Scuola: Sostegno Estero, altra vittoria a Tar Lazio su riconoscimento titolo

Scuola: Sostegno Estero, altra vittoria a Tar Lazio su riconoscimento titolo

Sostegno Estero: Tar Lazio sospende diniego riconoscimento, esclusione da immissione in ruolo Usr Sardegna e revoca contratto a tempo indeterminato ex art.59 co.4 d.l.73/2021: Mim non ha adeguatamente valutato documentazione completa su iter formativo estero, piano analitico del corso, esperienza maturata

 Di particolare interesse l’ordinanza n°113 di oggi 13 gennaio 2025 del TAR Lazio-Roma in sez. IV BIS presieduta dalla Dott.ssa Biancofiore che, in accoglimento della istanza cautelare ex art 55 cpa nel ricorso patrocinato dall’Avv. Maurizio Danza Prof. Diritto della Comunità Europea della Università Teseo,  in applicazione dei principi della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze n° 19,20,22 del 29 dicembre 2022, ha sospeso il decreto di diniego del Ministero Istruzione della istanza di riconoscimento del titolo romeno di specializzazione sul sostegno conseguito presso L’UNIVERSITÀ DIMITRIE CANTEMIR, nonchè l’annullamento dell’individuazione della docente tra gli immessi in ruolo e il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato sul sostegno stipulato ai sensi dell’art.59 co.4 del d.l. n°73/2021.

Nel caso di specie la docente già immessa in ruolo e difesa dall’Avv. Maurizio Danza del Foro di Roma adiva il Tar Lazio per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

1)del decreto del MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO , nella parte in cui reca il rigetto della istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sostegno conseguito all’estero per la classe di concorso ADSS, emanato in adempimento alla sentenza del TAR LAZIO Sezione Quarta Bis, intervenuta a seguito di ricorso per silenzio inadempimento;

2) del decreto della USR Sardegna -AT Cagliari di annullamento, dell’individuazione con riserva della proposta di stipula del contratto a tempo determinato di cui all’art. 59 co. 4, D.L. 73/2021, per la docente per la classe di concorso ADSS – Sostegno scuola sec. II °grado;

3) della disposizione del Dirigente scolastico di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato stipulato con riserva ai sensi dell’art. 59 co. 4 del DL 73/2021, con la docente, nella parte in cui è emanato “per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione del decreto della USR Sardegna -AT Cagliari

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Scolastico per la Sardegna -AT Cagliari e di Ministero dell’Istruzione e del Merito

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Considerato che ad un primo e sommario esame proprio della fase cautelare:

-l’Amministrazione non sembra avere adeguatamente valutato la documentazione completa sull’iter formativo svoltosi all’estero, tra cui il piano analitico del corso di studi, e l’esperienza professionale maturata dall’interessata nel settore di riferimento;

– occorre valutare nell’appropriata fase di merito se la comparazione del percorso formativo sia stata effettuata in concreto e in maniera esaustiva, secondo i principi enunciati anche dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze n. 18-22/2022);

– la motivazione sulle “incolmabili differenze” dei due programmi formativi deve essere svolta in maniera rigorosa considerato il rischio di pregiudicare il sistema di diritto europeo sul riconoscimento dei titoli professionali e gli obiettivi di rafforzamento del mercato interno e della circolazione dei lavoratori;

– le differenze formative tra gli ordinamenti possono essere superate attraverso l’imposizione di adeguate misure compensative;

– sotto il profilo del periculum in mora il provvedimento di diniego è suscettibile di determinare la risoluzione del contratto di supplenza annuale in essere;

ritenuto dunque che sussistono i presupposti di cui al citato articolo 55 c.p.a. per la concessione della tutela cautelare;

ritenuto di dover fissare, al contempo, l’udienza per la trattazione di merito del ricorso;

ritenuto di compensare le spese della presente fase, in ragione dei divergenti orientamenti giurisprudenziali in materia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende gli effetti del provvedimento di rigetto impugnato, anche ai fini del riesame dell’istanza di parte ricorrente