Lagonegro: Ordine Avvocati, astensione da udienze 10-14 Marzo 2025

Lagonegro: Ordine Avvocati, astensione da udienze 10-14 Marzo 2025

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lagonegro porta a formale conoscenza che l’assemblea degli iscritti in data 10.02.2025, all’unanimità, con delibera n. 2, ha proclamato l’astensione dalle udienze, civili e penali, dal 10.03.2025 (compreso) al 14.03.2025 (compreso).

La decisione è stata assunta per la necessità di richiamare l’attenzione sulle criticità, alcune delle quali croniche, per le quali ogni sforzo di collaborazione, anche della Magistratura, non è servito all’elaborazione di formule organizzative condivise e risolutive.

Ci si riferisce:

alla necessità, avvertita nel settore penale, di limitazione del numero dei processi in ragione della loro prevedibile durata, così da fissare un tendenziale e ragionevole orario di chiusura delle udienze che invece, spesso, si protraggono sino a tarda sera, con gravi ripercussioni sulla gestione del lavoro degli avvocati, la stragrande maggioranza dei quali non risiede nella sede del Tribunale, nonché sulla stessa efficacia dell’attività difensiva e per tale via in un danno per i diritti degli assistiti; ai ritardi negli stessi tempi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (nel settore penale) e a quelli, ancora maggiori, nella fase di liquidazione delle istanze (sia nel settore penale che civile), peraltro riconoscendo importi spesso ingiustificatamente inferiori ai valori minimi di legge, con lesione del diritto a un giusto compenso e mortificazione della funzione difensiva, nonché richiedendo gravosi adempimenti, non sempre necessari, che paiono avere una chiara finalità deterrente; all’esigenza di una più precisa regolamentazione dello svolgimento delle udienze civili in presenza, anche in considerazione dell’assoluta inadeguatezza, ai limiti dei minimi requisiti igienico-sanitari, degli spazi destinati all’attesa di avvocati, parti, testi, ausiliari; all’esigenza, altresì, di velocizzare le definizioni delle cause di lavoro “puro” dove i tempi tra l’avvio e la decisione sono eccessivi; alla valorizzazione del ruolo dei GOP, concentrando nello stesso magistrato l’attività istruttoria e la decisione, anche al fine di garantire una maggiore uniformità e prevedibilità delle decisioni; alla fissazione di criteri oggettivi per gli affidamenti degli incarichi previsti dai codici, contemperando l’efficienza con la trasparenza e la rotazione, altresì esigendosi una rigorosa motivazione quanto a quelli affidati extra Foro; all’ urgenza di assegnazione dei posti vacanti di giudice, tra cui quello di Presidente del Tribunale, e degli addetti all’UNEP, dove la scopertura è di circa 1’80% con gravi ripercussioni sullo svolgimento delle delicate funzioni dell’ufficio e concreto rischio di paralisi di ogni attività.

L’intuibile malessere prodotto da tali condizioni e dalla constatazione della loro sostanziale invariabilità, è deflagrato a seguito della denuncia, da parte del Collegio penale, di un giovane collega che, nominato ex art. 97, 40 comma, c. p. p., dopo avere discusso la causa (della quale il difensore di fiducia aveva richiesto breve rinvio) si è allontanato dall’aula non risultando presente al momento della lettura del dispositivo.

In ordine all’insussistenza dell’obbligo di presenza fisica del difensore alla lettura del dispositivo, il COA ha preso formalmente posizione sul tema con nota del 09.05.24 nella quale ha osservato come l’art. 545, 3 0 comma, c. p. p., introduca una presunzione assoluta di conoscenza del dispositivo letto in udienza per le parti che, anche se fisicamente assenti, devono considerarsi giuridicamente presenti, non riscontrandosi, dunque, l’obbligo che si assume essere stato violato né ponendosi il paventato rischio di nullità del dispositivo letto in assenza fisica del difensore.

In ogni caso, appare quanto meno eccessivo l’inoltro della segnalazione non solo al COA, unico soggetto competente ai sensi dell’art. 105, 1 0 comma, c. p. p., altresì alla Procura della Repubblica, in difetto, all’evidenza, di qualsiasi valenza penale dell’episodio e, in verità, neppure deontologica, dal momento che secondo il costante insegnamento del C.N.F. e della Corte di Cassazione l’abbandono della difesa non può ravvisarsi nella mera assenza ad una sola udienza e, dunque, a maggior ragione alla mera lettura del dispositivo (tanto più da parte di difensore immediatamente reperibile che non ha un legame con la causa), trattandosi di un dato a tal fine assolutamente insufficiente, occorrendo, invece, che vi sia una effettiva compromissione del diritto di difesa consumata attraverso la consapevole violazione dei precetti deontologici.

Così sintetizzate le ragioni della proclamazione dell’astensione, il COA ha l’esigenza di precisare che essa non è contro i magistrati né vuole risolversi in mera protesta, piuttosto risultando indetta per gli avvocati e con il proposito di funzionalizzarla per un miglioramento della gestione dell’attività giudiziaria.

A riguardo, si auspica che, già prima del periodo di prevista astensione, possa esservi un benefico confronto che possa farne superare le ragioni, dandosi atto degli ottimi rapporti istituzionali, improntati a leale collaborazione, con la Magistratura e avendo bene a mente la complementarità delle rispettive professioni, accomunate da un medesimo destino.

L’astensione si svolgerà nel rigoroso rispetto del Codice di autoregolamentazione approvato il 04.04.2007 da O.U.A., U.C.P.I., A.N.F.I., A.N.F., A.I.G.A., U.N.C.C., giudicato idoneo dalla Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali con delibera n. 13.12.2007 n. 749, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 04.01.2008 n. 3.

Pertanto, l’astensione non riguarderà le prestazioni individuate come indispensabili in materia penale all’art. 4, quelle individuate come indispensabili ln materia civile all’art. 5, nonché quelle individuate come indispensabili in materia amministrativa e tributaria all’art. 6 del richiamato Codice di autoregolamentazione.

Il COA si obbliga a vigilare sulla corretta osservanza delle modalità attuative dell’astensione nonché ad assicurare il suo intervento per risolvere eventuali questioni applicative.

La presente comunicazione sarà rimessa, nel rispetto del termine di preavviso di dieci giorni prescritto dall’art. 2 del Codice, a tutti i soggetti ivi indicati e altresì, per opportuna conoscenza, ai COA di Potenza e Matera.

Essa sarà inoltre pubblicata sul sito istituzionale del COA e sulle bacheche interne al Palazzo di giustizia al fine di rendere nota l’iniziativa con la massima tempestività così da determinare il minimo disagio per i cittadini.

Si rammenta a tutti gli iscritti, infine, che l’adesione all’astensione deve essere dichiarata in udienza, personalmente o tramite sostituto, ovvero comunicata formalmente alla cancelleria del giudice o alla segreteria del pubblico ministero, nonché agli altri eventuali colleghi costituiti, almeno due giorni prima della data stabilita. Per qualsiasi dubbio si invitano i colleghi all’attenta lettura del Codice ovvero a richiedere chiarimenti al COA.

 

La Consigliera Segretaria avv. Rosa Pepe

il Presidente avv. Vincenzo Bonafine