parti…(…)…”.

Le parti non si sono né riviste, né incontrate, entro il Novembre 2009 per cui il contratto rep. 1671 ha cessato i propri effetti – in maniera definitiva – il 01.07.2010.

E questa evidente ed indiscutibile circostanza non è frutto solo di una nostra interpretazione o lettura degli atti, ma è esattamente quanto è stato codificato dal Procuratore dello Stato Avv. Mariano Valente che, specificatamente incaricato dalla Commissione Straordinaria, ebbe modo di affermare testualmente: “1) che l’affidamento al Consorzio di Bacino del servizio di raccolta dei rifiuti da parte del Comune di Pagani, avvenuto con delibera del consiglio comunale n. 1 del 31.1.2009 e relativa convenzione sottoscritta in data 2.7.2009 sia da considerarsi legittimo; 2) che dall’art. 7 di tale contratto – disciplinante la “durata” dell’affidamento – risulta che l’efficacia dell’accordo poteva essere prorogata dalle parti fino al 2012 (proroga per massimo due anni dopo la prima scadenza di un anno) o, nell’ipotesi in cui in tale data non fosse ancora stato attuato il passaggio dei servizi alle società provinciali come stabilito per legge, fino a tale attuazione e che tale proroga non sia mai avvenuta, neppure tacitamente; 3) che dunque l’efficacia della convenzione stipulata in data 2.7.2009 tra il Comune di Pagani e il Consorzio di Bacino Sa 1 sia cessata dopo il primo anno di durata; 4) che dunque attualmente sia insussistente il vincolo negoziale della convenzione, con la conseguenza che il servizio svolto dal Consorzio di Bacino non risulta trovare titolo in quest’ultima”.

E questo parere, e queste precise statuizioni e le circostanze gravi codificate, sono da sempre conosciute dal Comune di Pagani se è vero, come lo è, che esse sono state riportate e riprese nella Delibera di G.M. n. 186 del 03.12.2014 con la quale il Sindaco e la Giunta hanno stabilito, tra l’altro, di dare atto di indirizzo agli uffici competenti di predisporre un apposito accordo convenzionale con il suddetto Consorzio per meglio disciplinare le attività in corso atteso che è stato acclarata l’assenza di una convezione efficace e ciò per tutto il tempo fino a quanto non verranno costituiti gli Ato o l’Ente non decida di provvedere diversamente al servizio nel rispetto della L.R. 5/2014 ed in conformità al piano industriale del servizio approvato dal C.C. con delibera n. 53 del 24.07.2014”.

Sulla scorta delle oggettive e documentate evidenziazioni prima riportate appare non revocabile in dubbio che il rapporto con il Consorzio di Bacino SA1 non è proseguito “ in regime di prorogatio per effetto di intervenute normative, ancora vigenti“, non è proseguito nemmeno “di fatto e nell’interesse pubblico”, ma è proseguito, solo ed esclusivamente, perché “unilateralmente stabilito ed affidato anno per anno dal Comune di Pagani attraverso il Piano Finanziario dei rifiuti che non solo ha determinato il costo del servizio per l’anno di riferimento, non solo ha codificato il Consorzio di Bacino SA1 come soggetto gestore ma ne ha anche approvato il consuntivo dell’anno precedente così come inviato dallo stesso”.

In tal senso basta leggere i Piani Finanziari del servizio rifiuti annualmente approvati per rendersi conto di questa circostanza giuridicamente e contabilmente codificata, i cui contenuti dimostrano che “ il Consorzio di Bacino Sa1 ha continuato a svolgere il servizio solo sulla base di accordi via via convenuti (i.e. Piano Finanziario) con il Comune di Pagani secondo modalità completamente avulse rispetto alle ipotesi originariamente contrattualizzate ( rep. 1671/2009) che prevedevano come unico compito istituzionale dei Consorzi, quello di eseguire la raccolta differenziata secondo sistemi dettagliamente indicati sullo stesso contratto”.

Ad ogni modo, e tralasciando per un attimo la circostanza oggettiva riferita all’assenza di ogni contratto o convenzione in essere con il Consorzio di Bacino SA1 sin dall’anno 2010 ed a tutt’oggi, è acclarato che il Consorzio di Bacino SA1 non ha effettuato, e continua a non effettuare, una serie di servizi previsti dal Piano Finanziario, non dispone dei mezzi previsti, non mette a disposizione il quantum di personale indicato.

Nonostante tali oggettive omissioni e inadempimenti, il Consorzio di Bacino SA1 ha fatturato  – relativamente agli anni 2009 e 2010 cui si riferisce il D.I. in argomento – il corrispettivo pieno previsto dal contratto (per il 2009) e dal Piano Finanziario (per il 2010) senza che il Comune di Pagani contestasse alcunché ma accettando le fatture emesse dal Consorzio.

Tanto è avvenuto anche per gli anni successivi tanto che la relativa spesa è stata impegnata e pagata in parte con conservazione nel conto residui della parte non pagata, essendo peraltro tale spesa integralmente coperta finanziariamente con i proventi della tariffa.

In tal senso il quadro prospettico contabile è il seguente:

 

CICLO GESTIONE RIFIUTI

 

ANNO

PROVENTI ACCERTATI

IMPEGNI ASSUNTI

PAGAMENTI EFFETTUATI

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI

2009

7.581.681,00

7.581.681,00

3.818.935,00

3.762.746,00

2010

7.008.232,00

7.008.229,00

3.077.426,00

3.930.803,00

2011

7.078.369,00

7.052.232,00

3.093.913,00

3.958.319,00

2012

8.004.292,61

8.004.291,11

3.001.692,77

5.002.598,34

2013

7.456.001,59

7.455.155,92

4.022.331,72

3.432.824,20

2014

7.704.327,26

7.704.163,73

4.269.140,58

3.435.023,15

 

 

 

 

 

TOTALE

 

 

 

23.522.313,69

 

La somma conservata nei residui passivi, al 31 Dicembre 2014, è pari ad € 23.522.313,69 e costituisce, da sola, il 77,03% dell’intero debito di funzionamento (i.e. € 30.544.399,08).

Stante tale quadro prospettico, formalizzato sulla scorta dei dati contabili e finanziari rilevati dai Certificati ai Conti Consuntivi, resta un mistero come sia stato possibile emettere – nel 2011 – un D.I. pari ad € 15.523.439,00, che inevitabilmente si riferisce al canone relativo agli anni 2009 e 2010, quando dai Conti Consuntivi si rileva un debito conservato nei residui – per tali esercizi – pari ad € 7.693.549,00.

Infatti non è revocabile in dubbio che, per il 2009, a fronte di un costo pari ad € 7.581.681,00 sono stati pagati – in conto competenza – € 3.818.935,00 con un saldo negativo pari ad € 3.762.746,00, mentre per l’esercizio finanziario 2010, a fronte di un costo pari ad € 7.008.229,00 sono stati pagati – in competenza – € 3.077.426,00 con un saldo negativo pari ad € 3.930.803,00.

Lettera d.       Tempi medi di pagamento (pag. 10 delibera 208/2015).

            I tempi medi di pagamento, nel periodo 2012 – 2014, hanno abbondantemente superato i 180 giorni e sussistono, ancora oggi, debiti fuori bilancio riconosciuti e non pagati nonostante il trascorrere di oltre 180 giorni dall’avvenuto riconoscimento.

Si sottolinea, inoltre, che è consuetudine gestionale procedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio non in tempi “rapidi” ma secondo discrezionalità e lungaggini temporali discrezionalmente stabilite dai competenti uffici con conseguente maturazione di interessi passivi non giustificati né giustificabili.

 

Lettera e.       Esposizione a rischio di insolvenza degli organismi partecipati (pag. 10 delibera 208/2015)

            L’organo di controllo chiede, compiutamente e correttamente, chiarimenti in ordine alla situazione finanziaria della società partecipata Multiservice Srl e in ordine ai riverberi che, eventualmente, si sono riversati sul bilancio dell’Ente a seguito del fallimento di essa decretato con sentenza del Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore n. 49/2013 depositata in data 21.11.2013.

In ordine a tale fattispecie, appare non superfluo procedere ad una preliminare descrizione dei fatti – per come rilevabili per tabulas – che hanno poi condotto al fallimento della stessa.

La società Multiservice Srl a S.U. è stata costituita dal Comune di Pagani, con atto notaio Dott. Calabrese Aniello del 12.02.2003 Rep. 121509 Racc. 22616, per la gestione sia di Servizi Pubblici Locali che di servizi strumentali.

Il capitale sociale era, e lo è stato fino al’intervenuto fallimento, interamente posseduto dal Comune di Pagani (socio Unico) e la società svolgeva “i suoi servizi esclusivamente per il committente Comune di Pagani” senza alcun sviluppo delle sue attività in ambiti extraterritoriali e/o a favore di soggetti diversi dal Socio Unico Comune di Pagani.

L’oggetto sociale, gran parte del quale effettivamente realizzato, consentiva alla Multiservice Srl di svolgere – per conto ed a favore del Comune di Pagani (socio unico) – una pluralità di servizi e precisamente:

a)  Servizi PUBBLICI quali: Ciclo di Gestione dei rifiuti solidi urbani, Gestione imposta sulla pubblicità e diritti pubbliche affissione, gestione illuminazione votiva, gestione Spazi ed aree pubbliche, gestione Mensa scolastica e trasporto scolastico.

b) Servizi STRUMENTALI quali: Manutenzione ordinaria patrimonio comunale e scolastica, manutenzione ordinaria impianto pubblica illuminazione, servizio pulizia uffici comunali.

In quanto affidataria di servizi pubblici locali, interamente partecipata dal Comune di Pagani, non era che “ la longa manus dell’amministrazione locale che attraverso essa ha realizzato una diversa forma organizzativa della struttura pubblica e che si immedesima in essa” (Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia Parere 86/2010).

Conseguiva da tale ambito giuridico consolidato la definizione e qualificazione della Multiservice Srl a S.U. come una “società per la gestione dei Servizi Pubblici “ e non come “ una mera società strumentale”.

Tale qualificazione era rafforzata, come rilevabile per tabulas, oltre che dallo Statuto societario (artt. 1 e 2 ) – in cui fortemente prevalente era la presenza di scopi sociali finalizzati prevalentemente alla gestione ed erogazione di servizi pubblici (85%) e solo in misura residuale alla gestione ed erogazione di servizi cd. strumentali – anche, e soprattutto, dall’effettività dei servizi svolti.

Pacifico ed inequivocabile,infatti, risulta essere la rilevazione che la Multiservice Srl ha effettivamente gestito, sin dalla nascita e senza soluzione di continuità fino al fallimento, una pluralità di Servizi Pubblici e precisamente: Ciclo di gestione dei rifiuti (fino al 31.12.2008), Servizio idrico integrato (fino al 31.12.2005), illuminazione votiva, pubbliche affissioni, gestione occupazione suolo pubblico, gestione servizio pubblicità (svolti ancora alla data del fallimento).

Tali gestioni sono state espletate nella forma concessoria totalitaria, cioè fondata sull’erogazione del servizio,e delle attività ad esso connesse, a favore degli utenti previa percezione e riscossione diretta delle tariffe e dei corrispettivi del servizio per come sostenuti dagli utenti sulla scorta della determinazione e quantificazione (in sede di deliberazione annuale del bilancio di Previsione dell’Ente) stabilite dal Consiglio Comunale.

Cioè, ed in estrema sintesi, la Multiservice Srl a S.U. ha effettivamente agito in regime di “autoproduzione ed erogazione dei servizi” realizzando appieno la cd. trilateralità che sempre e sola caratterizza il servizio pubblico: Comune (ente proprietario) – soggetto gestore (società partecipata) – utenti.

Contestualmente, ancorchè in misura residuale sia per quantità che per fatturato, la Multiservice Srl ha anche gestito ed erogato servizi cd. “strumentali” (manutenzione ordinaria patrimonio comunale, manutenzione ordinaria edifici scolastici, manutenzione ordinaria pubblica illuminazione, servizio pulizia uffici comunali) cioè quei servizi “svolti per come rivolti agli stessi enti azionisti della società per svolgere le funzioni di supporto di tali amministrazioni pubbliche per il perseguimento dei loro fini istituzionali” (Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Liguria Deliberazione 56/2001).

Ne deriva inequivocabilmente,quindi, che la Multiservice Srl a S.U. sin dalla nascita è stata una “ SOCIETA’ PER LA GESTIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI PUBBLICI” in regime di house providing , cioè un regime (quello dell’house providing) rafforzato dalle modifiche statutarie che sono state apportate – per conformarlo alle intervenute modifiche legislative del cd. Decreto Bersani e s.m.i. e per strutturarlo alla luce della riorganizzazione societaria ed operativa effettuata – dal Consiglio Comunale con atto deliberativo n. 12 del 27.05.2008 poi trasferite e codificate in atto pubblico per atto Notaio Dott. Trotta Gustavo di Pagani Rep. 94735 Raccolta n. 35891.

In termini di capitale sociale, poi, va ricordato che la Multiservice Srl era una società in house providing con capitale sociale interamente posseduto dal Comune di Pagani, costituita nel Febbraio 2003 e con capitale sociale pari ad € 300.000,00 poi aumentato ad € 6.000.000,00 giusto atto notarile del 01.06.2006 Notaio Dottor Calabrese Aniello Rep. 136130 Raccolta 27494, poi definitivamente assestato ad € 5.064.000,00, a seguito di abbattimento e conseguente ricostituzione parziale attraverso nuovo conferimento di beni,  giusto atto notarile del 24.09.2008 Notaio Dott. Gustavo Trotta Rep. 94735 Raccolta 35891.

Alla società Multiservice Srl, venivano affidati rilevanti ed importanti servizi pubblici tra cui anche la gestione provvisoria del Servizio Idrico Integrato allora (i.e. 2003) gestito in economia dal Comune di Pagani ma che doveva essere trasferita, in virtù della L.R. 14/97, al già costituito ed operante ATO 3 Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano e per esso al soggetto gestore dell’Ambito territoriale Ottimale e cioè alla GORI SPA.

In virtù delle norme allora in vigore, dettate dagli artt. 113 e seguenti del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., con atto notarile del 01.06.2006 si conferiva – alla Multiserevice Srl  a S.U. – la proprietà delle reti e degli impianti del Servizio Idrico Integrato per un valore, determinato da perizia asseverata, pari ad € 4.700.000,00.

Successivamente, e quando ormai la proprietà e la nuova consistenza del capitale sociale si era consolidata ope legis per avvenuta registrazione all’Albo delle imprese in essere presso la Camera di Commercio di Salerno, la GORI SPA e l’ATO 3 avviavano azione giurisdizionale, nei confronti del solo Comune di Pagani finalizzata a far decadere la valenza dell’atto consiliare n. 28 del 14.06.2005 con il quale la proprietà delle reti era stata trasferita in capo alla Multiservice Srl quale quota per € 4.700.000,00 destinata all’aumento di capitale sociale deliberato ed approvato.

Il TAR SALERNO con ordinanza n. 1527/2006 del 30.11.2006 SOSPENDEVA la validità della delibera 28/2005 con motivazioni diverse da quelle con le quali il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1247/07, confermava la sospensione disposta dal TAR Salerno.

Infatti, il Consiglio di Stato motivava la sospensione stabilendo che era “necessario attendere le decisioni sulla costituzionalità degli artt. del D. Lgs. 267/2000 che consentivano il trasferimento della proprietà delle reti e degli impianti ovvero dei beni d carattere demaniale”.

Comunque, ed al di là delle motivazioni, va da sé che non solo si trattava di Ordinanze di SOSPENSIONE ma non di SENTENZE DI MERITO, ma soprattutto appare non revocabile in dubbio che sulla “ conseguita proprietà in capo alla Multiservice SRl delle reti e degli impianti di cui trattasi” non influivano, né potevano influire, le intervenute decisioni del TAR SALERNO n. 1527/2006 del 30.11.2006 e del Consiglio di Stato n. 1247/07 del 06.03.2007 che, si ribadisce, avevano provveduto a SOSPENDERE (E NON AD ANNULLARE) la delibera di C.C. n. 28 del 14.06.2005 con la quale l’originario aumento di capitale sociale veniva deliberato (da 300.000,00 a 6.000.000,00).

A tale proposito (originario aumento del capitale sociale da 300.000,00 a 6.000.000,00) non può revocarsi in dubbio,infatti,che il deliberato aumento di capitale sociale era stato irreversibilmente codificato sul piano giuridico e finanziario in data 01.06.2006,dall’assemblea straordinaria dei soci che è l’organo competente, in via esclusiva, a deliberare sulle modifiche dello Statuto e,dunque,della società giusto quanto stabilito dall’art. 2365 e segg. c.c. (atto notarile Dott. Calabrese Aniello Rep. 136130 Raccolta 27494).

Conseguenza di tanto è che tutti i propositi di cui alla delibera di C.C. n. 28/2005 (alla data del 01.06.2006 assolutamente in vigore ed addirittura nemmeno ancora opposta) hanno avuto piena attuazione sicchè l’intero effetto traslativo delle decisioni adottate (aumento di capitale sociale, trasferimento della proprietà delle reti e degli impianti relative al servizio idrico integrato, modifiche ed integrazioni dello Statuto societario) ha avuto piena e compiuta attuazione in virtù dell’atto pubblico regolarmente iscritto presso il Registro delle imprese di Salerno ai sensi e per effetto dell’art. 2436 c.c. valido ed efficace, pienamente opponibile, erga omnes.

Di tal chè all’atto del deposito del ricorso ( avvenuto addirittura in data 28.09.2006 a seguito di notifica dello stesso comunque effettuata il 14.07.2006) le reti e gli impianti risultavano essere ormai definitivamente ed irreversibilmente trasferiti in capo alla Multiservice Srl ed il capitale sociale definitivamente stabilito in € 6.000.000,00 alla data del 01.06.2006.

Pertanto appariva ed appare di palmare evidenza che la sospensione poi intervenuta (30.11.2006) dei presupposti atti deliberativi (C.C. n. 28/2005) non ha avuto, né poteva averla, “efficacia ripristinatoria rispetto al distinto atto negoziale di trasferimento dei beni e di aumento del capitale sociale, tanto più che il trasferimento è avvenuto a copertura dell’aumento di capitale sociale che, come è noto, nelle società di capitali è intangibile costituendo l’unica garanzia per i creditori sociali”.

Conseguiva da tanto,quindi, che il capitale sociale della Multiservice Srl era così determinabile storicamente:

a) € 300.000,00 dalla costituzione e fino al 01.06.2006.

b) € 6.000.000,00 dal 01.06.2006 al 23.09.2008

c) € 5.064.000,00 dal 24.09.2008.

            Pur in presenza di tale situazione oggettiva e giuridicamente consolidata la Commissione Straordinaria adottava, inopinatamente ed inopportunamente, l’atto deliberativo n. 11 del 11.07.2013 con il quale statuiva di “annullare, ai sensi dell’art. 21-nonies della L. 241/1990, la precedente delibera di consiglio comunale n. 28 del 14 giugno 2005 in quanto affetta da vizio di legittimità concretantesi nella violazione di legge” (i.e. annullava un atto deliberativo su cui pendeva un giudizio giurisdizionale in corso) motivando il tutto con riferimento ad una circostanza (“ l’illegittimità della suindicata delibera comunale n. 28, per contrasto con il dettato dell’art. 153 D. Lgs. 153/2006”) che all’atto dell’adozione dell’atto deliberativo annullato non era “nemmeno presente nel panorama legislativo italiano in quanto il D. Lgs. 152 è stato approvato nell’anno 2006” e, peraltro, senza nemmeno considerare che i giudizi giurisdizionali erano ancora in atto (sentenza di merito) e che la proprietà delle reti si era consolidata da ben 7 anni in capo ala Multiservice Srl.

Sulla scorta di tale decisione assunta, l’Assemblea straordinaria dei soci (i.e. costituita dagli stessi che avevano deliberato l’annullamento del conferimento delle reti idriche e conseguentemente determinato il venir meno di una quota rilevante di capitale sociale) tenutasi in data 12 Luglio 2013, per procedere alla “ diminuzione del capitale sociale a seguito della revoca del conferimento dei beni”, stabiliva invece di porre in liquidazione la società essendogli stato impedito ope legis, dal NOTAIO, di “poter procedere alla diminuzione del capitale sociale” che era l’oggetto della convocazione.

Il Verbale dell’assemblea straordinaria dei soci veniva approvato dalla Commissione Straordinaria con proprio atto n. 20 del 30.07.2013 e quindi la Multiservice SRl veniva posta in liquidazione.

Tutto questo avveniva, ovviamente, dopo che l’assemblea dei soci (i.e. la Commissione Straordinaria) si era rifiutata di approvare il bilancio 2010 della Multiservice Srl – che peraltro chiudeva in attivo – chiedendo, anche con inopportune ed indebite pressioni sull’Amministratore Unico che ad onor del vero resisteva per ben due volte e per iscritto, di rettificare le poste del bilancio in senso negativo per il risultato finale dello stesso.

L’Amministratore Unico motivava per iscritto “ l’inaccettabilità delle richieste formalizzate dai soci “ e allora in data 12 Luglio 2013 si procedeva alla liquidazione societaria, senza aver approvato il bilancio 2010 né quello 2011 né quello 2012, con motivazioni – rilevabili dal verbale notarile dell’assemblea straordinaria di cui trattasi – che è un vero e proprio trattato di “ risibili e fallaci considerazioni”.

Successivamente, a distanza di soli due mesi dalla decisione di liquidazione, si procedeva – essendo pervenuto un risibile ricorso per fallimento – all’iter di valutazione fallimentare, davanti al Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore,senza opposizione del proprietario e cioè del Comune di Pagani.

Con sentenza n. 49/2013 veniva statuito il fallimento della società Multiservice SRl a S.U. in quanto “ sussistevano debiti per oltre 20.000.000,00 a fronte di crediti per circa 9.000.000,00”.

In data 13 Maggio 2014 è stato reso esecutivo, dalla curatela fallimentare, lo STATO PASSIVO della fallita Multiservice Srl che determina e codifica il PASSIVO in € 4.926.938,02 a fronte di crediti pari ad € 9.000.000,00 circa derivanti dai ruoli TARSU, imposta sulla pubblicità, sanzioni, COSAP, etc. detenuti dal concessionario della Riscossione EQUITALIA SUD SPA.

Il debito più rilevante, inserito nello stato passivo, è quello riferito agli “ oneri smaltimento rifiuti urbani” dovuti a GESCO AMBIENTE SPA per € 2.872.248,43.

Risulta essere stato escluso dallo Stato Passivo un credito, vantato dal Comune di Pagani, pari ad € 6.462.494,23 per la seguente motivazione Il g.d. rigetta la domanda sulla scorta delle eccezioni dedotte dalla curatela circa la debenza del credito e dell’eccezione di compensazione di credito”.

Appare oggettivamente inutile ogni commento sulla situazione pedissequa descritta non tralasciando di considerare, però, che “ sarebbe necessaria una compiuta ed approfondita indagine ispettiva contabile ed amministrativa sulle ragioni e sulla procedura attuata per come essa è stata finalizzata a “ determinare il fallimento della Multiservice Srl” pur stando gli attivi di bilancio incontestabili derivanti dalle gestioni 2009 in poi, cioè da quando la stessa non gestiva più il CICLO DEI RIFIUTI “che aveva determinato la crisi debitoria della stessa esclusivamente fondata su ragioni di cassa considerato che la Mutiservice SRl non riceveva corrispettivi predeterminati, per tale servizio, dal Comune ma si autofinanziava con i proventi derivanti dal servizio in affidamento”.

Peraltro non va sottaciuto che la Multiservice Srl era indispensabile per l’Ente considerato che essa eseguiva, in house providing, servizi pubblici di notevole importanza per il comune di Pagani: cosap, gestione parcheggi, pubbliche affissioni, imposta sulla pubblicità, illuminazione voiva, manutenzione e gestione pubblica illuminazione, etc.

E che fosse importante per l’Ente lo dimostra il fatto che il Comune di Pagani, con proprio atto consiliare n. 103 del 29.12.2014 , ha provveduto alla costituzione di analoga società in house providing interamente posseduta dall’Ente e cioè la Pagani Servizi Srl.

            Va detto, però, che detta società – correttamente e opportunamente deliberata e costituita – viene fatta operare in regime di “ anomalia strutturale” considerato che – per modalità operative – è più paragonabile ad “ una società di lavoro interinale” che ad una società, come dovrebbe essere, “ in house providing e regolarmente affidataria di servizi pubblici e/o strumentali”.

Non può essere sottaciuto, infatti, che sin dall’inizio delle attività la costituita Pagani Servizi Srl ha operato in violazione delle procedure amministrative, giuridiche e contabili che disciplinano il rapporto e la sussistenza della società in House providing.

Infatti, e solo ad esempio:

a) Non sono stati mai approvati, dall’organo consiliare, i singoli contratti di servizio che dovrebbero disciplinare le modalità di esecuzione dei servizi, i canoni e/o i corrispettivi corrisposti, le sanzioni per eventuali inadempimenti, etc. etc.

b) gli oneri per l’acquisizione delle risorse strumentali e dei mezzi sono stati attribuiti al bilancio comunale e poi le risorse ed i mezzi ceduti in comodato d’uso gratuito alla società.

c) gli oneri per consumi telefonici ed elettrici vengono pagati direttamente dal Comune come se fossero utenze comunali e a disposizione degli uffici comunali.

d) il Comune ha mantenuto in capo a se tutti i proventi dei servizi prima gestiti dalla Multiservice Srl (COSAP – Pubbliche affissioni – illuminazione votiva – pubblicità – parcheggi) affidando alla Pagani Servizi Srl solo le attività operative attraverso la fornitura , a richiesta, del personale in organico costituito da 22 unità.

Conseguenza di tanto è che l’Ente paga, mensilmente, corrispettivi – finalizzati a consentire alla Pagani Servizi Srl di provvedere al pagamento delle spese di personale e di gestione operativa – non fondati su contratti predeterminati ma sulla scorta di fatture, ci si augura, che la società presenta per l’incasso.

Inoltre, ed è dato certo, l’Ente riscuote i proventi dei servizi con grandi difficoltà ed in misura notevolmente inferiore, non solo rispetto a quanto incassava la Multisevice Srl ma anche, e soprattutto, rispetto a quanto predeterminato e codificato nel Piano Industriale che ha motivato e prodotto l’avvenuta costituzione societaria.

            Insomma un “ papocchio giuscontabile” su cui occorre disporre un’approfondita indagine ispettiva e di controllo al fine di eliminare, per il futuro, i notevoli danni erariali già prodotti e di riportare la società nell’alveo della regolarità amministrativa, contrattuale e contabile in capo all’Ente.

3.         Debiti fuori bilancio (pag. 11 delibera 208/2015).

                 L’organo di controllo, a proposito dei debiti fuori bilancio inseriti nel PRFP, rileva che “ l’ammontare dei debiti da riconoscere è pari ad € 2.094.463,44 evidenziandosi una differenza tra quanto indicato nel PRFP e quanto evidenziato dal Collegio pari ad € 440.086,64….”, sottolinea che “ il collegi dei revisori afferma che nel 2014 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio che avevano i requisiti della riconoscibilità al 31.12.2013 pari ad € 1.425.749,86…” e quindi chiede di sapere:

a) indicare l’esatto ammontare dei debiti fuori bilancio da riconoscersi al 31.12.2013

b) chiarire le ragioni della sottostima nel 2013 dei debiti fuori bilancio

La ricostruzione della situazione debitoria in argomento, per come rilevata dagli atti adottati e formalizzati dalla Commissione Straordinaria e dal Collegio dei Revisori dell’epoca, consente di chiarire, da un lato, l’approssimazione tecnica e giuridica con la quale è stato formalizzato il PRFP e, dall’altro lato, le “ tante affermazioni false propalate nel corso degli anni in ordine alla reale situazione debitoria dell’Ente”.

In tal senso si precisa che l’ente attestava, con la delibera di Commissione Straordinaria n. 40 del 19.12.2013 avente ad oggetto: “ Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale”, la sussistenza di debiti fuori bilancio così come segue: Esistono debiti fuori bilancio da riconoscere, stanziati nel bilancio di previsione e nel bilancio pluriennale all’intervento 8, per un ammontare complessivo accertato di Euro 1.653.093,19… L’Ente ha inoltre in corso contenziosi per procedimenti monitori opposti che rappresentano passività potenziali cui occorre far fronte con accantonamenti di risorse a fronte di rischi futuri”.

Tale atto deliberativo riceveva il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti i quali, con proprio verbale n. 42 del 18.12.2013, attestavano che “ sussistevano debiti fuori bilancio da riconoscere per un importo accertato pari ad € 1.653.093,19”.

Successivamente, in sede di formalizzazione del PRFP, i singoli Settori e Uffici dell’ente comunicavano, per i servizi di propria competenza, l’esistenza o meno di debiti fuori bilancio e da tali attestazioni risultava una situazione debitoria fuori bilancio come da prospetto che segue:

 

SITUAZIONE DEBITORIA FUORI BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2013

 

Settore

Protocollo Nota

Causale

Importo

Finanziario

1301/15.01.2014

Consumi pregressi energia elettrica

 

298.355,00

Avvocatura

2235/22.01.2014

Debiti da sentenze esecutivi

 

157.685,00

 

Ditta Califano Rosario(anno 1997)

 

1.087.872,00

 

Sentenza Eredi Allerta

 

100.193,00

 

Sentenza Eredi Lavorante

 

303.750,00

 

Ditta DIPA

17.574,00

Servizi Sociali

1965/21.01.2014

Coop Koinè – Anno 2012

 

56.742,40

 

Coop. L’Abbraccio – anno 2012

 

41.412,80

 

Ditta I.Sa.Ma. – Anno 2012

 

21.679,24

 

Piccoli Discepoli della Croce – Anno 2012

 

 

9.200,00

 

TOTALE

 

 

2.094.463,44

 

Non è revocabile in dubbio, quindi, che la situazione debitoria fuori bilancio dell’Ente al 31 Dicembre 2013 – per come attestato dagli Uffici dell’Ente – era pari ad € 2.094.463,44 ed è altrettanto non contestabile che di tale situazione debitoria fuori bilancio nessuna somma è addebitabile alla gestione GAMBINO (da 01/07/2002 a 17.07.2009) fatta eccezione, probabilmente, per una parte della somma complessiva di € 157.685,00 derivante da cd. Sentenze esecutive.

Tale importo veniva acclarato anche dal Collegio dei Revisori dei Conti, con proprio verbale n. 47 del 10.02.2014 nel quale, a proposito della situazione debitoria di cui trattasi, affermava “ i debiti fuori bilancio (€ 2.094.463,44), fra i quali l’Ente nel piano ha incluso anche le passività potenzialmente rinvenienti dal contenzioso in corso, sono una concausa dello squilibrio , ma non certamente il fattore determinante dello stesso…(…)… che invece deriva da svalutazione di Residui Attivi del Titolo I° e Titolo III°, derivante dalle difficoltà di riscossione che l’Ente endemicamente non ha saputo risolvere (sic!!!!) …..(…)… e che ha dato origine all’accumularsi di Residui Attivi di dubbia esigibilità nei confronti di soggetti forse non adeguatamente perseguiti dal Concessionario della Riscossione…. (ndr. semplicemente motivazione PAZZESCA)”.

            E’ interessante far rilevare, peraltro, che nell’importo complessivo riferito ai debiti fuori bilancio pari ad € 2.094.463,44 è compresa pure la somma pari ad € 303.750,00 (i.e. Debito vs Eredi Lavorante) che è una passività potenziale considerato che, come attesta il Servizio Avvocatura nella nota prot. 2235 del 22.01.2014, per tale debito “ pende un giudizio in appello”.

Ad ogni modo questo importo, relativo alla situazione debitoria, è stato rilevato e codificato con il PRFP approvato e l’estinzione è stata prevista nei primi cinque anni dei dieci cui si riferisce il PRFP.

Consegue da tanto la “ falsità delle affermazioni riferite ad una grave situazione debitoria contratta e trasferita dall’Amministrazione Gambino”.

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            Tutto quanto esplicitato nella presente relazione, per come pedissequamente rilevato dagli atti ufficiali dell’Ente, dimostra incontrovertibilmente che la “ il PRFP è stato scientificamente voluto “ non per ragioni oggettive “ di squilibrio di competenza” o “perché l’Ente aveva una situazione grave di precarietà strutturale”, ma è stato voluto semplicemente perché l’Ente aveva, ed ha, una situazione deficitaria di cassa derivante da difficoltà di riscossione dei residui attivi cui era stata deputata, sin dal 2007, EQUITALIA SUD SPA che non ha proceduto, come da convenzione, all’efficace recupero coattivo degli stessi e senza che l’Ente, pur consapevole di questo ingiustificato ed ingiustificabile ritardo e omissione, procedesse ad alcuna azione di controllo e di contestazione nei confronti del Concessionario della Riscossione.

Anzi, e peraltro, le azioni ed i comportamenti omissivi del concessionario della Riscossione (i.e. EQUITALIA SUD SPA) sono stati, da un lato, irresponsabilmente tollerati attraverso la mancata attivazione – ancora ad oggi per quanto è dato sapere – di ogni azione (anche risarcitoria) nei confronti dello stesso, dall’altro lato, coperti e giustificati attraverso lo stralcio eccessivo e quasi totalitario dei residui attivi di riferimento (i.e. in riscossione tramite il concessionario) privi assolutamente dei requisiti giuridici e contabili per essere definiti “ di dubbia esigibilità” e finanche “insussistenti o inesigibili”.

            Si ribadisce, infatti, che all’atto dello stralcio effettuato – che ha poi determinato il disavanzo oggetto di ripiano del PRFP – i residui attivi parte corrente trasferiti al Conto del Patrimonio erano, in gran parte, detenuti ancora dal Concessionario della riscossione per l’esecuzione delle procedure coattive.

Con lo stralcio effettuato, invece, tali procedure esecutive sono state “interrotte” e non risulta che, ad oggi, l’Ente svolga un’efficace azione di recupero di tali crediti con grave nocumento per le casse comunali.

D’altra parte gravi “ ombre” caratterizzano l’azione dell’altro Concessionario della Riscossione (i.e. Area Riscossioni Spa), che ha affiancato dal 2012 EQUITALIA SUD SPA, considerato che per lo stesso non è dato sapere né l’effettiva azione di recupero sviluppata, né – soprattutto – quali residui attivi sta recuperando, né quali dovrebbe recuperare, né i costi sostenuti per esso dall’Ente visto che molte attività gli sono state conferite con atti monocratici del Responsabile del Settore Finanziario in deroga alle norme in vigore ed alle stesse condizioni e principi della gara ad evidenza pubblica, a valenza triennale, effettuata ed aggiudicata nell’anno 2012 solo per determinate attività di accertamento evasioni.

Sarebbe necessario un approfondito esame di tale rapporto esecutivo in atto al fine di verificare, da un lato la legittimità degli affidamenti in atto e, dall’altro lato, di evitare ritardi nella riscossione e costi che potrebbero superare gli stessi importi riscossi sussistendo comunque clausole convenzionali che comportano esborso di somme, a favore del concessionario, anche in caso di mancata riscossione.

La presente relazione è depositata al fine di avviare un compiuto approfondimento dei fatti esplicitati, per come rilevati per tabulas, sia in relazione alla validità del PRFP , sia in ordine alle attività da mettere in atto per conseguire i risultati di una efficace ed efficiente azione amministrativa a tutela degli interessi dell’Ente e dei cittadini amministrati.

Ovviamente dichiaro, sin da ora, la mia disponibilità ad essere ascoltato laddove ritenuto utile.

Alberico Gambino