Atrani: dichiarazioni Consigliere Cretella in consiglio comunale su affidamento gestione spiaggia a società in house Miramare Service srl.

Al Sig. Sindaco del Comune di Atrani Ai Sigg. Consiglieri Comunali per il tramite Ufficio di Segreteria Al Segretario Comunale di Atrani Oggetto: gestione delle aree in concessione demaniale al Comune di Atrani (spiaggia levante) e tratto demaniale denominato “scoglio a pizzo” per finalità turistico-ricreative per la stagione balneare 2021 – Affidamento alla Società “Miramare Service s.r.l.”

La gestione dei servizi accessori e complementari alla balneazione nella “spiaggia di levante” e nel tratto demaniale “scoglio a pizzo” del Comune di Atrani non può essere oggetto di affidamento in house providing alla Società “Miramare Service s.r.l.” attesa l’insussistenza, nella fattispecie in esame, di alcune delle condizioni all’uopo previste dalla normativa dell’Unione Europea – direttive nn. 2004/24/CEE, 2004/25/CEE, 2004/26/CEE – e recepite dall’ordinamento interno. A tal riguardo, infatti, si evidenzia che la gestione di siffatti servizi, rientrando nell’ambito dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, deve essere assoggettata al paradigma normativo di cui all’art. 113, comma 5, del D.L.gs. n. 267 del 2000, così come modificato dall’art. 14, del D.L. n. 263 del 2003, secondo cui «l’erogazione del servizio pubblico avviene secondo le modalità delle discipline di settore e nel rispetto della normativa dell’Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio: 1. a società di capitali individuate attraverso l’espletamento di procedure ad evidenza pubblica; 2. a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche; 3. a società a capitale interamente pubblico a condizione che l’ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano». Dunque, perché un’amministrazione possa internalizzare la gestione dei servizi legati alla balneazione, è necessario che essa sia titolare di una società in house sulla quale eserciti un “controllo analogo” a quello attuato sui propri servizi. Ciò significa che, al di là della partecipazione pubblica totalitaria e dell’influenza determinante, l’amministrazione affidante deve poter esercitare sulla società in house poteri di direzione e di vigilanza – effettivi, strutturali e funzionali – al fine di garantire un controllo costante sull’attività di erogazione del pubblico servizio. In altri termini, l’affidamento nella forma dell’in house providing presuppone che il soggetto erogatore del pubblico servizio costituisca un’articolazione interna dell’amministrazione affidante. Soltanto al ricorrere di dette condizioni, l’ente pubblico può procedere alla gestione in proprio di un pubblico servizio, senza ricorrere all’espletamento di procedure ad evidenza pubblica tese ad individuare il miglior affidatario. Nella fattispecie in esame non ricorre il presupposto del “controllo analogo”, previsto dall’art. 113, comma 5, n.3) del D.L.gs. n. 267 del 2000, così come modificato dall’art. 14, del D.L. n. 263 del 2003, al fine di consentire l’internalizzazione della gestione di un pubblico servizio. Tanto in ragione del fatto che, la “Miramare Service s.r.l.” una società a capitale interamente pubblico del Comune di Maiori, non una società in house del Comune di Atrani e, pertanto, quest’ultimo non può esercitare su di essa adeguati poteri di controllo strategico e di controllo di gestione, volti a verificare che l’erogazione dei servizi accessori alla balneazione avvenga nel rispetto degli obiettivi prestabiliti. Ne deriva che un eventuale affidamento diretto alla richiamata società dei servizi accessori e complementari alla balneazione sarebbe lesiva del principio comunitario della concorrenza, il quale impone all’ente pubblico, intenzionato ad esternalizzare la gestione di un servizio di rilevanza economica, di ricorrere al mercato. In ogni caso, la scelta dell’amministrazione comunale di procedere all’affidamento in house providing – a prescindere dall’assorbente illegittimità della scelta – non è sorretta da adeguate ragioni di convenienza, volte a dimostrare che la gestione dei servizi balneari in forma diretta sia potenzialmente idonea ad apportare all’amministrazione comunale un beneficio economico maggiore di quello che deriverebbe dall’affidamento degli stessi a soggetti terzi. Tanto anche in ragione del fatto che l’operazione prevede un costo iniziale di € 162.076,59 e che, allo stato, ancora non è stato chiarito se le proroghe delle concessioni demaniali (tra le quali quella in concessione al Comune) siano o meno legittime. Sul punto, il TAR Toscana, su fattispecie analoga – dopo un’approfondita e completa interpretazione del contesto normativo di riferimento – si è pronuncia sulla necessità di disapplicare la norma nazionale in materia di proroga delle concessioni demaniali marittime, la quale si pone in contrasto con la norma europea. Il Tribunale Amministrativo ha ribadito la necessità di espletare una selezione pubblica, derivante dall’esigenza di applicare le norme conformemente ai principi comunitari in materia di libera circolazione dei servizi, di par condicio, di imparzialità e di trasparenza, sanciti dalla direttiva 123/2016, essendo pacifico che tali principi si applicano anche a materie diverse dagli appalti qualora riconducibili ad attività suscettibile di apprezzamento in termini economici (Tar Toscana, Sezione II, sentenza 8 marzo 2021, n. 363). In particolare è stato precisato che, in tema di concessioni demaniali, “trova applicazione l’articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva Bolkestein o Direttiva servizi), il quale prevede che qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento» (par. 1) e che, in tali casi, «l’autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami”. E’ evidente che, allo stato, il Comune di Atrani è titolare di una concessione demaniale scaduta il cui rinnovo non è stato ancora formalizzato e, se formalizzato, sarebbe in ogni caso illegittimo per i motivi sopra enunciati. SI CHIEDE DI CONOSCERE SE LA CONCESSIONE DEMANIALE SIA STATA FORMALMENTE PROROGATA. IN CASO POSITIVO, SI CHIEDE L’ESIBIZIONE DI UNA COPIA; IN CASO NEGATIVO, SI CONSOLIDA LA TESI CHE, NELL’INCERTEZZA DI CIO’ CHE ACCADRA’, IL COMUNE NON PUO’ INVESTIRE UNA SOMMA RILEVANTE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE AD UNA SOCIETA’ CHE NON AVREBBE I REQUISITI PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, AFFIDAMENTO CHE SAREBBE DI CONSEGUENZA ILLEGITTIMO. Si chiede pertanto che la gestione della spiaggia, relativamente all’anno 2021, venga assegnata a seguito di procedura ad evidenza pubblica AI FINI DEL RISPETTO DELLA LIBERA CONCORRENZA, così come avvenuto per l’altra area.

Con Osservanza

Il Consigliere Comunale

Andrea Cretella