Il Fisco prevede cinque tipi di detrazioni fiscali a beneficio dei contribuenti che vivono, per scelta o per necessità, in affitto
Inquilini con contratto libero: i ccdd 4 + 4. E’ riconosciuta una detrazione a quei inquilini che hanno stipulato un contratto di affitto di una unità abitativa da adibire a propria abitazione principale in base alla legge 9 dicembre 1998 n. 431, ovvero la legge quadro sulle locazioni. Sono, ad esempio, i contratti di 4 anni che si possono rinnovare per altri 4. Ma vi rientrano anche le “locazioni transitorie”, ovvero quelle che durano massimo 18 mesi e rispondono a esigenze dimostrate e temporanee. 300 euro il max risparmio . Per abitazione principale si intendel’immobile nel quale la persona fisica, titolare del contratto di locazione ovvero i suoi familiari dimorano abitualmente. Se il reddito complessivo del titolare non supera i 15.493,71 euro potrà godere di una detrazione di 300 euro, che si riducono a 150 superando questo limite di reddito ma non i 30.987,41 euro. Le detrazioni vanno divise in caso di più. intestatari del contratto e si calcolano in proporzione alla durata dello stesso. Inquilini con contratto convenzionale , con canone massimo fissato da associazioni di proprietari con durata 3+2 e stipulato in base legge 431/1998 . Questa agevolazione è già presente da alcuni anni nel nostro ordinamento. Gli inquilini possono ancora godere della detrazione di 495,79 euro se il reddito è inferiore a 15.493,71 euro, ridotto a 247,89 superata tale soglia di reddito ma rimanendo sotto i 30.987,41.Il contratto deve essere stipulato, o rinnovato, entro il 31 dicembre 2010 e deve essere registrato all’Agenzia delle Entrate. Per i proprietari che affittano, dichiarano come reddito solo il 60% del canone. Dipendenti che si trasferiscono per lavoro. Detrazioni tra 495 e 991 euro. Solo per inquilini e titolari di soli redditi di lavoro dipendente Per tutti coloro che stipulano un qualsiasi tipo di contratto di locazione su un immobile adibito ad abitazione principale, perché si trovano nella necessità di trasferirsi per esigenze di lavoro ad una distanza superiore a 100 Km dal Comune di residenza e comunque, al di fuori della propria Regione, Se il loro reddito non supera i 15.493,71 euro, possono beneficiare per i primi 3 anni di durata del contratto, di una detrazione di 991,60 euro ridotta a 495,80 euro, se si supera tale limite, ma non i 30.987,41 euro. I giovani “bamboccioni” : sconto di poco meno di 1000 euro per tre anni. Novità introdotta dalla Finanziaria 2008 è il cosiddetto bonus per i ragazzi che vanno a vivere da soli lontano dai genitori. Per i giovani dai 20 ai 30 anni il beneficio aumenta. Per queste persone, che firmano un contratto d’affitto in un immobile diverso da quello dei genitori, da adibire a propria abitazione principale, la detrazione riconosciuta è di 991,60 euro se il loro reddito non supera i 15.493,71 euro. Studenti universitari : detrazioni per canoni fino a € 2633. Gli studenti che vanno a studiare in città universitarie lontane da casa affittando una stanza o un appartamento potranno detrarre il 19 per cento delle spese d’affitto effettivamente sostenute fino alla cifra massima di 2.633 euro se possiedono un reddito proprio, altrimenti la detrazione potrà essere goduta dai genitori nei cui confronti risultano fiscalmente a carico. A conti fatti, il risparmio massimo conseguibile sarà di 500 euro. La sede universitaria deve essere distante minimo 100 km e comunque in una diversa provincia ; inoltre l’immobile deve ricadere in comune sede universitaria. e la sua durata dai 6 ai 36 mesi rinnovabile automaticamente con canone concordato a livello locale oppure un contratto per uso transitorio. Paradossalmente a un giovane studente proveniente da Sapri che frequenta l’Università di Fisciano, non gli è consentito portare in detrazione nessuna spesa a tal fine. Sono sempre escluse le locazioni all’estero. . Uno studente italiano in affitto all’estero, ad esempio perché trascorre un anno di studio in una università europea a seguito del progetto Erasmus o similari, non ha pertanto diritto ad alcuna detrazione fiscale. Infine, la circolare delle Entrate n. 21 del 23 aprile scorso ha negato che il beneficio si possa estendere alle ipotesi di subaffitto. Ricordiamo, infine, che per far valere le suddette detrazioni nel corso dell’anno 2011 , e’ necessario che il contratto sia stato stipulato, o rinnovato, entro il 31 dicembre 2010 e che il contratto sia stato regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate.