Regione Campania: Covid-19, Ordinanza n. 23 del 2 settembre 2021, disposizioni Campo ROM a Giugliano
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni concernenti l’area del Campo ROM ubicato in Giugliano in Campania (NA), alla via Carrafiello.
VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, più volte prorogato, da ultimo fino al 31 dicembre 2021, dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35 e ss.mm.ii., e in particolare l’art. 1, a mente del quale “1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a cinquanta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2021, termine dello stato di emergenza, e con possibilità di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus” e l’art. 3 (Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale), secondo il cui disposto “ 1. Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale”;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e ss.mm.ii. e in particolare, l’art. 1 a mente del quale “(omissis) 16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020, da modificarsi previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d’intesa con il Ministro della salute, anche ampliative.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, le cui disposizioni hanno efficacia fino al 31 dicembre 2021, secondo quanto disposto, da ultimo, dall’art.12, comma 2 del menzionato decreto-legge 23 luglio 2021, n.105, e, in particolare, gli art. 1 (“Dispositivi di protezione delle vie respiratorie e misure di distanziamento”) e l’art.7 (“Zona bianca”);
VISTA la nota prot. n. 31101 del 9 luglio 2021 del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria ad oggetto “Allerta internazionale variante Delta: incremento dei casi COVID-19 in diversi Paesi Europei”, con la quale la Direzione suddetta raccomanda, tra l’altro, di: “-continuare a monitorare con grande attenzione la circolazione delle varianti del virus SARSCoV-2; – rafforzare le attività di tracciamento dei casi e dei contatti di caso; – applicare tempestivamente e scrupolosamente sia le previste misure di contenimento della trasmissione, che le misure di isolamento e quarantena in caso di VOC Delta sospetta o confermata, per le quali si rimanda alla Circolare n. 22746 del 21/05/2021;”;
VISTA la circolare del Ministero della Salute n. Prot. 0032476 DGPRE- DGPRE-P del 19/07/2021, avente ad oggetto “Contact tracing dei soggetti positivi al SARS- CoV-2 diagnosticati a seguito di ingresso in territorio nazionale dall’estero attraverso qualsiasi mezzo di trasporto”;
VISTO il Report della Cabina di regia nazionale – Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) Dati relativi alla settimana 16/08/2021-22/08/2021 (aggiornati al 25/08/2021) che attesta, per la regione Campania, un valore di Rt con relativo rischio di contagiosità pari a 1.11 (CI: 0.86-1.41) [medio 14gg] ed evidenzia che: “È in leggero aumento l’incidenza settimanale a livello nazionale, al di sopra della soglia di 50 casi settimanali per 100.000 abitanti. La trasmissibilità stimata sui casi sintomatici e sui soli casi ospedalizzati è in diminuzione, ma ancora non al di sotto della soglia epidemica. Continua il trend di aumento dei ricoveri ospedalieri associati alla malattia COVID-19. (omissis) La circolazione della variante delta è prevalente in Italia. Questa variante è dominante nell’Unione Europea ed associata ad un aumento nel numero di nuovi casi di infezione anche in paesi con alta copertura vaccinale. Una più elevata copertura vaccinale ed il completamento dei cicli di vaccinazione rappresentano gli strumenti principali per prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus sostenute da varianti emergenti con maggiore trasmissibilità. È opportuno continuare a garantire un capillare tracciamento, anche attraverso la collaborazione attiva dei cittadini per realizzare il contenimento dei casi; mantenere elevata l’attenzione ed applicare e rispettare misure e comportamenti raccomandati per limitare l’ulteriore aumento della circolazione virale.”;
RILEVATO che, con nota del 2 settembre 2021, l’Asl Napoli 2 nord ha comunicato: – che in data 31 agosto 2021 è stata rilevata la positività al Covid-19 di un cittadino di etnia Rom, dimorante presso il campo Rom sito in Giugliano (NA), via Carrafiello, ove sono insediati n.70 nuclei familiari con un numero orientativo di 500 persone che vivono stretti rapporti interpersonali in condizioni di precarietà igienico-sanitaria; – che l’indicato cittadino è attualmente ricoverato presso il reparto Covid del P.O. Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli e non è stato in grado di riferire in merito ai propri contatti stretti, mentre un familiare dello stesso ha rappresentato che sono intercorsi stretti rapporti interpersonali tra il cittadino positivo e numerosi altri residenti presso il campo; – che sono stati sottoposti a tampone molecolare gli appartenenti al nucleo familiare del soggetto positivo e tutti sono risultati a loro volta positivi al virus; – che, sulla base dell’attività epidemiologica svolta e delle relative risultanze, “si rende necessario porre in campo le seguenti azioni per scongiurare il rischio di un’ampia e ingestibile diffusione del Sars-Cov-2: a) isolamento dei positivi e quarantena per tutti i residenti del campo in quanto definibili per quanto in premessa, “contatti stretti”; b) Somministrazione di TNF a tutti i presenti nel campo; c) Contenimento della mobilità sia in entrata che in uscita dal campo, nelle more della somministrazione dei TNF con l’adozione di tutte le misure necessarie al contenimento del focolaio da Sars-Cov-2”; RAVVISATO di dover adottare le misure richieste dalla ASL, al fine di scongiurare il dilagare dei contagi presso il menzionato Campo Rom nonché di contenere i rischi di diffusione del virus al di fuori del Campo medesimo, presso il quale insistono numerosi nuclei abitativi nella diffusa inosservanza delle basilari regole igienico-sanitarie in materia di Covid-19; SENTITA, sul punto, l’Unità di Crisi Regionale, che ha confermato la sussistenza di ragioni per l’adozione di adeguate ed immediate misure di contenimento del rischio di contagio, al fine di evitare contatti ravvicinati tra gli abitanti nonché di impedire il transito in entrata e in uscita dal Campo, onde evitare l’ulteriore diffusione del contagio e lo sviluppo di ulteriori cluster e la conseguente diffusione del virus su larga scala, il cui rischio concretamente sussiste, alla luce del rilevamento della prevalenza della cd. variante Delta sul territorio e dell’alta densità abitativa della regione;
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale ’’;
VISTO l’art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d’urgenza), sancisce che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTA la legge n.689/1981 ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33 del 2020;
SENTITI il Prefetto di Napoli; il Questore di Napoli; emana la seguente
ORDINANZA 1. Con efficacia immediata e fino al 15 settembre 2021, salvo ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, con riferimento al territorio del Comune di Giugliano (NA) sono disposte le seguenti misure: 1.1. Ai cittadini aventi residenza, domicilio o dimora presso il Campo Rom di Via Carrafiello è fatto obbligo di isolamento domiciliare, con divieto di allontanamento dalle dette abitazioni.
1.2. Fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 1.3, è fatto divieto di transito in ingresso e in uscita dal Campo Rom di cui al punto 1.1. 1.3. Ai cittadini di cui al precedente punto 1.1 è consentito rientrare alla propria residenza, domicilio o dimora sita nel campo Rom e di rimanervi in regime di isolamento domiciliare nonché di sottoporsi a tutti i controlli sanitari disposti dalla ASL competente. E’ fatta salva la possibilità di transito in ingresso ed in uscita dal Campo Rom da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell’attività di assistenza, limitatamente alle presenze che risultino necessarie allo svolgimento di dette attività e a quelle di pulizia e sanificazione dell’area e dei locali e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Al di fuori delle ipotesi sopra menzionate, non è consentita l’uscita dall’area indicata per lo svolgimento di attività lavorativa. 1.4. Il Comune di Giugliano (NA), d’intesa con l’Unità di Crisi regionale e con il supporto della Protezione civile e del volontariato, assicura ogni forma di assistenza ai cittadini di cui al punto 1.1., anche attraverso la somministrazione di derrate alimentari e generi di prima necessità per tutta la durata di efficacia del presente provvedimento. 1.5 Nell’area interessata dal presente provvedimento e ai relativi varchi di ingresso è assicurato, da parte delle competenti Forze dell’Ordine e dalla Polizia municipale il necessario presidio, secondo quanto disposto dalla Prefettura competente. La vigilanza e il controllo dell’osservanza del presente provvedimento è demandata alle Autorità competenti. 1.6. La ASL competente assicura la somministrazione di tamponi naso-faringei nonché ogni ulteriore necessaria attività di controllo sanitario a tutta la popolazione interessata dal presente provvedimento, dando comunicazione dei relativi esiti all’Unità di Crisi regionale per le conseguenti valutazioni ed eventuali determinazioni di competenza. 2.
La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell’art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute ed è notificata all’Unità di Crisi regionale, alla Prefettura di Napoli, alla Questura di Napoli, alle AA.SS.LL., al Comune di Giugliano (NA), all’ANCI Campania ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
De Luca