Roma: Scuola, titoli Sostegno all’Estero, pubblicato DL 31 Maggio 2024 N. 71, percorsi formativi in Italia di specializzazione
Di grande interesse per la problematica del riconoscimento dei titoli esteri ,le Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca, contenute nel decreto legge n°71/2024 che all’art. 7. prevedono i “Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per i possessori di titolo conseguito all’estero, in attesa di riconoscimento
Si tratta ad avviso dell’Avv. Maurizio Danza di un grande risultato che conferma la validità dei titoli conseguiti all’estero sancita dalle pronunce della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n°19,20.21.22, e che giunge all’esito delle azioni giudiziarie iniziate sin dal 2018 in difesa del diritto alla mobilità delle professioni e qualifiche previste dalla Direttiva n°36/2005, frutto anche dell’esito della audizione del 23/01/2024 e seguita alla petizione presentata al Parlamento Europeo, unitamente all’EUROPARLAMENTARE LUCIA VUOLO , con cui si era denunciata la discriminazione degli abilitati all’estero cui veniva inibito il diritto all’insegnamento e alla mobilità in violazione della Direttiva UE n°36/2005 e delle stesse pronunce della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
In primo luogo all’art.1 sono individuati i requisiti riferiti al titolo acquisito e soprattutto le condizioni per la partecipazione ai percorsi formativi organizzati da INDIRE; a tal proposito la norma prevede che “ In sede di prima applicazione, coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno conseguito, presso una università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all’interno dello stesso, secondo specifiche disposizioni che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente sul territorio dell’Unione europea, una qualifica professionale o un titolo di formazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c) , del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ammissibile in base ai criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 3, e hanno pendente, oltre i termini di legge, il procedimento di riconoscimento del titolo di formazione ovvero hanno in essere un contenzioso amministrativo per mancata conclusione, entro i termini di legge, del procedimento possono iscriversi ai percorsi di formazione, riferiti a un solo grado di istruzione, attivati dall’INDIRE e definiti dal decreto di cui al comma 3, se, contestualmente all’iscrizione, presentano rinuncia ad ogni istanza di riconoscimento sul sostegno”.
Nel comma 2 si chiarisce che il titolo conseguito con la formazione è riferito ad un solo ambito disciplinare relativo al sostegno atteso che si prevede che “Con il superamento dei percorsi di formazione attivati ai sensi del presente articolo si consegue un solo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, relativo al grado di istruzione del percorso di formazione scelto”.
Il comma 3 descrive gli aspetti riferiti ai contenuti del decreto ministeriale adottato di concerto tra il Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca entro 60 gg dal 1 giugno 2024, che definirà il quadro relativo alla ammissibilità dei titoli e i contenuti formativi dei percorsi, costi ed organizzazione dei corsi. A tal proposito, il comma 3 prevede che “Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di ammissibilità dei titoli di cui al comma 1 e i corrispondenti requisiti di qualità, nonché i contenuti formativi dei percorsi di cui al presente articolo, riferiti ai diversi gradi di istruzione e alle distinte tipologie dei medesimi titoli. Con il decreto di cui al presente comma sono definiti le modalità di attivazione dei percorsi di cui al comma 1, i costi massimi, le modalità e i termini di presentazione delle domande di partecipazione, l’esame finale dei percorsi e la composizione della commissione esaminatrice dell’esame finale, alla quale partecipa un rappresentante designato dall’Ufficio scolastico regionale scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici
o amministrativi nell’ambito dell’esercizio delle proprie funzioni. Gli oneri connessi all’attuazione del presente articolo sono a carico dei partecipanti”.
Infine il comma 4. Secondo cui “All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Nei prossimi giorni l’Avv. Maurizio Danza renderà nota con comunicato reperibile su questo sito, la data e l’ora di una diretta nella quale illustrerà la disposizione relativa ai nuovi percorsi formativi per gli abilitati esteri, e le differenze con i percorsi di specializzazione sul sostegno previsti dall’art 6 del d.l. a favore di chi è in possesso di tre anni di servizio sul sostegno.