Scuola: Ruolo sostegno titolo Estero, Tar Lazio IV bis sospende esclusione da individuazione beneficiari immissione in ruolo e contratto individuale a tempo indeterminato

Scuola: Ruolo sostegno titolo Estero, Tar Lazio IV bis sospende esclusione da individuazione beneficiari immissione in ruolo e contratto individuale a tempo indeterminato

Di particolare interesse l’ordinanza n°426 di oggi 23 GENNAIO 2025 del TAR Lazio-Roma  della IV BIS presieduta dalla Dott.ssa Biancofiore che, in accoglimento della istanza di sospensiva del decreto di diniego su istanza di riconoscimento del titolo sostegno presso l’Università di Cantemir, ha accolto la istanza cautelare formulata nel ricorso patrocinato dall’Avv. Maurizio Danza Prof. Diritto dell’Unione Europea della Università Teseo,  in applicazione dei principi della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze n° 19,20,22 del 29 dicembre 2022, sospendendo il decreto di diniego della istanza, cagionando la perdita del beneficio della  immissione in ruolo e del  contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato sul sostegno stipulato ai sensi dell’art.59 co.4 del d.l. n°73/2021 dalla ricorrente.

Nel caso di specie la docente già immessa in ruolo e difesa dall’Avv. Maurizio Danza del Foro di Roma adiva il Tar Lazio per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

1) del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, mai comunicato alla ricorrente, nella parte in cui reca il rigetto della istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno, emanato in adempimento alla sentenza del T.A.R. Lazio, Sezione Quarta Bis,

2)del decreto n°21743 del 28/11/2024 dell’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE / AT TORINO di esclusione del docente dalle c.d. GRADUATORIE PROVINCIALI finalizzate al conferimento di contratti a tempo determinato per la classe di concorso ADSS – Sostegno scuola sec. II °grado, e contestuale revoca della individuazione quale destinatario della assunzione a tempo indeterminato dalle GPS ai sensi dell’art 59 co.4 del D.L. n °73/2021

– di ogni altro atto presupposto e conseguenziale ancorchè non conosciuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che ad un primo e sommario esame proprio della fase cautelare:

– l’amministrazione non sembra aver adeguatamente valutato la documentazione completa sull’iter formativo svoltosi all’estero, tra cui il piano analitico del corso di studi, e l’esperienza professionale maturata dall’interessata nel settore di riferimento;

– le argomentazioni ostative inerenti l’assenza di natura abilitante del titolo rumeno (adeverinta) sono già state risolte dall’Adunanza plenaria (n. 18-22/2022);

– occorre valutare nell’appropriata fase di merito se la comparazione del percorso formativo sia stata effettuata in concreto e in maniera esaustiva, secondo i principi enunciati anche dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato;

– la motivazione sulle “incolmabili differenze” dei due programmi formativi deve essere svolta in maniera rigorosa considerato il rischio di pregiudicare il sistema di diritto europeo sul riconoscimento dei titoli professionali e i connessi obiettivi di rafforzamento del mercato interno e di favore della circolazione dei lavoratori (in argomento cfr. questa Sezione n. 20976/2024);

– le differenze formative tra gli ordinamenti possono essere superate attraverso l’imposizione di adeguate misure compensative;

– sotto il profilo del periculum in mora il provvedimento impugnato rischia di compromettere l’accesso della ricorrente alle graduatorie per le supplenze per la materia sostegno e all’esercizio della professione;

ritenuto dunque che sussistono i presupposti di cui al citato articolo 55 c.p.a. per la concessione della tutela cautelare;

ritenuto di compensare le spese della presente fase, in ragione dei divergenti orientamenti giurisprudenziali in materia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) accoglie la domanda cautelare e per l’effetto sospende i provvedimenti impugnati anche ai fini del riesame dell’istanza di parte ricorrente.

Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 22 ottobre 2025.