Salerno: amministratori abusivi in alcune società partecipate del Comune?

Vincenzo Carrella

Caos totale. Questa la sensazione che si respira nei corridoi  del Municipio di Salerno  e delle controllate pubbliche. Sembrerebbe, infatti,  che  nessuno dei dirigenti e/o amministratori  abbia saputo  uniformarsi e applicare le linee guida  della innovativa normativa  di cui al dlgs 39/2013:  a distanza di un anno esatto (prima candelina  spenta appena  lo scorso 8 aprile , data coincidente con pubblicazione in Gu)  dalla sua  entrata in vigore dei  profondi e radicali cambiamenti in tema  di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi pubblici e/o privati in enti di diritto privato ( leggasi società partecipate ) sono in tanti ( analisti e tecnici all inclusive)  ad essere convinti dell’ennesimo “motu proprio” di applicazione  da parte  del Comune di Salerno.  Niente di sorprendente visto che   nella nostra cara e amata Salerno c’è  un intrecciato schieramento  di personaggi  che   cerca  di far passare per legittimo/i comportamento/i  che  in altre città  del nostro Stivale  hanno  semplicemente ( e saggiamente) applicato “al contrario” e  in perfetta  sintonia  con  gli autentici e oggettivi  contenuti delle relative  norme di riferimento. Nel caso di specie  si fa  riferimento agli  incarichi di amministratori delle società partecipate che dal 5 maggio 2013 ( data coincidente con l’entrata in vigore degli effetti del dlgs 39/2013)  ha visto modificati i profili dei  possibili candidati a tale funzione  stabilendo un netto “divieto di accesso alla carica” a coloro che già  ne facevano parte. In termini pratici  gli enti locali ( e il Comune di Salerno tra essi) già  nella circostanza  dall’approvazione del bilancio 2012 ( nel periodo  quindi compreso tra i mesi di aprile e giugno dello scorso anno, nda)  avrebbero dovuto procedere  al rinnovo/ nomina dei componenti dei consigli di amministrazione delle società partecipate  nel rispetto sia  dei limiti numerici stabiliti dalla spending review del dl 95 del 2012  che quelli propri del dlgs 39/2013 in tema di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di amministratori di società partecipate. L’intreccio dei parametri (tra cui- ricordiamo- anche l’obbligo di inserire tra i componenti dei consigli di amministrazione delle società  in house   almeno due o tre dipendenti degli enti locali soci) e gli  impellenti rinnovi degli organi amministrativi   hanno  di fatto  costretto a spingere il “piede sull’acceleratore”  molti  soci  “pubblici”. Perché?  Semplicemente per  convocare frettolosamente  le  assemblee delle  proprie società   procedendo a   modificare la composizione  degli organi amministrativi sostituendoli con l’isolato e solo “amministratore unico”   Tale  soppressione dell’organo plurale e di garanzia avrebbe- secondo coloro che lo hanno attuato , compreso Salerno – non  solo consentito  risparmi di spesa ( per la gioia della spending review) ma aggirato anche i divieti imposti dal dlgs 39 , in particolare quelli enunciati all’art 7 comma 2.La disposizione, infatti, impedisce che a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato controllati da enti locali dello stesso Ente  siano conferiti incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte dello stesso Comune/socio   In altre parole – nel riscontro letterale  della disposizione normativa di riferimento –  chi è stato presidente di una società partecipata non può essere nominato nel cda della stessa società se non dopo decorso un anno. E’  opportuno precisare  al riguardo che la stessa Civit ( massima autorità pubblica  nel settore) è intervenuta con il parere nr 48 correggendone il tiro e precisando che comunque l’art 7 in questione  non  impedirebbe  la eventuale  “conferma”  dell’incarico già ricoperto. La questione  “ Salerno” ruota proprio attorno a tale principio facendo aleggiare un interrogativo grosso quanto una casa: le designazioni  del giugno scorso indicate  dal sindaco (come da regolamento) nelle società partecipate ( tra cui Salerno Pulita, Salerno Solidale e Salerno Mobilità)  con la riconferma  dei già rispettivi presidenti cda  nella “nuova funzione” di amministratore unico ( funzione inserita con deliberazioni straordinarie delle assemblee celebrate nel giugno scorso per effetto delle intervenute modifiche statutarie, nda )  sono da trattare come “conferme”  ovvero  “nuove nomine”?   Nel primo caso –  quelle delle conferme-  l’intervenuta  nomina è sicuramente nel perimetro della legittimità perché  “sposa” in pieno  il su citato orientameto della Civit.  Virata a 360 gradi , invece, nel secondo caso,  quella legata  alla nuova figura/funzione  dell’amministratore unico   incastrata  nel    contesto  delle società solo  dal giugno 2013 e fatta propria dalle Società salernitane su citate. In tale contesto risulta decisamente  difficile negare l’evidenza: in tale avvenuta circostanza  le  suddette società pubbliche   hanno proceduto  all’attribuzione di  un  NUOVO incarico, a seguito  di una “NUOVA” nomina  trascurando del tutto   le “NUOVE  disposizioni” normative , tra le quali la preclusione di accedervi da parte di  già  presidenti cda o amministratori delegati. Sono diverse le interpretazioni che avallerebbero la  tesi  della evidente e lampante  novità  nella funzione  di amministratore unico rispetto a quella del cda  , tra cui  quella  recente   dell’associazione notarile di Milano. Da ciò ne deriverebbe l’assoluta  nullità ( in termini giuridici)  dell’incarico attribuito “sine titolo” dal Comune di Salerno ai singoli  amministratori con conseguenze  facili da immaginare :  tutte  pregiudicate – perché nulle-  risulterebbero allo stato  le   routine amministrative delle società Salerno Pulita, Salerno Solidale e salerno Mobilità   dell’ultimo anno. In tal caso  vi sarebbe  l’occhio attento e vigile della  Corte dei Conti,  nuovamente…allertata sull’ennesimo  caso “  Salerno”  !

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