Legge Stabilità e assunzioni: vero risparmio anche se aziende Sud penalizzate, perchè?
Varrà solo per le nuove assunzioni effettuate dalle imprese tra il 1° gennaio e il 31 Dicembre 2015 l’azzeramento triennale dei contributi. Per l’esonero dal pagamento è previsto un limite massimo di 6.200 € su base annua (in corso modifica che assesterebbe l’asticella a totali € 8060). A beneficiarne saranno i neoassunti, a condizione che non abbiano lavorato a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti presso qualsiasi datore di lavoro. Le novità sono contenute nell’articolo 12 della legge di stabilità, o meglio nella versione originale entrata in Consiglio dei ministri che esonera le aziende dai versamenti contributivi solo per la quota spettante al datore di lavoro (circa il 30%) non quindi- come ventilato alla vigilia – anche per il 9,19% a carico dei lavoratori. Sconti che saranno posti a carico dello Stato e coperti con lo stanziamento di 1 miliardo per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. In definitiva le aziende che assumeranno con contratto a tempo indeterminato, dal primo gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, non pagheranno infatti i contributi all’Inps per tre anni, fino a un massimo di 6.200€ l’anno (ovvero € 8.060, se confermata la modifica in corso d’opera). In pratica, zero contributi fino a retribuzioni lorde di circa 19.000.000€, indipendentemente dal CCNL di settore applicato. Sono esclusi dal beneficio il settore agricolo, i contratti di apprendistato e di lavoro domestico. Gli sgravi – è opportuna questa precisazione – riguardano esclusivamente i contributi previdenziali (Inps, nda), con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. Se da una parte vi sarà quindi un autentico sconto sostanziale per le imprese che assumeranno lavoratori con contratto a tempo indeterminato a partire dal 1 gennaio prossimo, dall’altra è prevista – nella medesima legge di stabilità – la rimodulazione degli sgravi contributivi attualmente in essere e applicate da migliaia di imprese specie nel nostro Mezzogiorno: nelle pieghe della legge è’ già specificato che verranno infatti soppressi i benefici contributivi concessi alle imprese che stabilizzano l’apprendista al termine dei tre anni di apprendistato. Vale la pena ricordare che la contribuzione per gli apprendisti è pari al 10 % (per le aziende fino a 9 dipendenti lo sgravio è totale) per i primi tre anni di contratto, ma in caso di trasformazione del rapporto di lavoro dopo il periodo di apprendistato si prevedeva il mantenimento del regime contributivo per un altro anno. Questa agevolazione viene cancellata, con prevedibili ricadute negative per l’apprendistato e, naturalmente, per i giovani principali e unici attori protagonisti nella specifica qualifica. Analogamente viene cancellato il beneficio della legge 407 del 1990, destinato alla rioccupazione dei disoccupati di lunga durata, che prevedeva lo sgravio totale dei contributi per tre anni per i disoccupati da almeno 2 anni, diffuso e usato soprattutto nel nostro mezzogiorno. Il testo normativo stabilisce, infatti, che lo sgravio «non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente». Cancellati con un improvviso colpo di spugna quindi due incentivi (apprendistato e disoccupati lunga durata) operativi da ormai oltre 20 anni: quella della 407/1990 ha avuto il merito di contribuire al collocamento di moltissimi lavoratori nel nostro mezzogiorno. Tali cancellazioni dal panorama normativo rischierebbe – esaurite le opportunità previste per il 2015 dalla legge di stabilità- di sconvolgere e compromettere seriamente la nascita e – già precario sviluppo- di nuova occupazione dal 2016. Non sarebbe , forse, il caso di dichiararne per l’anno venturo la sola incumulabilità dei rispettivi benefici e ripristinarne la totale efficacia a partire dal 2016 ?