Malasanità e linee guida
Daniele Imparato*
La Legge 24 dell’8 marzo 2017 in G.U del 17 marzo 2017 della responsabilità sanitaria. Si riconoscono due tipi di responsabilità. La prima è la responsabilità contrattuale e la seconda è la responsabilità extracontrattuale. La responsabilità contrattuale prevede che la struttura sanitaria risponda sempre dell’errore medico. La responsabilità extracontrattuale è quando l’operatore sanitario ne risponde personalmente art 2043 del C.C. Chi esercita una professione sanitaria deve attenersi alle linee guida delle istituzioni pubbliche e private, dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche in mancanza alle buone pratiche clinico-assistenziali. Le linee guida del Ministero della Salute saranno disciplinate entro luglio 2017. Si inserisce nel codice penale il nuovo articolo 590-sexies che determina la colpa per morte e lesioni personali in ambito sanitario; In altre parole si applicano le pene previste del codice penale per condotta negligente ed imprudente (imperizie) del medico. Il medico, che adempirà alle linee guida riconosciute dalla comunità scientifica, non sarà punibile. Si contempla l’azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti del personale medico che, per dolo o colpa grave, si sia macchiato di un reato inerente la professione.
*consulente del lavoro