Jobs Act: ultimo act? Addio a lavoro a progetto e co.co.co.

Enzo Carrella

Approvata  la bozza di decreto legislativo di attuazione del Jobs act, approvato  in prima lettura dal consiglio dei ministri  della scorsa settimana. Dal 1° gennaio 2016  alle collaborazioni personali, ripetitive e continuative si applicherà la stessa disciplina del lavoro dipendente. Immediato lo stop al lavoro a progetto, la cui disciplina resterà in vigore esclusivamente per i contratti già in essere. Una sanatoria, infine, per tutti i collaboratori anche se con partita Iva: se trasformati in lavoratori dipendenti, con assunzione effettuata entro il prossimo 31 dicembre, al datore di lavoro non saranno applicate sanzioni contributive e fiscali per l’eventuale riqualificazione del rapporto di lavoro. I lavoratori a progetto sbarcano nel perimetro di autentico lavoro dipendente. Divieto d’accesso  per le prossime sottoscrizioni. Una novità immediatamente operativa. Sin dall’entrata in vigore del decreto di riforma, infatti, non sarà più possibile sottoscrivere contratti del genere, mentre la relativa disciplina (dettata, si ricorda, dal dlgs n. 276/2003, riforma Biagi, agli artt. dal 61 al 69-bis) resterà efficace esclusivamente per regolamentare i contratti già in atto alla stessa data di entrata in vigore della riforma. Prevista una  sanatoria: lo scudo per datori di lavoro impropri-finalizzata «a promuovere la stabilizzazione dell’occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo». In pratica, i datori di lavoro che procederanno all’assunzione «di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, e di persone titolari di partita Iva», potranno alzare uno scudo a difesa del pregresso rapporto di lavoro sia nei confronti dei lavoratori che del Fisco e degli enti previdenziali. Unica condizione per il datore di lavoro è assicurare il non recesso dall’assunzione per un anno (12 mesi), salvo che per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. Vale la pena notare che, per come scritta la disposizione, la sanatoria potrà riguardare collaborazioni o partite Iva in corso di svolgimento o estinte e anche rapporti di lavoro in contenzioso (non definitivo). Associati solo «di capitale»: cala il sipario per quelli di apporo di solo lavoro. Addio anche ai contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro. Dall’entrata in vigore della riforma, infatti, sarà possibile sottoscrivere nuovi rapporti solo con apporto di capitale. Salvi i contratti di associazione con apporto di lavoro già in corso, i quali potranno continuare fino alla loro naturale cessazione.La bozza di decreto legislativo di attuazione del Jobs act prevede anche Maternità al lavoro in part-time Orario ridotto al 50% al posto del congedo parentaleMamme e papà potranno scegliere di lavorare a tempo parziale per accudire ai propri figli. In luogo del congedo parentale, infatti, potranno optare, per una sola volta, a che il loro rapporto di lavoro a tempo pieno sia trasformato in part-time, con una riduzione di orario non superiore al 50%. Un diritto al tempo parziale è poi introdotto per i lavoratori pubblici e privati affetti da gravi patologie cronico-degenerative (in aggiunta a quanto già previsto per i malati di cancro).  Conciliazione lavoro-famiglia: congedo parentale fino a 12 anni del bambinoUn altro dei decreti approvati dal Governo in attuazione del Jobs Act, quello sulla conciliazione dei tempi lavoro-famiglia, prevede una serie di novità sul congedo parentale che hanno impatto anche sulla norma relativa alla possibilità alternativa di scegliere il part-time. In particolare, il congedo parentale, prima limitato ai primi 8 anni di vita del bambino, si può chiedere fino al compimento dei 12 anni del figlio. Quindi, anche il part-time alternativo può essere utilizzato nei primi 12 anni di vita del figlio.Priorità-C’è poi un’altra disposizione, contenuta nel comma 5 del decreto, in base alla quale il lavoratore o lavoratrice con un figlio convivente di età superiore a 13 anni, o portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 104 del 1992, hanno la priorità nella trasformazione del contratto da tempo pieno a part-time. Anche questo, dunque è una nuova possibilità di utilizzo del part-time per andare incontro a particolari esigenze legate alla genitorialità.Aumentati anche i limiti di importo dei vouchers. Il provvedimento, inoltre, alza la soglia del lavoro accessorio (da 5.050 euro) a 7 mila euro, per il quale è previsto il divieto negli appalti, e abroga il job sharing (contratto di lavoro ripartito). Addio job sarin- Messo in soffitta il lavoro ripartito (c.d. job sharing). Disciplinato dalla riforma Biagi (dlgs n. 276/2003 dopo una prima regolamentazione amministrativa in virtù di una circolare del ministero del lavoro del 1998), è un rapporto di lavoro speciale, mediante il quale due lavoratori assumono in solido l’adempimento di un’unica e identica obbligazione lavorativa. In pratica due persone si dividono consensualmente lo stesso posto di lavoro. Una misura che non ha mai avuto successo, secondo il governo, e perciò eliminata.Foto milanox.eu