Salerno: fuochi pirotecnici, vietata accensione, ordinanza comunale

Salerno: fuochi pirotecnici, vietata accensione, ordinanza comunale

Premesso:

che l’attività abituale di accensione fuochi pirotecnici e petardi per festeggiare l’arrivo del nuovo anno e l’Epifania, unitamente al rumore provocato dalle relative deflagrazioni, ove esercitata in modo incontrollato e senza precauzioni, può essere causa di pericoli e danni a persone, animali, cose e all’ambiente;

– che tale descritta attività è solita essere praticata anche nelle giornate precedenti e successive a quelle del 31 Dicembre, nonché dell’1 e del 6 Gennaio,

Considerata necessaria l’esigenza di evitare quanto conseguito dalla detta abituale attività, anche e soprattutto ai sensi e per gli effetti dell’art. 659 del codice penale, ai fini di tutelare la tranquillità e il riposo dei residenti, l’integrità psicofisica dei soggetti deboli quali bambini, persone anziane, ammalati, degenti presso gli ospedali, nonché il benessere degli animali;

Viste le disposizioni di seguito riportate:

art. 57 del T.U.L.P.S.;

legge n. 689/81 e successive modificazioni;

D.M. 05/08/2008 emanato dal Ministro dell’interno;

D.lgs n. 58 del 04 Aprile 2010, rubricato “Attuazione della Direttiva 2007/23/CE relativa all’ammissione sul mercato di prodotti pirotecnici” per le parti ancora in vigore ed il D.lgs n. 123 del 29/07/2015, attuazione della direttiva 2013/2029/UE, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alla messa a disposizione sul mercato dì articoli pirotecnici;

art. 7 bis del T.U.E.L., approvato con D.lgs n. 267/2000, secondo cui, salvo diversa disposizione di Iegge, le violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco comportano l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (euro venticinque/00) ad € 500,00 (euro cinquecento/00).

O R D I N A

il divieto assoluto, nel periodo del 31 Dicembre 2021 al giorno 07 Gennaio 2022, su tutto il territorio comunale, in luoghi sia pubblici che privati, accensione, lancio e sparo di fuochi di artificio, mortaretti, petardi, bombette e articoli pirotecnici similari, fatto salvo gli utilizzi autorizzati ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti. Limitatamente agli articoli pirotecnici di libero commercio, è consentito l’uso unicamente in zone isolate e comunque a debita distanza da persone e animali, fermo restante il divieto all’interno ed in prossimità di scuole, ospedali, uffici pubblici, luoghi di pubblico e in tutte le vie e/o piazze.

D I S P O N E

la trasmissione del presente procedimento alla Prefettura — Ufficio Territoriale di Governo di Salerno, nonché al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, al Comando Provincia le della Guardia di Finanza ed alla Polizia Municipale.

La violazione alla presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 7 bis del D.lgs 267/2000, con importo compreso tra da € 25,00 (euro venticinque/00) ad € 500,00 (euro cinquecento/00), il sequestro del materiale utilizzato o illecitamente detenuto e successiva confisca ai sensi dell’art. 13 e 20 della legge n. 68a/g1 e ss.mm.ii., fatte salve ulteriori sanzioni amministrative e/o penali previste per legge.

M A N D A

All’Ufficio Comunicazioni del Comune, affinché provveda alla massima diffusione del presente provvedimento ed alla pubblicazione sul sito web istituzionale, nonché al Comando di Polizia Municipale e a tutte le forze dell’Ordine, affinché provvedano al controllo ed alla esecuzione della presente Ordinanza.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro 60 gg. dalla pubblicazione o, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla Pubblicazione.

Il Sindaco

Vincenzo Napoli