Regione Campania: approvato regolamento Distretti rurali e agroalimentari di qualità
La Regione Campania ha approvato, con delibera di Giunta, il Regolamento di attuazione della legge regionale n. 20 dell’8 agosto 2014 per il riconoscimento e la costituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità.
“Con questo Regolamento – dichiara Franco Alfieri, capo della segreteria del Presidente De Luca – mettiamo a disposizione dei sistemi locali, segnatamente delle piccole e medie imprese, strumenti più incisivi per potenziare il contesto in cui operano e rafforzare la propria competitività. L’obiettivo è dare slancio allo sviluppo dei territori e dell’agroalimentare, punta di diamante della nostra economia”.
“I distretti – sottolinea Alfieri – consentiranno all’amministrazione regionale una programmazione più efficace di azioni che migliorino la competitività di uno specifico comparto dell’agroalimentare o di un territorio nel suo complesso. In pratica, sarà possibile implementare politiche ancora più incisive anche in vista della programmazione 2021-2027 dei Fondi Strutturali per lo sviluppo rurale, che vede la Regione Campania già al lavoro”.
Per distretti rurali (DIR) si intendono “sistemi produttivi locali caratterizzati da un’identità storica e territoriale omogenea che deriva dall’integrazione fra attività agricole e altre attività locali nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità e coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali”.
I distretti agroalimentari di qualità (DAQ) sono, invece, “sistemi produttivi locali caratterizzati da una significativa presenza economica e da una interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale oppure da produzioni tradizionali o tipiche”.
Il Regolamento regionale – costituito da 15 articoli – individua i requisiti necessari per il riconoscimento dei distretti rurali e agroalimentari dì qualità e definisce il procedimento di riconoscimento di un distretto, che si articola in tre fasi distinte: individuazione, costituzione e definizione della forma giuridica e riconoscimento vero e proprio, che avverrà con delibera di Giunta regionale dopo l’attività istruttoria posta in essere dagli uffici dell’assessorato all’Agricoltura.
In particolare, il Regolamento affida la proposta di individuazione di un distretto ad un Comitato promotore rappresentativo del tessuto socio-economico territoriale e della filiera di riferimento e la cui componente privata è maggioritaria rispetto alla componente pubblica.
Possono far parte del Comitato promotore: le imprese agricole ed agroalimentari, in forma singola o associata, che operano nel territorio interessato, i consorzi di tutela delle produzioni agroalimentari certificate, le reti e i consorzi di imprese anche non agricoli ed agroalimentari; le associazioni di categoria e dei consumatori e organizzazioni sindacali e della cooperazione almeno di rilevanza regionale; i soggetti pubblici.
Per i soli distretti rurali sono ammesse, come aderenti, anche imprese locali attive in altri settori, sempre che il distretto proposto preveda un sistema di relazioni sinergico tra comparti diversi.
Infine il Regolamento prescrive, fra l’altro, le modalità minime di funzionamento del distretto e i suoi organi (assemblea dei soci, consiglio direttivo, presidente, tavolo di consultazione ed organo di controllo) e gli elementi minimi da prevedere nel regolamento di funzionamento del distretto, oltre a disciplinare il rapporto fra distretti e amministrazione regionale.