Lazio: Codacons, vittoria a Tar, studenti privatisti ammessi a sostenere esami maturità presso Scuole Paritarie da loro scelte
Con una sentenza emessa oggi la sezione III bis del TAR Lazio (Pres. Giuseppe Sapone, Relatore Raffaele Tuccillo) ha ribadito il diritto dei privatisti di studiare e sostenere gli esami nelle scuole di loro scelta, senza alcuna distinzione tra scuole paritarie e scuole statali.
Una tesi sostenuta dal Codacons e dallo Studio Rienzi, promotori di una serie di ricorsi dinanzi al Tar a tutela degli studenti privatisti cui era stata negata dal Miur la possibilità di sostenere gli esami di Stato presso le scuole paritarie dagli stessi prescelte.
Nelle motivazione della sentenza del Tar si legge:
“Ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 62 del 2017, rubricato Ammissione dei candidati esterni, “I candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato all’Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, il quale provvede ad assegnare i candidati medesimi, distribuendoli in modo uniforme sul territorio, agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell’indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al superamento dell’ambito organizzativo regionale devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dall’Ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati di cui all’articolo 16, comma 4…”
Nel caso di specie, non risulta essere rispettata la citata procedura e, in ogni caso, l’amministrazione non ha motivato o specificato le ragioni in base alle quali non è stato assegnato il ricorrente nella sede dallo stesso indicata. Ne discende l’accoglimento del ricorso per difetto di motivazione e l’annullamento degli atti impugnati”.