Il danno da lesione lieve non è più liquidabile tabellarmente
La Corte di Cassazione Sezione Terza, con Sentenza n° 11048 del 13/03/09 pubblicata il 17/05/09, ha affermato che “il giudice qualora si avvalga delle nuove tabelle dovrà procedere ad adeguata personalizzazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza”. Questa decisione della Suprema Corte ha operato una correzione interpretativa dell’art. 139 del D.L.vo 209/05 (cd. Codice delle Assicurazioni), ritenendo che le introdotte “tabelle valutative” delle lesioni micro-permanenti (introdotte con L. 57/2001 art. 5) siano solo un parametro di riferimento, il quale va adeguatamente personalizzato in riferimento al soggetto infortunato. Naturalmente la parte lesa, richiedente il risarcimento delle lesioni, deve chiedere in modo espresso, verso i responsabili del risarcimento, che il suo danno sia computato e valutato in modo permeante la propria condizione fisica, psichica, riferite alle perdite della vita e della vita di relazione. La sentenza, nella sua articolata parte motiva, raccoglie concetti di grande giuridicità e senso di giustizia, volti al recupero dei n\s alti principi di Giustizia e Costituzionalità.