Salerno: Fusandola, richiesta intervento Ministro Interno, scioglimento Consiglio comunale e rimozione amministratori.

Salerno: Fusandola, richiesta intervento Ministro Interno, scioglimento Consiglio comunale e rimozione amministratori.

I cittadini salernitani hanno richiesto al Ministro dell’Interno lo scioglimento del consiglio comunale e la rimozione di
amministratori inadempienti, in riferimento alla omissione delle azioni necessarie previste in materia di protezione civile
a causa della deviazione illecita del Torrente Fusandola.
CONSIDERATO:
che a seguito di diffide di cittadini, di associazioni e di una interrogazione parlamentare sono stati comunicati al Comune
di Salerno, ben 3 provvedimenti da parte del Ministero dell’Ambiente e della Transizione ecologica, che invitano il
Comune a dare esecuzione alla detta sentenza del Gip del tribunale di Salerno; che nonostante il lungo tempo decorso, non risultano adottati i necessari provvedimenti da parte del Comune di Salerno, anche ai sensi della normativa sulla Protezione Civile, per tutelare l’integrità della vita, gli insediamenti e l’ambiente, dal pericolo di esondazione nel centro storico cittadino (cfr. sentenza del Gip di Salerno del 15 aprile 2021);
che gli organi comunali competenti, a distanza di due anni sono RIMASTI INERTI sia nel dare esecuzione alla detta sentenza e sia nell’ottemperare agli inviti ministeriali ripristinatori dello stato dei luoghi;
1- SULLA RICHIESTA DI SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SALERNO:
SI EVIDENZIA E SOTTOLINEA L’OMISSIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN MATERIA DI
PROTEZIONE CIVILE EX D.LGS N.1/2018.
INFATTI, il piano comunale di protezione civile è un obbligo dei Comuni e deve essere approvato e AGGIORNATO CON
DELIBERAZIONE CONSILIARE.
In particolare l’art. 12 del Codice della Protezione civile (d.lgs n. 1/2018) prevede : che lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni; l’art. 12 del codice d.lgs n. 1/2018 prevede espressamente che
“Il comune approva con deliberazione consiliare il piano di protezione civile comunale [o di ambito], redatto secondo
criteri e modalità da definire con direttive adottate ai sensi dell’articolo 15 e con gli indirizzi regionali di cui all’articolo
11, comma 1, lettera b); la deliberazione disciplina, altresì, meccanismi e procedure per la revisione periodica e
l’aggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura
amministrativa, nonché le modalità di diffusione ai cittadini“.
IL CONSIGLIO COMUNALE HA ALTRESI’ VIOLATO LA DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI DEL 30 APRILE 2021 “INDIRIZZI DI PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DELLA PROTEZIONE
CIVILE”.
È stato violato dal Comune anche l’art. 7 della legge regionale campana n. 12/2017, il quale dispone che:
1. I Comuni, nell’ambito del proprio territorio, esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi ad essi attribuiti dalla
legge e provvedono:
a) alla rilevazione, alla raccolta, alla elaborazione ed all’aggiornamento dei dati interessanti la protezione civile;
b) alla predisposizione ed all’attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani comunali e intercomunali di
emergenza che devono provvedere anche all’approntamento di aree e strutture attrezzate per far fronte a eventuali
situazioni di crisi e di emergenza;
c) d) alla informazione della popolazione sulle situazioni di pericolo e sui rischi presenti sul territorio;
Pertanto, il piano di protezione civile del 2016 del Comune di Salerno, non è stato né aggiornato in riferimento alla sentenza del Gip, relativo al pericolo di esondazione del torrente Fusandola, nel centro storico, né in riferimento al detto DPCM 30 aprile 2021.
In particolare, il consiglio comunale, nonostante abbia contezza della sentenza del Gip del Tribunale di Salerno è
venuto meno ai suoi obblighi in materia di protezione civile omettendo l’aggiornamento del piano di protezione civile, che
risale all’anno 2016, senza tener conto del rischio idraulico e del relativo scenario di pericolosità derivante della deviazione del Fusandola e omettendo di porre in essere le iniziative di prevenzione dei rischi, obbligo previsto dal codice della protezione civile.
2- IN RIFERIMENTO ALLA RICHIESTA DI RIMOZIONE DEGLI AMMINISTRATORI EX ART. 142 D.LGS N. 267/2000, SI RAPPRESENTA QUANTO SEGUE.
Il Sindaco, titolare di poteri di ordinanza contingibile ed urgente, nonché capo della protezione civile, non ha mai
adottato alcun provvedimento ex artt. 50-54 del Tuel.
“Il potere del Sindaco di adottare, ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000, provvedimenti contingibili e urgenti, può essere esercitato non soltanto a fronte di un pericolo reale, ma anche nel caso di una situazione di rischio potenziale, onde prevenire la probabilità che accada un evento dannoso”.
(T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 10/12/2018, n. 1194) “Nel caso di eventi o calamità naturali che si sviluppino
progressivamente, il giudizio di prevedibilità dell’evento dannoso – necessario perché possa ritenersi integrato
l’elemento soggettivo del reato sia nel caso di colpa generica che in quello di colpa specifica – va compiuto non solo tenendo conto della natura e delle dimensioni di eventi analoghi storicamente già verificatisi, ma valutando, anche sulla base di leggi scientifiche, la possibilità che questi eventi si presentino in futuro con dimensioni e caratteristiche più gravi o addirittura catastrofiche. (Fattispecie in tema di responsabilità di un Sindaco per omicidio colposo plurimo,
verificatosi a causa di un disastro naturale in zona qualificata dalla protezione civile ad “alto rischio” di frane e valanghe)”. (Cassazione penale, sez. IV, 12/03/2010, n. 16761).
NEL CASO SPECIFICO DEL TORRENTE FUSANDOLA, COME BEN A CONOSCENZA DEGLI ORGANI COMUNALI E DELLA CITTADINANZA, NELL’OTTOBRE DEL 1954 IL DETTO TORRENTE CAUSO’ LA MORTE DI OLTRE 100 PERSONE NEL COMUNE DI SALERNO (ALLUVIONE DI SALERNO DEL 25-26 OTTOBRE 1954).
CHE, SOTTO ALTRO ASPETTO, RISULTA VIOLATA ANCHE LA NORMATIVA IN MATERIA DI DIFFUSIONE
E PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI AMBIENTALI DI CUI AL D.LGS N. 195/2005 E D.LGS N.
33/2013
In particolare, l’art. 40 del d.lgs n. 33/2013 dispone che “Le amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità  a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché’ le relazioni di cui all’articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all’interno di un’apposita sezione detta «Informazioni ambientali».
Ancora, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs n. 195/2005 è previsto che “5. In caso di minaccia imminente per la salute umana e per l’ambiente, CAUSATA DA ATTIVITA’ UMANE o dovuta a cause naturali, le autorità pubbliche, nell’ambito dell’espletamento delle attività di protezione civile previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia, DIFFONDONO SENZA INDUGIO le informazioni detenute che
permettono, a chiunque possa esserne colpito, di adottare misure atte a prevenire o alleviare i danni derivanti da tale minaccia.
La contestata omissione nei confronti degli organi comunali competenti, in primis del Sindaco, dell’Assessore alla Trasparenza del responsabile della trasparenza e di tutti gli organi competenti, è ancor più grave trattandosi di un accertamento giurisdizionale.
L’Assessore alla trasparenza non ha mai ordinato la pubblicazione della sentenza del Gip, per l’attuazione della
normativa in materia della diffusione delle informazioni ambientali, riguardanti le criticità della deviazione del
torrente Fusandola.
Gli Assessori all’urbanistica, alle opere pubbliche e all’ambiente non hanno mai attivato procedimenti e/o azioni
per prevenire i rischi derivanti dalla deviazione del Fusandola.
I CITTADINI SALERNITANI PERTANTO CHIEDONO UN INTERVENTO IMMEDIATO DEL MINISTRO
DELL’INTERNO.

Cesare Guarini , Oreste Agosto