Salerno: Confcommercio, sospesa procedura esecutiva immobiliare a danni debitore

Il brillante e significativo risultato è il frutto dell’attuazione del nuovo servizio messo a disposizione di Confcommercio per tutti coloro, privati ed aziende, che dovessero versare in stato di difficoltà e per i quali si è resa applicabile la procedura prevista per legge e definita “ crisi da sovraindebitamento” . Il Tribunale di Salerno, Volontaria Giurisdizione, dott. Ricciardi, con provvedimento del 29 giugno 2016 ha accolto il ricorso proposto dal debitore, attraverso l’Avv. Maddalena Gaeta e dal CTU Dott. Pierluigi Chiarito ed  ha sospeso la procedura esecutiva immobiliare nelle more della omologazione del piano di soluzione della crisi da sovraindebitamento, così come previsto dalla L. 3/2012.Con la L. 27 gennaio 2012, n. 3 è stato introdotto un nuovo meccanismo di estinzione delle obbligazioni del soggetto sovraindebitato, anche nella prospettiva di contribuire alla riduzione del contenzioso civile in materia di recupero crediti. Questa normativa si inserisce nella nuova “filosofia” di gestione della crisi di da sovraindebitamento delle persone fisiche, intese come privati, e delle piccole imprese che non sono soggette alle procedure concorsuali, ma anche dei liberi professionisti. Il ricorso può essere proposto anche per ridurre le esposizioni debitorie esistenti nei confronti di Equitalia e non solo nei confronti di banche e società finanziarie. Nel caso, un debitore esecutato nei confronti del quale la banca aveva avviato l’azione esecutiva immobiliare, pignorando l’abitazione e procedendo già alla fissazione delle vendite, ha adito il Tribunale di Salerno chiedendo, ai sensi della L. 3/2012, di superare la crisi da sovraindebitamento, incolpevole, attraverso un piano di rientro delle complessive esposizioni debitorie. In tal modo, il debitore ha manifestato la propria buona volontà di adempiere al debito contratto. È, così, stato predisposto il c.d. piano del consumatore che prevede il pagamento dilazionato delle somme dovute alla banca. Il Tribunale, accogliendo l’istanza di sospensione della procedura esecutiva in corso, ha disposto che, nelle more della omologazione, fissata per il giorno 12.09.2016, siano disposte tutte le attività di esecuzione forzata, inclusa la vendita all’asta dell’immobile pignorato, che era fissata per il prossimo 21 luglio 2016. Ciò in quanto la proposta di piano di rientro presentata al Tribunale appare seria e non meramente dilatoria. Il provvedimento rappresenta un vero successo in ambito giudiziario in termini di tutela del debitore. La l.3/2012, poco conosciuta e poco applicata fino ad ora, dunque, si rivela un utilissimo strumento per superare la crisi da sovra indebitamento di privati, nonché di piccole e medie imprese non assoggettabili al fallimento.