Napoli: ASL NA1, a rischio servizio ambulanze? Heart Life salta appalto a Latina, Consiglio di Stato dà ragione a Croce Bianca
Con la sentenza n. 3534 del 2021, la III Sezione del Consiglio di Stato, in data 06.05.2021, ha sancito l’illegittimità dell’ammissione della Heart Life ad una procedura ad evidenza pubblica bandita dalla Azienda USL di Latina per la produzione di documentazione falsa in gara.
Con riferimento a due medici da poco appartenenti alla sua squadra, la Heart Life Croce Amica S.r.l. aveva affermato in gara che in alcuni giorni del mese di febbraio del 2019 i predetti sanitari avevano preso parte a corsi di aggiornamento e di specializzazione. L’appellante Croce Bianca Latina aveva, però, documentalmente provato in giudizio che tale circostanza era falsa e lo aveva potuto provare semplicemente perché nel febbraio 2019 i due medici in questione erano alle dipendenze proprio dell’appellante.
Infatti, i due medici in questione nelle date indicate nei corsi di formazione falsi prodotti in gara dalla Heart Life Croce Amica, erano in servizio per conto della Croce Bianca Latina , laddove addirittura uno dei due medici in servizio costatava anche il decesso di un paziente durante lo svolgimento del servizio di emergenza 118.
Pertanto, gli attestati di formazione prodotti dalla Heart Life sono falsi così come stabilito dalla sentenza del consiglio di stato.
Orbene, in base a quanto disposto dal più volte citato 6° comma dell’art. 80 del c.c.p., in combinato disposto con la lett. c-bis del comma 5 dell’art. 80 del medesimo c.c.p., una circostanza di tale gravità avrebbe necessariamente dovuto essere oggetto di specifica comunicazione da parte dell’aggiudicataria a favore della stazione appaltante in quanto potenzialmente idonea a rappresentare un grave illecito professionale (C.d.S., Sez. III, sent. n. 6530 del 26.10.2020: “E’, invero, ius recptum, in giurisprudenza il principio – declinato in diretta coerenza con l’obbligo di mantenere i requisiti per tutta la durata del procedimento e successivamente alla sua conclusione (cons. St., VI, 25 settembre 2017, n. 4470) – secondo cui sussiste, in capo ai partecipanti alla procedure d’appalto della Pubblica amministrazione, l’obbligo di comunicare a quest’ultima, nel corso della gara, tutte le vicende, anche sopravvenute, attinenti allo svolgimento della propria attività professionale, al fine di consentire alla stazione appaltante di valutare l’eventuale incidenza di tali precedenti sulla reale affidabilità, morale e professionale, dei concorrenti (cfr ex multis, Cons St. 16 dicembre 2019, n. 8514; Cons. St., III, 13 giugno 2018, n. 3628”).
Dal 1° luglio dovrebbe partire il servizio ambulanza dell’ASL Napoli 1 con la stessa ditta che avuto questo giudizio sfavorevole dal Consiglio di stato, come si risolverà la problematica?.