Roma: riunione Consiglio dei Ministri

Il Consiglio dei Ministri si è riunito  lunedì 2 ottobre 2017, alle ore 14.50 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Paolo Gentiloni. Segretario la Sottosegretaria alla Presidenza Maria Elena Boschi.

GIUSTIZIA PENALE

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato tre decreti legislativi in materia di giudizi d’impugnazione, di attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale e di rapporti giurisdizionali con autorità straniere.

Di seguito le principali previsioni dei decreti approvati.

1. Riforma del libro XI del Codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere (esame definitivo)

Il provvedimento riforma il libro XI del Codice di procedura penale, dedicato ai rapporti giurisdizionali con le autorità straniere e il cui complesso di norme è destinato a operare in via residuale, solo cioè dove non sia prevista una diversa regolamentazione discendente da accordi internazionali.
Il decreto legislativo opera modifiche alla normativa in materia di assistenza giudiziaria, ovvero la parte della cooperazione penale internazionale specificamente volta a disciplinare la raccolta della prova, in modo da superare i limiti dell’attuale sistema normativo e consentire di fronteggiare le nuove forme di criminalità, specie di quella organizzata, che hanno esteso il proprio raggio di azione oltre i confini dei singoli Stati. A questo scopo, in chiave di semplificazione, parallelamente alla regolamentazione dei rapporti con i Paesi membri dell’Unione europea, si introducono regole speciali per la cooperazione tra le autorità degli Stati che non fanno parte dell’Ue.

In particolare, il decreto statuisce espressamente il principio di prevalenza del diritto dell’Unione europea, delle convenzioni e del diritto internazionale generale, stabilendo, nell’ambito del codice di procedura civile, che la cooperazione in ambito euro-unitario è regolata dalle norme del Trattato dell’Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché dai singoli strumenti di attuazione dei medesimi Trattati, oltre che dalle convenzioni internazionali.

Nei rapporti con gli Stati membri dell’Unione europea, quindi, soltanto in assenza di strumenti di attuazione dei Trattati o quando questi lascino agli Stati membri margini per introdurre disposizioni più specifiche, troveranno applicazione le convenzioni internazionali e le norme di diritto internazionale generale e, in via residuale, le norme del codice di rito. Invece, nei rapporti con gli Stati che non siano membri dell’Unione europea, la cooperazione giudiziaria si dovrà svolgere nel rispetto delle convenzioni internazionali e delle norme di diritto internazionale generale e, in via residuale, nel rispetto delle disposizioni del libro XI del codice di procedura penale, con la precisazione che le richieste di cooperazione giudiziaria da esse regolate potranno essere rifiutate anche in difetto di adeguate “garanzie di reciprocità”.

In questo quadro, il decreto detta i principi generali del mutuo riconoscimento delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari tra Stati membri dell’Unione europea e modifica la disciplina in materia di estradizioni, domande di assistenza giudiziaria internazionali, effetti delle sentenze penali straniere, esecuzione all’estero delle sentenze penali italiane e di altri rapporti con le autorità straniere, relativi all’amministrazione della giustizia in materia penale.

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2. Disposizioni di attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale (esame preliminare)

Il decreto legislativo attua la delega contenuta nella legge 23 giugno 2017, n.103, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario”, con specifico riferimento al comma 85, lettera q), dell’articolo 1.

In particolare, il Governo – secondo i princìpi e criteri direttivi previsti dal citato comma 85 – è delegato alla riforma dell’ordinamento penitenziario. In tale ambito, tra i criteri direttivi è contemplata l’attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell’effettività della funzione rieducativa della pena, presupposto indispensabile perché l’intero ordinamento penitenziario sia pienamente conforme ai princìpi costituzionali, attraverso l’inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale.

In questa prospettiva il provvedimento introduce norme volte all’attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale, attraverso l’inserimento nel Codice penale delle fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale, quali la vita e la protezione della comunità civile.

In tal modo, si consente di dare avvio a un processo virtuoso che freni la proliferazione della legislazione penale, rimetta al centro del sistema il codice penale e ponga le basi di un più ragionevole rapporto fra il rilievo del bene tutelato e la corrispettiva sanzione penale.

Sul piano generale, va peraltro evidenziato che il decreto non interviene, operando una trasposizione dalla legge speciale al codice penale della relativa fattispecie incriminatrice, nei casi in cui sussista una forte interrelazione dei singoli precetti penali con la disciplina di base che già li contiene, come ad esempio nel caso delle disposizioni penali in materia di sicurezza nella circolazione stradale, ancorché le stesse siano comunque preposte alla tutela della vita e dell’incolumità personale.

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3. Disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione (esame preliminare)

Il decreto è finalizzato all’attuazione della delega contenuta nell’articolo 1, commi 82, 83 e 84 lettere f), g), h), i), l), e m) della legge 23 giugno 2017, n. 103, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario” per la riforma della disciplina processuale penale in materia di giudizi di impugnazione

L’intervento normativo s’inserisce nel più ampio programma sotteso alla riforma, volto alla semplificazione e velocizzazione dei processi, in modo da garantire l’attuazione del principio della ragionevole durata del processo. Esso mira dunque alla deflazione del carico giudiziario, mediante la semplificazione dei procedimenti di appello e di cassazione. In tale ottica, i principi di delega orientano alla modifica del procedimento davanti al giudice di pace, all’individuazione degli uffici del pubblico ministero legittimati a proporre appello, alla riduzione dei casi di appello e alla limitazione dell’appello incidentale al solo imputato.

In particolare, il decreto interviene quindi sul sistema delle impugnazioni, limitando i poteri di appello sia del pubblico ministero che dell’imputato, con l’intento di circoscrivere il potere d’impugnazione nei limiti in cui le pretese delle parti, legate all’esercizio dell’azione penale per il pubblico ministero e al diritto di difesa per l’imputato, risultino soddisfatte.

In particolare, si riduce la legittimazione all’impugnazione di merito: al pubblico ministero è precluso l’appello delle sentenze di condanna, ossia delle sentenze che hanno riconosciuto la fondatezza della pretesa punitiva, salvo alcuni specifici casi (ad esempio, sentenza di condanna che modifica il titolo del reato o che esclude l’esistenza di aggravanti ad effetto speciale); all’imputato, specularmente, è precluso l’appello delle sentenze di proscioglimento pronunciate con le più ampie formule liberatorie, ossia perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso.

Vengono poi novellate le disposizioni del codice di procedura penale anche in materia di appello incidentale ed è data attuazione alla riforma della disciplina delle impugnazioni con riferimento ai procedimenti aventi ad oggetto reati di competenza del giudice di pace.

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RIFORMA DELLA PRODUZIONE AUDIOVISIVA

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini, ha approvato, in esame preliminare, tre decreti legislativi che, in attuazione delle deleghe previste dalla legge sulla “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo” (legge 14 novembre 2016, n. 220), riformano in modo organico il settore della produzione audiovisiva, introducendo nuove norme sul lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo, sulla tutela del pubblico non adulto e sulla promozione delle opere italiane ed europee.

Di seguito le principali previsioni dei decreti approvati.

1. Disposizioni in materia di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo, a norma dell’articolo 35 della legge 14 novembre 2016, n. 220

Il decreto introduce norme che, in coerenza con il “Jobs Act”, perfezionano la disciplina del rapporto di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo, prevedendo anche la definizione delle professioni.

Le nuove norme:

  • a) aggiungono la produzione di opere audiovisive nei settori che beneficiano di deroghe al numero massimo di contratti a tempo determinato;
  • b) riconoscono le specificità del settore cinema e audiovisivo ai fini dell’apprendistato professionalizzante;
  • c) prevedono una intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per definire la classificazione nazionale delle professioni artistiche e tecniche nel settore.

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2. Riforma delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, a norma dell’articolo 34 della legge 14 novembre 2016, n.220

Il decreto mira alla razionalizzazione delle disposizioni legislative di disciplina degli strumenti e delle procedure in materia di promozione delle opere italiane ed europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, sulla base di alcuni specifici criteri:

  • a) introdurre procedure più trasparenti ed efficaci in materia di obblighi di investimento e programmazione di opere italiane ed europee;
  • b) adeguarsi ai principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficacia, in modo da definire con maggiore coerenza e certezza il sistema delle regole e l’ambito soggettivo di applicazione;
  • c) rafforzare un sistema in cui i meccanismi di mercato siano più funzionali a una maggiore concorrenza, a una maggiore pluralità di possibili linee editoriali e a meccanismi di formazione ed equa distribuzione del valore dei diritti di sfruttamento delle opere;
  • d) prevedere in particolare la riformulazione delle modalità di applicazione di tali regole ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta;
  • e) provvedere alla riformulazione della definizione di «produttore indipendente», nonché delle altre definizioni che attengono direttamente alle questioni, alle tematiche e ai profili inerenti la promozione delle opere europee ed italiane;
  • f) prevedere un adeguato sistema di verifica, di controllo, di valutazione dell’efficacia e un appropriato sistema sanzionatorio.

Il testo realizza una profonda revisione dell’assetto attuale e rende più efficace anche il regime sanzionatorio.

In particolare, riguardo agli obblighi di programmazione dei fornitori di servizi di media audiovisivi-lineari, è definita, dal 2019, una quota generale di riserva prevista per le opere europee pari al 55% per tutti gli operatori (quota elevata al 60% a partire dal 2020).

È prevista, inoltre, sempre a partire dal 2019, una sotto-quota di diffusione riservata alle opere di espressione originale italiana pari alla metà per la concessionaria del servizio pubblico e a un terzo per tutti gli altri operatori.

Inoltre, per quanto riguarda gli obblighi d’investimento dei fornitori di servizi di media audiovisivi-lineari, si conferma la base degli introiti netti annui per il calcolo degli investimenti richiesti e si prevedono le modalità contrattuali di assolvimento degli obblighi. Per le emittenti commerciali la quota di investimento in opere europee sarà di almeno il 12,5% nel 2019 e del 15% a partire dal 2020, di cui almeno i cinque sesti per opere prodotte da produttori indipendenti. All’interno di tale quota, le suddette emittenti riservano ogni anno alle opere cinematografiche di espressione originale italiana una sotto-quota non inferiore al 3,5% dei propri introiti netti annui nel 2018, del 4% nel 2019 e del 4,5% a partire dal 2020.

Per quanto riguarda la concessionaria del servizio pubblico, la quota di riserva per l’investimento in opere europee è pari, nel 2019, ad almeno il 18,5%, e nel 2020 ad almeno il 20%, dei ricavi complessivi annui derivanti dal canone, nonché dei ricavi pubblicitari connessi alla stessa (al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione indipendenti e della vendita di beni e servizi), di cui almeno i cinque sesti per opere prodotte da produttori indipendenti. All’interno di tale quota, le suddette emittenti riservano ogni anno alle opere cinematografiche di espressione originale italiana una sotto-quota non inferiore al 4% dei propri ricavi complessivi annui nel 2018, del 4,5% nel 2019 e del 5% a partire dal 2020.

Il decreto introduce anche, in anticipo rispetto alla normativa europea in corso di approvazione, obblighi di programmazione e di investimento per i fornitori di servizi media audiovisivi a richiesta, cosiddetti Over-The-Top(OTT).

Crescono infine le sanzioni (oggi da 10.000 a 250.000 euro), che salgono da 100.000 a 5.000.000 di euro ovvero sino al 2 per cento del fatturato, quando il valore di tale percentuale è superiore all’importo di 5.000.000 di euro.

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3. Riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo, a norma dell’articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220

Il decreto delinea un nuovo sistema di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive, ispirandosi ai princìpi di libertà e di responsabilità, tanto degli imprenditori del settore cinematografico e audiovisivo, quanto dei principali agenti educativi, tra i quali in primo luogo la famiglia, e sostituisce le procedure attualmente vigenti relative al “nulla osta” alla proiezione in pubblico dei film rilasciato dalla Direzione generale per il Cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Il nuovo sistema è caratterizzato da tre principali innovazioni:

  • a) è abolita la possibilità di vera e propria censura dell’opera. Non è infatti più previsto il divieto assoluto di uscita in sala di un opera, né l’uscita condizionata a tagli o modifiche della pellicola;
  • b) è definito un sistema di classificazione più flessibile, maggiormente conforme alle diverse tipologie di opere e coerente con il generale allargamento del pubblico in sala, che comprende oggi anche bambini molto piccoli;
  • c) si introduce il principio di responsabilizzazione degli operatori cinematografici, che sono chiamati a individuare la corretta classificazione dell’opera in base alla fascia d’età del pubblico destinatario e a sottoporla alla validazione di un apposito organismo di verifica, la Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche, che va a sostituire le attuali sette Commissioni per la revisione cinematografica.

Il decreto, inoltre, prevede l’adozione di un apposito regolamento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con il quale è disciplinata la classificazione delle opere audiovisive destinate al web e dei videogiochi, al fine di assicurare, anche per tali opere, il giusto e equilibrato bilanciamento tra la tutela dei minori e la libertà di manifestazione del pensiero e dell’espressione artistica.

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TUTELA CONSOLARE DEI CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA

Attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015 sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell’Unione non rappresentati nei Paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Angelino Alfano, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge di delegazione europea 2015 (legge 12 agosto 2016, n. 170) recepisce la direttiva europea sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell’Unione non rappresentati nei Paesi terzi (direttiva (UE) 2015/637).

In particolare, il decreto introduce, fra le funzioni fondamentali dell’ufficio consolare, la tutela dei cittadini europei e dei loro familiari anche se non cittadini dell’Unione europea, nel rispetto delle disposizioni internazionali, europee e nazionali e attraverso la cooperazione, lo scambio di informazioni e altre forme di coordinamento con la delegazione dell’Unione europea e con le rappresentanze diplomatiche e consolari degli altri Stati membri dell’Unione.

Inoltre, il testo definisce il concetto di “cittadino europeo non rappresentato”; stabilisce le condizioni alle quali l’ufficio consolare fornisce tutela ai cittadini europei non rappresentati e ai loro familiari, le modalità per dimostrare lo status di cittadino europeo e di familiare e le verifiche che l’autorità consolare può fare per comprovare il possesso di tale status; prevede il trasferimento delle domande di tutela allo Stato di cittadinanza e contiene un elenco non esaustivo delle situazioni in cui si può chiedere tutela consolare.

Infine, il decreto disciplina la pianificazione di emergenza locale e la cooperazione al verificarsi di una situazione di crisi, finalizzata a garantire un’assistenza efficace dei cittadini italiani e di quelli europei non rappresentati.

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STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Gian Luca Galletti, ha approvato la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile. Il documento, frutto di un lungo processo di consultazione e di lavoro condiviso con le amministrazioni centrali, le Regioni, la società civile, il mondo della ricerca e della conoscenza, intende offrire un quadro di riferimento comune al Paese su una visione di sviluppo orientata alla sostenibilità. Individua per questo cinque aree di intervento: Persone, Pianeta, Prosperità, Pace, Partnership.

La Strategia prende le mosse dall’aggiornamento della precedente “Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia 2002-2010″, ma ne amplia la prospettiva, facendo proprio il messaggio e i contenuti dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata nel 2015 alle Nazioni Unite a livello di Capi di Stato e di Governo, in linea con l’Accordo raggiunto nel 2015 in occasione della “Conferenza delle Parti” di Parigi sul contrasto ai cambiamenti climatici.

L’approvazione della Strategia rappresenta il primo passo per declinare e calibrare gli obiettivi dell’Agenda 2030 nell’ambito della propria programmazione economica, sociale e ambientale. A questa approvazione seguirà una seconda fase, coordinata dalla Presidenza del Consiglio, per la definizione e quantificazione degli obiettivi da associare agli obiettivi di sviluppo sostenibile che la Strategia stabilisce, nonché l’individuazione di metodi condivisi per il loro monitoraggio e per la valutazione del contributo delle politiche attuali e future al loro raggiungimento.

 PERSONALE SCOLASTICO

Autorizzazione all’assunzione di personale a tempo indeterminato (decreto del Presidente della Repubblica)

Il Consiglio dei Ministri ha approvato l’autorizzazione ad assumere, a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, 103 unità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per le esigenze delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

DIRITTI E INTEGRAZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e dell’integrazione delle persone con disabilità, a norma dell’articolo 3, comma 5, lettera b) della legge 3 marzo 2009, n. 18 (decreto del Presidente della Repubblica – esame definitivo)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, ha approvato, in esame definitivo, il “Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e dell’integrazione delle persone con disabilità” predisposto dall’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, che ha ricevuto il parere favorevole della Conferenza unificata.

 FABBISOGNI STANDARD

Aggiornamento a metodologia invariata dei fabbisogni standard dei Comuni per il 2018 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – esame preliminare)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha approvato l’adozione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei nuovi coefficienti di riparto complessivo dei fabbisogni standard dei Comuni per il 2018, relativi alle funzioni di istruzione pubblica, gestione del territorio e dell’ambiente-smaltimento rifiuti, amministrazione e controllo, polizia locale, viabilità e territorio, trasporto pubblico locale, servizi di asili nido e altri servizi sociali. Sul testo, approvato in esame preliminare, dovrà essere sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

INTERVENTO IN GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha deliberato di intervenire nei giudizi di legittimità costituzionale promossi dalle Regioni Lombardia, Veneto, Calabria, Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Puglia, Valle d’Aosta, Sardegna e dalle Province autonome di Trento e Bolzano avverso taluni articoli del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n.114.

 NOMINE

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Pier Carlo Padoan, acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata, il conferimento dell’incarico di Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli al dott. Giovanni KESSLER.