Pasticcio Tares
È un vero e proprio pasticcio quello della Tares, la tassa che ha sostituito la Tarsu (rifiuti solidi urbani). Gli inviti di pagamento, infatti, recapitati nelle settimane scorse presso le residenze dei salernitani ad opera del relativo settore del Comune di Salerno sarebbero errati.
Sono, infatti, riportati riferimenti normativi “sballati” quale un presunto DL 33 dell’8 aprile 2013 istititutivo del tributo per l’anno 2013 completamente inesistente. Ciò pregiudicherebbe la loro efficacia di “riscossione” e ciò ai sensi e per effetto dello statuto del contribuente (di cui al dlgs 212/2000), laddove all’art 6 vi è una sorta di tutela posto a carico del debitore /tributario destinatario di comunicazioni fiscali dagli enti impositori : Occorre, infatti, garantirgli “l’effettiva conoscenza” da parte del mittente/Amministrazione Finanziaria (il Comune, nel nostro caso) dei motivi oggetto della richiesta dell’obbligazione tributaria ivi riportata” “Gentile contribuente,- è scritto nella comunicazione notificata a migliaia di salernitani – dal 1 gennaio 2013 la normativa statale (art 14 del Dl 6 Dicembre 2011 n 201 e Decreto Legge nr 33 dell’8 Aprile 2013 ) ha stabilito l’entrata in vigore del TARES (?Tassa è femminile, nda), tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in sostituzione della Tarsu ….
A primo acchitto sembra tutto in ordine se non fosse che nel nostro panorama normativo quel presunto Decreto Legge 33 è completamente inesistente. Agli esperti e tecnici di settore risulta chiara la confusione creata dall’estensore della comunicazione: da una parte c’è un dlgs (e non decreto legge) nr 33 che riguarda però la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni ad opera delle pubbliche amministrazioni risalente al 14 marzo 2013 e dall’altro il DL 35 dell’8 aprile 2013 dove all’art 10 comma 2 sono riportate le informazioni riguardanti le modalità di pagamento per il 2013 della Tares specificando e chiarendo che i Comuni …”possono deliberare scadenze e numero di rate; unico vincolo, la delibera deve essere pubblicata con 30 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del primo pagamento. “ E forse anzi a quest’ultimo si faceva sicuro riferimento , ma quel 33 avrebbe vanificato non solo l’intento ma l’intera legittimità dell’avviso quale “puro atto di mera riscossione”. Occorre però precisare che le formalità dell’art 10 comma 2 sono state dal Comune di Salerno comunque rispettate (delibera di Aprile scorso e data primo versamento al 30 Maggio) : saranno, tali ultimi aspetti (delibera e prima rata) , ritenuti “meramente formali” dalla massa dei contribuenti salernitani e considerati “riparatori” alla rilevante violazione normativa trascritta? Insomma se il contribuente tipo , preso dalla sua buona vena, intende “passarci sopra “e versare regolarmente l’acconto Tares alle scadenze stabilite dall’ente e dettagliatamente riportate? Coloro che comunque non vi hanno ancora provveduto – “scordandosi” anche di versare l’unica rata di acconto del luglio scorso (in attesa del saldo di dicembre) – avrebbe dalla sua il ricorso all’art 6 del dlgs 212/2000 (statuto del contribuente) che al comma 3 così stabilisce “L’amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e piu’ agevoli”.
A parte la confusione che avrebbe creato la comunicazione di cui in premessa, nella medesima non vi sono riferimenti di particolari oneri aggiuntivi (sanzioni e interessi) a cui andrebbe incontro il soggetto titolato al pagamento del tributo (come quelle di cui all’art 13 del dlgs 471/1997) in caso di mancato rispetto delle rate alle scadenze accordate. Da ciò si potrebbe dedurre che tale atto altro non sarebbe che un normale invito al pagamento con conseguenze note e cioè disapplicazione di sanzioni e interessi nel caso di tardivo e/o omesso versamento. A confermare tale impressione ci viene in soccorso anche il “pasticciaccio” evidenziato nelle Linee guide Tares del Ministero Economia e Finanze dove all’art 36 comma 3 sembra rassicurare i contribuenti chiarendo che…” Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento.
L’avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all’articolo 35, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione”.In definitiva il Mef sembra mielosamente avvertire chi non versa le imposte nel 2013: quest’ultimo potrebbe attendere il limite dei 5 anni dell’accertamento con le sanzioni che le pagherà (30% tributo Tares più interessi) solo dopo l’infruttuosità dei 60 giorni accordati per il pagamento .”
Per chiarire meglio l’assunto, il contribuente non paga nel 2013 , attende l’accertamento nei 5 anni che quale primo atto assumerà la forma dell’invito al pagamento nei 60 giorni e solo dopo lo spirare di tale termine al tributo tares dovuto saranno richiesti gli ulteriori oneri rappresentati da sanzioni e interessi. Insomma una mega “confusione” nei tempi e nelle modalità di applicazione della Tares sviluppatasi , probabilmente, per accelerare i tempi del suo debutto nel 2013. Sarebbe, comunque, il caso – tornando a Salerno – che politici e dirigenti comunali per evitare un ingiusto aggravio di spese sulle già magre casse del Comune, di attivare ogni procedura possibile per poter rivedere la scadenza delle prime rate Tares (previste e oramai scadute) aggiornandole e cadenzandole a Ottobre, senza nessun aggravio di spese per i contribuenti». Questo, per consentire a tutti i salernitani di poter correttamente e coscientemente adempiere al proprio obbligo tributario nei confronti del Comune di Salerno, senza aggiungere altra confusione al già caotico universo tributario. Si potrebbe, in tal guisa, salvare “il salvabile” evitando, tra l’altro, il sorgere di un contenzioso inutile e ..costoso soprattutto per le già magre Casse comunali. Foto:Freebacoli.net