Il Lavoro agile (Smart working)

Daniele Imparato*

Il disegno di Legge 2233 incentiva il Lavoro a distanza legato sempre più ai risultati della prestazione lavorativa. Si potranno concordare, sempre dopo l’approvazione da parte del Parlamento del disegno di Legge, delle forme di Lavoro svincolate dal tempo e/o retribuzione oraria e dal luogo della prestazione. Si definisce come Lavoro agile “la prestazione resa dal lavoratore subordinato in parte all’interno ed in parte all’esterno dei locali aziendali, mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici e senza una postazione fissa”. La prestazione potrà essere svolta in posti ed in locali non predefiniti se sarà approvato dal Parlamento. Il datore di Lavoro avrà in ogni caso l’obbligo di garantire la salute e la sicurezza del lavoratore consegnando al dipendente un’informativa annuale nella quale saranno indicati i rischi legati allo svolgimento della prestazione fuori dai locali aziendali. Sarà allargata, nel Lavoro agile, l’infortunio per itinere. La forma del Lavoro agile dovrebbe essere scritta nella quale saranno definite le modalità d’esecuzione della prestazione fuori dall’azienda e saranno individuati i tempi di riposo del lavoratore. La durata potrà essere a termine o indeterminato. Il preavviso di recesso dal contratto non potrà essere inferiore ai 30 giorni. Il trattamento economico sarà stabilito dai contratti collettivi nazionali. Sarà un rapporto di Lavoro subordinato senza specificare la sede di Lavoro e di orario. L’innovazione tecnologica sta modificando, visto il disegno di Legge su narrato, la legislazione del Lavoro segno che i tempi sono cambiati e che lo stile del Lavoro sarà destinato ad un cambiamento totale entro il prossimo decennio.

 *consulente del lavoro